Ministero delle finanze

 

Circolare 19 giugno 2001, n. 25

 

"Statuto del contribuente" - Art. 11 della legge n. 212/2000 - Regolamento di attuazione D.M. del 26 aprile 2001:
diritto di interpello

 

 

 

 

 

Premessa.

 

La legge 212 del 27 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente" ha dettato le linee guida alle quali dovranno conformarsi i rapporti tra Fisco e contribuenti, ampliando e rafforzando il dialogo tra l'amministrazione finanziaria e questi ultimi.

Tra le novità di maggior rilievo va sicuramente annoverata la previsione dell'art.11 concernente la disciplina dell'istituto dell'interpello delcontribuente, ossia la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione, di diritto e/o di merito, circa l'applicazione al caso concreto della disciplina tributaria al fine di conoscere preventivamente l'indirizzo interpretativo in ordine ad una norma tributaria ed il conseguente comportamento dell'amministrazione in sede di controllo.

In attuazione del comma 5 del citato articolo 11, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 128 del 5.6.2001, con il quale sono stati individuati gli organi, le procedure, le modalità di esercizio e gli effetti dell'interpello.

Pertanto dal 20 giugno 2001, data di entrata in vigore del citato regolamento, i contribuenti potranno presentare istanze di interpello secondo le modalità dallo stesso disciplinate.

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane ai fini della corretta applicazione dell'Istituto.

 

 

1. Applicazione dell'interpello nei settori di competenza dell'Agenzia delle dogane.

 

Il codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) ed il relativo regolamento di attuazione (Reg. CEE n. 2454/93) già disciplinano, per quanto concerne le risorse proprie e tutti gli istituti previsti da tali fonti, la possibilità di richiedere all'autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni vincolanti in materia di origine. Tempi, procedure ed effetti giuridici nelle fonti comunitarie sono diversi da quelli previsti dalla Legge 212/2000 e dal menzionato Regolamento n. 209 in ordine al "diritto d'interpello"; in particolare in ambito comunitario non è previsto il silenzio assenso, sono previste specifiche condizioni per l'annullamento, la revoca e la modifica delle decisioni e delle informazioni già assunte e specifiche cause di cessazione della validità di tali atti.

 

Poiché il codice doganale comunitario ed il regolamento CEE 2454/93 di attuazione sono fonti sovranazionali e disciplinano tributi dell'Unione Europea, è da interpretarsi che l'art. 11 della legge 212/2000 ed il relativo Regolamenton. 209, trovino applicazione relativamente alle disposizioni tributarie applicate dall'Agenzia delle dogane che non concernono le risorse proprie comunitarie.

Peraltro il diritto dell'interpello può trovare applicazione anche in ordine agli istituti disciplinati dalla normativa comunitaria laddove esso sia esercitato al fine di conoscere l'indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle Dogane in relazione a norme comunitarie che disciplinano i comportamenti e le modalità pratiche di applicazione degli istituti doganali da parte degli utenti non aventi immediati riflessi in ordine alle risorse proprie e per i quali la normativa comunitaria faccia riferimento alle "Disposizioni in vigore" di cui all'articolo 4, punto 23 del Reg. CEE n. 2913/92 ed in particolare a quelle nazionali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento l'interpello non può, altresì, essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici che, per loro natura, non presentano caratteristiche di incertezza né possono essere oggetto di interpretazione; l'interpello può, naturalmente, essere proposto in ordine alle modalità di applicazione delle risultanze degli accertamenti tecnici.

 

 

2. Presupposti del diritto di interpello.

 

L'istanza di interpello a pena di inammissibilità deve riguardare casi concreti (non mere ipotesi) e personali in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa doganale.

Le condizioni di incertezza non ricorrono in presenza di circolari, risoluzioni, istruzioni e note che hanno risolto fattispecie analoghe e che siano conoscibili dal contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle Finanze. Al verificarsi di tale ipotesi, l'ufficio competente deve accertare l'attuale disponibilità del chiarimento sul sito ed, in ogni caso, comunicare al contribuente l'inammissibilità dell'istanza indicando gli estremi della circolare o della risoluzione.

Le condizioni di incertezza ricorrono quando, in assenza di una interpretazione ufficiale dell'Agenzia, una disposizione tributaria non abbia un significato obiettivamente univoco, ma lasci spazio a possibili divergenti interpretazioni; esse devono, tra l'altro, riferirsi a norme, primarie o secondarie, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo, quali circolari, risoluzioni, istruzioni e note.

Si precisa, inoltre, che il contribuente può produrre l'istanza di interpello soltanto prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, non consentendosi, quindi, un interpello a posteriori in chiave di verifica dell'atto giuridico già compiuto e/o del comportamento tenuto.

L'ufficio potrà fornire esito ad istanze non preventive evidenziando che esse non costituiscono esercizio del diritto di interpello.

 

 

3. Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza.

 

L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, dal suo legale rappresentante e da qualsiasi soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.

Sono esclusi, invece, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi diffusi allorché intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati, iscritti o rappresentati, fatta eccezione per le istanze riferibili allaposizione fiscale-doganale propria dell'associazione, dell'ordine o dell'ente.

 

 

4. Modalità di presentazione dell'istanza.

 

L'istanza di interpello,redatta in carta libera, va presentata mediante consegna a mano o spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non sono, pertanto, consentiti mezzi di comunicazione alternativi quali il fax o la posta elettronica.

L'istanza deve essere indirizzata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle dogane, nel cui ambito opera l'ufficio competente, in base alle disposizioni doganali, ad applicare, per il caso concreto, la norma tributaria oggetto di interpello.

In caso di invio a Direzione Regionale (o altro ufficio) non competente, quest'ultima provvederà ad inviare l'istanza con tempestività a quella competente, avvisando della circostanza il contribuente.

 

 

5. Requisiti dell'istanza.

 

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione dei dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante, del domicilio proprio o dell'eventuale domiciliatario per le comunicazioni da parte dell'ufficio, ivi compresi eventuali recapiti telefax e/o telematici;

2) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

3) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

 

La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio (in tale ipotesi il termine di 120 giorni decorre dalla data della sottoscrizione); a tal fine, la Direzione Regionale competente a trattare l'istanza dovrà invitare, anche tramite fax o posta elettronica, il contribuente a recarsi presso i suoi uffici per sottoscrivere l'istanza.

L'inammissibilità dovrà essere partecipata al contribuente con atto motivato nelle forme di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 3, all'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, salva, comunque, la facoltà da parte dell'ufficio di invitare il contribuente a produrre l'originale, ove necessario, entro un termine, da fissare, compatibile con l'esigenza di esaminare e riscontrare tempestivamente l'istanza; l'esercizio di tale facoltà non produce effetti sospensivi o interruttivi del termine di 120 giorni considerato che, nelle more della produzione del documento originale, non è pregiudicata l'attività istruttoria dell'ufficio.

E' appena il caso di evidenziare che, qualora l'istanza faccia riferimento a documenti rilevanti ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non allegati, neppure in copia, perché già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazione pubbliche, il contribuente dovrà indicare con chiarezza gli estremi degli atti affinché l'ufficio possa ottenerne la disponibilità ai fini dell'esame istruttorio; in mancanza l'ufficio notificherà al contribuente esplicito invito a fornire i dati necessari all'individuazione dei documenti citati, con effetti evidentemente sospensivi, dalla data di ricevimento dell'invito alla data di ricezione dei dati richiesti, del termine di 120 giorni previsti per la risposta all'istanza di interpello.

L'ufficio ha la possibilità di richiedere, per una sola volta, al contribuente, e con le medesime modalità previste per la risposta, un'integrazione della documentazione allegata all'istanza, quando ciò sia necessario per definire correttamente la fattispecie e fornire riscontro. Al verificarsi di tale ipotesi, il termine di 120 giorni previsto per la risposta decorre dal momento della ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le medesime modalità previste per l'istanza. Ulteriori richieste di chiarimenti e di documenti, pur motivate, non producono alcun effetto sul decorso del termine perentorio di 120 giorni.

L'istanza deve, altresì, contenere, anche se non a pena di inammissibilità, l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. La mancata esposizione della soluzione interpretativa fa sì che non si possa configurare l'istituto del silenzio-assenso, determinando particolari effetti (come da successivo punto 7/C).

 

 

6. Risposta dell'ufficio.

 

La Direzione Regionale competente è tenuta a fornire risposta scritta e motivata, limitatamenteallaquestioneesposta, mediante notifica all'interpellante o mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza. Il termine di 120 giorni inizia, altresì, a decorrere:

- dalla data in cui è stata sanata l'inammissibilità legata alla mancanza della sottoscrizione;

- dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della richiesta documentazione integrativa;

- dalla data di ricezione dell'istanza trasmessa per competenza da altro ufficio.

Ai fini del rispetto del termine rileva il momento della ricezione da parte del contribuente della risposta; gli uffici avranno cura di acquisire e conservare la prova del rispetto del termine (ristampa e-mail e certificazione fax in caso di utilizzo di tali mezzi di comunicazione).

Copie delle istanze presentate dovranno essere inviate, per conoscenza, con assoluta tempestività all'Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Ufficio servizi all'utente - ai fini di un opportuno monitoraggio dell'istituto; analogamente si procederà per gli esiti forniti alle istanze di interpello. Le Direzioni Regionali parteciperanno, contestualmente, le risposte adottate agli uffici sottordinati competenti ad applicare, per il caso concreto esaminato, la norma tributaria oggetto di interpello, nonché alle altre Direzioni Regionali.Quando l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro si configura l'unico caso in cui la risposta all'interpello può essere adottata dal competente ufficio centrale dell'Agenzia delle dogane attraverso l'emanazione di circolare, risoluzione o nota, comunque da portare a conoscenza del contribuente tramite risposta scritta da notificare mediante raccomandata a/r o per via telematica (art. 4 comma 5).

 

 

7. Effetti giuridici della proposizione dell'interpello, della risposta tacita o esplicita e della eventuale rettifica della risposta.

 

Si richiama l'attenzione sulla previsione dettata dall'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. in esame, secondo la quale "la presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione". Pertanto tutti gli adempimenti in scadenza nell'intervallo di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza di interpello ed il termine di 120 giorni devono comunque essere rispettati.

La risposta produce effetti esclusivamente nei confronti del contribuente richiedente ed in relazione al caso concreto e personale oggetto dell'interpello. La risposta produce effetti anche in riferimento ai comportamenti successivi del medesimo contribuente riconducibili alla stessa fattispecie, fino ad eventuale possibile risposta rettificatrice dell'ufficio (comma 3 art. 5).

In relazione alla possibilità di risposta tacita o esplicita dell'ufficio, al rispetto da parte del contribuente dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento (esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa che si intende adottare) ed alla possibilità di rettifica da parte dell'ufficio della precedente risposta tacita o esplicita, sono disciplinati dal regolamento le diverse fattispecie, ed i conseguenti effetti giuridici, di seguito elencati:

A) Risposta esplicita tempestiva.

 

La risposta vincola l'attività degli uffici; limitatamente alla questione oggetto d'interpello, eventuali atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità sono nulli.

La risposta può, naturalmente, essere disattesa dal contribuente, consapevole tuttavia del comportamento che terrà l'ufficio.

B) Omessa risposta nei termini ad istanza ammissibile recante le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento.

 

In tale fattispecie si intende che l'interpellato concorda con l'interpretazione oilcomportamentoprospettato dal contribuente (silenzio-assenso); limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli eventuali atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente ed implicitamente condivisa dall'interpellato per effetto del silenzio-assenso.

C) Omessa risposta nei termini ad istanza ammissibile priva delle indicazioni di cui all'articolo 3 comma 3 del regolamento.

 

Non è configurabile il silenzio-assenso; l'ufficio, in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, recupera i tributi eventualmente dovuti ed i relativi interessi, senza irrogare sanzioni.

D) Rettifica di precedente risposta esplicita o tacita ad istanza recante le indicazioni di cui all'articolo 3 comma 3.

 

Se il contribuente ha già posto in essere il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello, l'ufficio non recupera i tributi eventualmente dovuti né irroga sanzioni.

 

Viceversa nei confronti del contribuente che, non avendo già posto in essere il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello ritenga di operare in linea con la prima risposta discostandosi dall'ultima interpretazione peraltro a lui nota, deve essere recuperata l'imposta dovuta con i relativi interessi senza però irrogare sanzioni. La mancata irrogazione delle sanzioni risponde all'interesse generale di tutelare comunque l'affidamento del contribuente.

Occorre precisare che la risposta diversa di cui al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento deve promanare dallo stesso organo che ha adottato l'orientamento iniziale e deve essere portato a conoscenza del contribuente con le medesime modalità previste per la risposta.

Le Direzioni Regionali avranno cura di adottare ogni iniziativa volta alla precisa e puntuale ricezione delle istanze ai fini del corretto computo dei termini ed adotteranno ogni opportuna misura al fine di fornire esito esplicito e tempestivo a tutte le istanze di interpello pervenute evitando con ogni cura casi di perfezionamento del silenzio-assenso.

 

 

 

 

 

Indice

Cerca nel sito

Powered by Atomz

 Siblings

In libreria

Diritto
costituzionale

Acquistalo on line!

Diritto
pubblico

Acquistalo on line!

Giustizia
costituzionale

Acquistalo on line!

La Costituzione
è di tutti

Acquistalo on line!

Aggiungi EIUS a: iGoogle | Mio Yahoo! | Netvibes
Segui EIUS su: Facebook | Friendfeed | Twitter
Eius
Eius