Sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e biotecnologie (*)

Alessandro Oddi (**)

1. Premessa

Com'è noto, quello della sicurezza alimentare è un settore normativo pressoché interamente "comunitarizzato". Basti solo richiamare, in proposito: a) il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (1) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; b) la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; c) i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; e n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (c.d. "pacchetto igiene").

Precipuo rilievo assume il regolamento n. 178/2002, il quale - nell'accogliere «una nozione lata di "legislazione alimentare", che abbracci[a] un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria» (considerando n. 11) - «costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» (art. 1, § 1).

Di fatto, la normativa europea lascia pochissimo spazio all'autonomia dei singoli Stati dell'Unione, mentre accentua l'importanza delle decisioni - viepiù numerose - assunte in materia dai giudici di Lussemburgo: decisioni essenzialmente incentrate sul principio di precauzione, che - sebbene nel Trattato FUE pertenga alla sola tutela dell'ambiente (art. 191, § 2) - è ormai divenuto un principio generale del diritto eurounitario.

Giova quindi prendere le mosse da una breve disamina di tale principio, per poi soffermarsi su due ambiti specifici in cui esso trova applicazione: quello dei prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive e quello degli organismi geneticamente modificati.

2. Il principio di precauzione

Il significato del principio di precauzione è tutt'altro che univoco: ne esistono numerose definizioni dottrinali (almeno una ventina), talora molto differenti (2). Qui non è possibile darne conto in maniera esaustiva. Ci limiteremo, perciò, ad alcune indicazioni di massima, soprattutto allo scopo di meglio inquadrare quanto si esporrà nei paragrafi successivi.

2.1.1. Secondo la Commissione europea, il principio in parola designa e compendia una strategia strutturata di approccio al rischio per la salute umana, la quale strategia si articola in tre fasi interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Dove:

a) il rischio è la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo, ossia di qualunque agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

b) la valutazione del rischio è un processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;

c) la gestione del rischio è un processo - distinto dalla valutazione del rischio - che consiste nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

d) la comunicazione del rischio è lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio (3).

In altre parole, «il ricorso al principio di precauzione interviene unicamente in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti determinati per l'insufficienza o il carattere non concludente dei dati scientifici». Ma esso «non può in nessun caso legittimare l'adozione di decisioni arbitrarie».

Sennonché lo stesso concetto di "incertezza scientifica" è, a sua volta, incerto. Ciò «deriva di solito da cinque caratteristiche del metodo scientifico: le variabili prescelte, le misurazioni effettuate, i campioni individuati, i modelli utilizzati e le relazioni causali impiegate. L'incertezza scientifica può derivare inoltre da controversie sui dati esistenti o dalla mancanza di dati. L'incertezza può riguardare elementi qualitativi o quantitativi dell'analisi. // Una strategia più astratta e generalizzata, preferita da alcuni scienziati, consiste nel separare tutte le incertezze in tre categorie: distorsione, aleatorietà e variabilità reale. Alcuni altri esperti preferiscono categorizzare in termini di stima dell'intervallo di fiducia della probabilità del verificarsi e della gravità dell'impatto del pericolo».

Il principio di precauzione non impone necessariamente di agire (anche l'inazione, infatti, può costituire una risposta), né di adottare atti finali produttivi di effetti giuridici (e, quindi, suscettibili di controllo giurisdizionale). Esso potrebbe suggerire, ad esempio, di finanziare un programma di ricerca, oppure di informare l'opinione pubblica sui possibili effetti negativi di un prodotto o di un procedimento, oppure ancora di sottoporre ad autorizzazione preventiva l'immissione sul mercato di alcuni tipi di prodotti, come i medicinali, gli antiparassitari o gli additivi alimentari.

Nella gestione del rischio, devono sempre essere osservati i criteri generali di proporzionalità, non discriminazione e coerenza. Devono inoltre essere tenuti presenti i vantaggi e gli oneri (sia a breve sia a lungo termine, anche di carattere non economico: ad esempio, la tutela della salute) derivanti dall'azione o dall'inazione, oltreché l'evoluzione delle conoscenze scientifiche (alla cui luce le misure adottate devono essere sottoposte a nuova valutazione) (4).

2.1.2. Nella prospettiva della Commissione europea, dunque, quello di precauzione, più che un semplice "principio", rappresenta un vero e proprio protocollo di gestione del rischio. Esso riveste, cioè, natura basilarmente procedurale (o pragmatico-formale) ed involge ora valutazioni di natura tecnico-scientifica ora valutazioni di natura lato sensu politica, le quali ultime attengono, in sostanza, al grado di accettabilità sociale di un certo rischio in un determinato momento storico.

È indubbio, peraltro, che l'opzione di metodo canonizzata da tale principio possiede anche una valenza "retorico-persuasiva", nel senso che - occorrendo - ben si presta allo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica, in modo da non comprometterne la fiducia nelle istituzioni.

2.2. V'è anche chi teorizza una concezione massimalistica (o forte) del principio in esame, secondo cui la mera eventualità di conseguenze negative per la salute umana, indipendentemente dalla probabilità concreta che queste si verifichino, costituisce di per sé ragione sufficiente per opporsi ad una certa innovazione scientifica o tecnologica (c.d. strategia del "rischio zero").

Così inteso, il principio di precauzione non si accontenta della dimostrazione che un dato prodotto o processo non è di regola nocivo, ma esige la prova della sua totale innocuità: ovverosia una probatio diabolica, tanto più in una società ipercomplessa ("liquida", per dirla con Bauman) qual è quella di oggi.

Si tratta, dunque, di una visione inaccettabile, giacché - oltre a comportare un costo troppo alto per la collettività - si risolve in una pregiudiziale e sistematica avversione nei riguardi di qualunque tipo di rischio (ancorché solo ipotetico), inevitabilmente destinata a sfociare in un misoneistico immobilismo, che - per una sorta di eterogenesi dei fini - mette esso stesso in pericolo la salute umana.

3. I prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive

Riguardato nella prospettiva della tutela dei consumatori, il principio di precauzione richiede di predisporre un sistema di autorizzazioni preventive, e di controlli successivi, alla commercializzazione di taluni prodotti potenzialmente nocivi per la salute umana, come pure d'imporre puntuali obblighi informativi a carico delle aziende (5).

Assai significativo, fra tanti, è il caso dei prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive (vitamine, sali minerali, amminoacidi ecc.), sempre più diffusi sul mercato internazionale e spesso pubblicizzati con claim salutistici ingannevoli, quando non del tutto falsi.

Chiamata a pronunciarsi circa la vendita di simili prodotti, la Corte di giustizia ha affermato che, in mancanza di armonizzazione e laddove sussistano incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica, compete agli Stati membri decidere in merito al livello di tutela della salute e della vita delle persone ed al requisito di una previa autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti alimentari, tenendo conto anche delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Tale potere discrezionale è particolarmente importante allorché si tratti di sostanze (ad esempio, le vitamine) che in genere non sono nocive di per sé, ma possono risultare dannose ove consumate in misura eccessiva assieme al complesso degli alimenti, la cui composizione è imprevedibile e incontrollabile. In linea di principio, dunque, non contrasta col diritto comunitario la scelta di uno Stato di vietare, salvo previa autorizzazione, la detenzione per la vendita o la messa in vendita di prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, qualora siano integrati con sostanze nutritive diverse da quelle che la normativa nazionale considera lecite. È necessario, però, che venga rispettato il principio di proporzionalità: i mezzi prescelti devono essere limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della salute o per soddisfare esigenze imperative (ad esempio, la difesa dei consumatori) e devono essere proporzionati all'obiettivo così perseguito, il quale non si sarebbe potuto raggiungere con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari. Inoltre, poiché l'art. 36 TFUE contiene una deroga - da interpretare restrittivamente - al principio della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, spetta alle autorità nazionali che ad esso si richiamano dimostrare di volta in volta, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi considerati da detto articolo e, segnatamente, che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute. Il divieto di commercializzare prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive deve quindi basarsi su una valutazione approfondita del rischio prospettato dallo Stato membro che invoca il predetto art. 36 TFUE. La decisione di vietare la commercializzazione di un prodotto alimentare arricchito - che peraltro costituisce l'ostacolo più restrittivo per gli scambi aventi ad oggetto prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri - può essere adottata soltanto qualora l'asserito rischio reale per la salute risulti sufficientemente dimostrato sulla base dei dati scientifici più recenti disponibili al momento dell'adozione. In un contesto del genere, la valutazione del rischio che lo Stato membro deve effettuare è imperniata sulla stima del grado di probabilità e della gravità degli effetti nocivi, per la salute umana, dell'aggiunta di determinate sostanze nutritive ai prodotti alimentari. Allorquando sussista un'incertezza scientifica riguardo all'esistenza o alla portata di rischi reali per la salute, lo Stato membro potrà adottare, in forza del principio di precauzione, misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi, purché la valutazione del rischio non si fondi su considerazioni puramente ipotetiche (6).

4. Gli organismi geneticamente modificati

Uno dei settori in cui la complessiva tenuta del principio di precauzione è messa a più dura prova - in ragione del fatto che i dubbi e i timori prevalgono di gran lunga sulle certezze scientifiche - è quello delle biotecnologie, a cominciare dagli organismi geneticamente modificati (OGM) (7).

L'annosa vicenda del mais MON810 - commercializzato dalla multinazionale statunitense Monsanto - è emblematica della notevole difficoltà di tracciare, in concreto, i confini del rischio socialmente accettabile, e rivela altresì svariati profili di inadeguatezza della vigente normativa europea sugli OGM. Ne sono riprova - come vedremo - gli sviluppi che quella vicenda ha avuto di recente proprio nel nostro Paese.

4.1.1. A livello comunitario, la coltivazione di organismi geneticamente modificati a scopo sperimentale e commerciale è attualmente disciplinata: a) dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio; b) dalla direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare sul loro territorio la coltivazione di organismi geneticamente modificati; c) dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; d) dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

In particolare, il regolamento n. 1829/2003 subordina l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi geneticamente modificati ad una previa autorizzazione, per ottenere la quale le aziende interessate devono presentare domanda all'autorità competente di uno Stato membro. La domanda - che deve specificare la portata dell'autorizzazione richiesta, contenere gli studi e i dati che dimostrano la sicurezza del prodotto, indicare quali parti sono riservate, nonché includere un piano di monitoraggio, una proposta di etichettatura e un metodo di rilevazione - viene trasmessa, unitamente alle eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, cui compete la valutazione scientifica - effettuata in stretta collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri - del rischio sia ambientale sia per la salute umana e animale. Il parere dell'Autorità è sottoposto ad una consultazione pubblica che dura un mese. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione europea approva la proposta di rilascio oppure di rifiuto dell'autorizzazione (essa può anche disattendere il parere dell'Autorità, motivandone le ragioni); quindi la trasmette agli Stati membri, che la votano a maggioranza qualificata ex art. 238, § 3, lett. a), TFUE. Se gli Stati membri, in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e al Comitato d'appello, non riescono ad adottare la decisione a maggioranza qualificata entro un determinato periodo di tempo («Nessun parere»), sarà la Commissione a prendere la decisione finale. L'autorizzazione è valida in tutta l'Unione per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile; può essere modificata, sospesa o revocata, ove non soddisfi più le condizioni stabilite dal regolamento.

Quando sia manifesto che alimenti o mangimi autorizzati possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità, appaia necessario sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure: sospensione dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'utilizzo del prodotto; determinazione di condizioni particolari per lo stesso; qualsiasi altra misura provvisoria adeguata. Se uno Stato membro informa ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare tali misure ed essa non vi provvede, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie, informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione; entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al Comitato permanente, ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali; lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie (8).

La Corte di giustizia ha chiarito che «le espressioni "[in modo] manifesto" e "grave rischio" devono essere intese come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili. // Infatti, misure di tutela adottate in forza dell'art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie» (9).

4.1.2. La nuova direttiva n. 2015/412 garantisce agli Stati membri una maggiore flessibilità nelle decisioni riguardanti la coltivazione di colture geneticamente modificate. Ed invero, «[l]'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi» (considerando n. 6).

Più nel dettaglio, la direttiva stabilisce che: a) nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di modificare l'ambito geografico dell'autorizzazione, affinché il proprio territorio sia escluso, in tutto o in parte, dalla coltivazione; b) dopo l'autorizzazione, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio, o in parte di esso, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, a condizione che queste misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a obiettivi di politica ambientale, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio-economici, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, obiettivi di politica agricola, ordine pubblico.

4.2.1. A livello nazionale, il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212 («Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo [sic!] comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli»), subordina la messa in coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate ad un'apposita autorizzazione ministeriale. Il d.l. 22 novembre 2004, n. 279 («Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica»), convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2005, n. 5, ha successivamente introdotto misure volte a salvaguardare la coesistenza, tramite la separazione delle rispettive filiere di produzione, fra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, e le colture convenzionali e biologiche, «al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale» (art. 1).

Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che, «allo stato attuale del diritto dell'Unione, uno Stato membro non è libero di subordinare a un'autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell'ambiente, la coltivazione di OGM autorizzati in virtù del regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53. // Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell'Unione. // Fra tali eccezioni figurano, da un lato, le misure adottate in applicazione dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 nonché quelle disposte ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2, o 18 della direttiva 2002/53, [...] e, dall'altro, le misure di coesistenza prese a titolo dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18» (10).

A sua volta, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7, nonché - in via consequenziale - degli artt. 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8, del d.l. 279/2004, ritenendo queste disposizioni «lesive della competenza legislativa delle Regioni nella materia agricoltura, dal momento che non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo» (11).

4.2.2. Il d.m. 12 luglio 2013 - adottato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento n. 178/2002, dal Ministro della salute, di concerto con quello delle politiche agricole alimentari e forestali e con quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ha vietato su tutto il territorio italiano la coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, fino all'adozione di misure comunitarie (ex art. 54, comma 3, del predetto regolamento) e comunque al massimo per diciotto mesi (12).

Il decreto è stato impugnato, sotto profili diversi, dinanzi al Giudice amministrativo, il quale ha rigettato il ricorso sia in primo grado (13) sia in appello (14), ravvisando i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione (15).

Come vuole la procedura, le predette misure d'urgenza sono state comunicate sia alla Commissione europea sia agli Stati membri. La Commissione non ha ritenuto di prorogarle, modificarle o abrogarle.

Il divieto di coltivazione è stato in seguito prolungato dal d.m. 22 gennaio 2015, sempre fino all'adozione delle misure comunitarie e comunque al massimo per diciotto mesi.

4.3. Dacché opera la normativa europea sugli OGM, poc'anzi richiamata, l'esito delle votazioni all'interno del Comitato permanente e del Comitato d'appello si è sempre risolto in «Nessun parere». Ogni anno, l'Unione adotta migliaia di decisioni di esecuzione mediante la procedura di comitato, e questo è l'unico caso in cui gli Stati membri si astengono sistematicamente dall'appoggiare qualunque scelta, rimettendosi alle valutazioni della Commissione.

Di conseguenza, il 22 aprile 2015 la stessa Commissione ha presentato una proposta di revisione del processo decisionale europeo relativo agli OGM, intesa ad attribuire agli Stati membri maggiore libertà di limitare o proibire l'uso di tali organismi, autorizzati a livello dell'Unione, negli alimenti o nei mangimi all'interno del loro territorio (c.d. opt-out) (16).

Le misure adottate dagli Stati membri dovranno: a) fondarsi su motivi legittimi diversi da quelli valutati a livello dell'UE (ossia non potranno fondarsi su una valutazione attinente ai rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente); b) essere compatibili col mercato interno (in particolare, con l'art. 34 TFUE, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci) e con i principi di proporzionalità e di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali; c) essere conformi all'art. 36 TFUE e al concetto di ragioni predominanti di interesse pubblico, così come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

La proposta - che è già stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - seguirà l'iter legislativo ordinario.

Note

(*) L'articolo riproduce, con alcune modifiche, il testo della relazione presentata al Convegno internazionale "Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile" (Roma-Firenze, 5-8 ottobre 2015).

(**) Dottore di ricerca in diritto costituzionale nell'Università degli studi di Ferrara.

(1) V. http://www.efsa.europa.eu.

(2) Al riguardo, v., fra gli altri, F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio, Milano, 2005; A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna, 1994; S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente, Milano, 2012, 87 ss.; N. LUHMANN, Sociologia del rischio, Milano, 1996; L. MARINI, Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare, Padova, 2004; M. SOLLINI, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi, Milano, 2006; C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Bologna, 2010.

(3) Cfr. l'art. 3 del regolamento n. 178/2002.

(4) Cfr. la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, del 2 febbraio 2000 (donde sono tratte le frasi virgolettate).

(5) Al riguardo, v., per tutti, S. MASINI, Corso di diritto alimentare, Milano, 2015.

(6) Cfr. CGUE, Sesta Sezione, 5 febbraio 2004, causa C-24/00, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica francese.

(7) Al riguardo, v., fra gli altri, D. BRESSANINI, OGM tra leggende e realtà. Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati?, Bologna, 2009; L. CHIEFFI (a cura di), Biotecnologie e tutela del valore ambientale, Torino, 2003; A. D'ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005; R. FERRARA, I.M. MARINO (a cura di), Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente, Padova, 2003; G. GALASSO, Il principio di precauzione nella disciplina degli OGM, Torino, 2006.

(8) Cfr. gli artt. 53 e 54 del regolamento n. 178/2002 e l'art. 34 del regolamento n. 1829/2003.

(9) Così CGUE, Quarta Sezione, 8 settembre 2011, cause riunite da C-58/10 a C-68/10, Monsanto SAS e altri c. Ministro francese dell'agricoltura e della pesca (§§ 76 e 77).

(10) Così CGUE, Quarta Sezione, 6 settembre 2012, causa C-36/11, Pioneer Hi Bred Italia Srl c. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (§§ 69-71).

(11) Così Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 116.

(12) Analogo provvedimento è stato assunto nel 2012 dalla Francia (dove, peraltro, il principio di precauzione è espressamente contemplato dall'art. 5 della Charte de l'environnement del 2004, la quale rientra nel bloc de constitutionnalité).

(13) Cfr. TAR Lazio, sez. III-quater, 23 aprile 2014, n. 4410.

(14) Cfr. CdS, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605.

(15) V. anche TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 20 marzo 2015, n. 146, riguardante la l.r. FVG 28 marzo 2014, n. 5 [«Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»].

(16) La proposta non concerne gli OGM destinati alla coltivazione, i quali sono già disciplinati dalla direttiva n. 2015/412.

Data di pubblicazione: 27 giugno 2016.

L. Tramontano (cur.)

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