Processo amministrativo: l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 13 c.p.a. (competenza territoriale dei TT.AA.RR.)

Ai fini della determinazione della competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, quale risulta stabilita dall'art. 13 c.p.a., il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato; tuttavia tale criterio è sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto, qualora questi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di tribunale amministrativo regionale.

» Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 12 dicembre 2012, n. 38


Processo civile: è incostituzionale l'istituto della mediazione obbligatoria

E' incostituzionale, per "eccesso di delega", la previsione legislativa dell'istituto della mediazione civile obbligatoria.

» Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272


Articoli

La famiglia tra società e diritto. Prolegomeni.

» Articolo di Alessandro Oddi


Diritto civile: il giudice chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione del contratto ha il potere di rilevarne d'ufficio la nullità

Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.

» Corte di cassazione, sezioni unite civili, 4 settembre 2012, n. 14828


Diritto civile: il giudice deve valutare la causa del contratto non già "in astratto", ma "in concreto"

L'indagine del giudice sulla causa (ovverosia sulla obiettiva funzione economico-sociale) del contratto deve essere svolta non già "in astratto", bensì "in concreto", onde verificare - secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c. - la conformità a legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e quindi la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico, né può prescindere dall'apprezzamento degli interessi che lo stesso contratto è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive (pregresse, coeve e successive alla sua conclusione), secondo la valutazione, riservata al giudice del merito, del materiale probatorio acquisito. E, ove da tale indagine risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva che sia non solo diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge, ma anche in contrasto con norme imperative (ciò che caratterizza l'illiceità della causa), il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento.

» Corte di cassazione, sezione I civile, 14 settembre 2012, n. 15449


Famiglia: anche le unioni omosessuali costituiscono convivenze "more uxorio"

Nell'attuale realtà politico-sociale, la convivenza "more uxorio", intesa quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall'assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, non è soltanto quella caratterizzata dall'unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella propria delle unioni omosessuali, alle quali il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa.

» Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, 31 agosto 2012, n. 407


Enti locali: la revoca dell'assessore comunale o provinciale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

Il provvedimento col quale il sindaco o il presidente della provincia dispone la revoca dell'incarico di assessore comunale o provinciale: a) ha natura ampiamente discrezionale e, perciò, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa; b) non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; c) non è sindacabile dal giudice amministrativo, se non per profili meramente formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, la sua evidente abnormità o il suo carattere discriminatorio.

» Consiglio di Stato, sezione V, 10 luglio 2012, n. 4057


Processo amministrativo: è incostituzionale l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob

Sono incostituzionali - per "eccesso di delega" - le disposizioni del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

» Corte costituzionale, 27 giugno 2012, n. 162


Internet: non è reato l'omessa registrazione del quotidiano online

Non costituisce reato l'omessa registrazione, presso la cancelleria del tribunale, del quotidiano online, non rispecchiando quest'ultimo le due condizioni essenziali ai fini della sussistenza del prodotto "stampa", così come definito dall'art. 1 della l. 47/1948, e cioè: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

» Corte di cassazione, sezione III penale, 10 maggio 2012, n. 23230


Referendum elettorali: ecco perché sono inammissibili

Il testo della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle due richieste di referendum per l'abrogazione dell'attuale legge elettorale di Camera e Senato.

» Corte costituzionale, 24 gennaio 2012, n. 13

Agenda


Associazione "Gruppo Di Pisa"


La famiglia davanti ai suoi giudici


Convegno annuale


Catania, 7 e 8 giugno 2013


Ulteriori informazioni

Passim


«Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti; è meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate».


(P. Levi, Appendice a «Se questo è un uomo», 1976)

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