Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione,
nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione
e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta
dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI))

 

(22 aprile 2004)

 

 

 

 

 

Il Parlamento europeo

- vista la proposta di risoluzione presentata da: Sylviane H. Ainardi e altri 37 deputati sul rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali di libertà di espressione e di informazione in Italia (B5-0363/2003),

- visti l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 22, 43, 49, 83, 87, 95 e 151 del trattato che istituisce la Comunità europea,

- viste le sue risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei media (1), del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (2), del 4 ottobre 2001 sulla terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva 89/552/CEE (3) e del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (4),

- viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (5) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (6),

- viste le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa in tale ambito (7),

- visti la comunicazione della Commissione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva (COM(2003) 784), il Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003) 270), la relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE (COM(2003) 715) e la quarta relazione in applicazione della direttiva "Televisione senza frontiere" (COM(2002) 778),

- visti il protocollo sul sistema radiotelevisivo pubblico negli Stati membri e la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2001 riguardante l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (8),

- visti il rapporto della Rete dell'Unione europea di esperti indipendenti nei diritti fondamentali (2003), i rapporti annuali di Reporters sans frontières e il loro approfondimento su "Il conflitto di interessi nei media: l'anomalia italiana" (2003), i rapporti della Federazione europea dei giornalisti su "La proprietà dei media europei" (2003) e su "Crisi nei mezzi di comunicazione in Italia: come le politiche inadeguate e le legislazioni imperfette hanno posto sotto pressione il giornalismo" (2003) e i dati sulla concentrazione del mercato televisivo e pubblicitario italiano, pubblicati fra l'altro dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni,

- vista la perizia preliminare dell'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione concernente l'informazione ai cittadini nell'Unione europea: obblighi dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni relativi al diritto dei cittadini di essere pienamente e obiettivamente informati,

- visto il seminario pubblico del 19 febbraio 2004 sulle minacce al pluralismo: la necessità di misure a livello europeo,

- vista la petizione 356/2003 presentata da Federico Orlando e altri tre firmatari (cittadini italiani), a nome dell'associazione "Articolo 21 liberi di", sull'applicazione dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea per la salvaguardia della libertà d'informazione nella Repubblica italiana;

- visti gli articoli 48 e 163 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per gli affari costituzionali (A5-0230/2004),

Diritto alla libertà di espressione e di informazione - diritto a mezzi di informazione liberi e pluralistici

A. considerando che la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione costituiscono un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce l'obbligo per gli Stati di tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e, se del caso, adottare misure atte ad assicurarlo,

B. considerando che "il pluralismo politico risponde, nell'interesse della democrazia, all'esigenza che nei mezzi di comunicazione trovi espressione un ventaglio di opinioni e posizioni politiche. La democrazia sarebbe minacciata qualora una singola voce, avente il potere di diffondere un unico punto di vista, divenisse troppo dominante", e che "il pluralismo culturale risponde all'esigenza che nei mezzi di comunicazione trovi espressione una varietà di culture, rispecchiante la molteplicità in seno alla società. La diversità culturale e la coesione sociale possono essere minacciate qualora nei mezzi di comunicazione non venissero riflessi le culture e i valori di tutti i raggruppamenti in seno alla società (ad esempio quelli che condividono una lingua, una razza o una fede particolari)", (9)

C. considerando che il pluralismo politico e culturale nei mezzi di comunicazione presuppone che un ampio ventaglio di opinioni, teorie e posizioni politiche possa esprimersi anche nel mondo della cultura, delle arti, dell'università e della scuola,

D. considerando che la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione rafforzano il principio di democrazia su cui si fonda l'Unione (articolo 6 del trattato sull'Unione europea) e costituiscono un elemento essenziale nell'Unione europea, ove i cittadini godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee in uno Stato membro di cui non detengono la cittadinanza,

E. considerando che a norma dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE la Comunità europea deve tener conto, nelle sue attività, del rispetto e della promozione della diversità delle sue culture,

F. considerando che la tutela dei diritti umani è divenuta un obiettivo prioritario dell'Unione europea mediante gli articoli 6 e 7 del trattato UE, l'adozione della Carta dei diritti fondamentali, l'approvazione dei criteri di Copenaghen per i paesi candidati all'adesione, il rafforzamento delle disposizioni sulla cittadinanza europea, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la promozione della trasparenza e della privacy e la prevenzione della discriminazione, e che l'articolo II-11, paragrafo 2 del progetto di Costituzione elaborato dalla Convenzione europea prevede l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione dell'Unione europea,

G. considerando che nel suo progetto di Costituzione, all'articolo I-2, la Convenzione europea designa il pluralismo quale valore fondamentale dell'Unione europea e che all'articolo I-3, paragrafo 3 sancisce la tutela della diversità culturale quale obiettivo dell'Unione europea,

1. ritiene che laddove gli Stati membri, per impossibilità o mancanza di volontà, non adottino misure adeguate, l'UE ha l'obbligo politico, morale e giuridico di garantire, negli ambiti di sua competenza, il rispetto dei diritti dei suoi cittadini a mezzi di informazione liberi e pluralistici, in particolare per il fatto che le giurisdizioni comunitarie non sono adite dai singoli individui in caso di assenza di pluralismo nei media;

2. si rammarica per l'attuale frammentazione del quadro normativo dell'UE per quanto concerne i mezzi di comunicazione e sottolinea che l'Unione europea dovrebbe utilizzare le sue competenze (rispetto alle politiche in materia di audiovisivi, concorrenza, telecomunicazioni, aiuti di Stato, obblighi di servizio pubblico, diritti dei cittadini) per definire le condizioni minime che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per assicurare un livello adeguato di pluralismo;

Politica in materia di audiovisivi (e di mezzi comunicazione)

3. rileva che quelli degli audiovisivi e dei media sono settori centrali per la crescita economica e la realizzazione dell'agenda di Lisbona, ma che la concentrazione di proprietà, spesso di natura transnazionale, e le restrizioni all'accesso al mercato limitano il potenziale dell'industria europea e che pertanto la tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione è essenziale per lo sviluppo armonioso dei settori audiovisivo e mediatico, anche se i mercati più piccoli e specifici possono non disporre della base economica per sostenere più di un attore;

4. ribadisce la validità dei principi su cui si fonda la direttiva 89/552/CE "TV senza frontiere" (10), tra cui la libera circolazione delle trasmissioni televisive europee, il libero accesso agli avvenimenti importanti, la promozione di opere europee indipendenti e recentemente prodotte, la protezione dei minori e dell'ordine pubblico, la tutela dei consumatori attraverso la riconoscibilità e la trasparenza della pubblicità, nonché il diritto di replica, che costituiscono i pilastri fondamentali per garantire la libertà di espressione e d'informazione;

5. sottolinea che i servizi di trasmissione radiofonica e televisiva sono complessi e in continua evoluzione e che negli Stati membri la loro organizzazione varia a seconda delle tradizioni culturali e delle condizioni geografiche;

6. sottolinea che la nozione di mezzi di comunicazione è ora soggetta a ridefinizione per effetto della convergenza, dell'interoperabilità e della globalizzazione; ritiene tuttavia che la convergenza tecnologica e l'aumento dell'offerta per via internet, digitale, satellite, cavo e mediante altri mezzi non dovrebbe tradursi in una "convergenza" di contenuti; ritiene che la scelta dei consumatori e il pluralismo dei contenuti costituiscano un fattore chiave, ancor più del pluralismo a livello di proprietà o offerta;

7. rileva che i mezzi di comunicazione digitali non garantiranno automaticamente una scelta più ampia, in quanto le stesse imprese mediali che già dominano i mercati nazionali e globali dei media controllano anche i portali di contenuto dominanti su Internet e dal momento che la promozione dell'alfabetismo digitale e tecnico sono questioni strategiche per lo sviluppo di un pluralismo dei media durevole, ed esprime preoccupazione per la chiusura di frequenze analogiche in alcune parti dell'Unione;

8. richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che nelle regolamentazioni europee relative al settore audiovisivo non si tiene adeguatamente conto della trasmissione di contenuti uguali o simili mediante diversi canali di trasmissione e che, di conseguenza, i servizi della società dell'informazione, ad eccezione della televisione e della radio, sono soggetti, indipendentemente dal loro contenuto, alle norme della direttiva 2000/31/CE (11);

9. sollecita pertanto nuovamente una profonda revisione dell'attuale contesto giuridico ai fini di un pacchetto quadro per i contenuti audiovisivi, che preveda diversi livelli di regolamentazione a seconda dell'importanza dei contenuti in termini di formazione dell'opinione, fermo restando il carattere di direttiva con norme minime;

10. rileva il ruolo dei mezzi di comunicazione locali e regionali nel promuovere il pluralismo delle fonti di informazione e nel tutelare la diversità linguistica e culturale e lo specifico compito che incombe al servizio pubblico in questo settore allorché i mezzi di comunicazione commerciali non possono esercitare questo ruolo per motivi economici (dimensioni troppo limitate dei mercati);

11. deplora che la tutela del pluralismo non sia più contemplata tra le priorità delle comunicazioni strategiche della Commissione relative al settore audiovisivo, né figuri tra le questioni da trattare in sede di revisione della direttiva sulla televisione senza frontiere;

12. riconosce che la varietà di modelli di regolamentazione dei mercati dei media sviluppati dagli Stati membri riflette le diverse esigenze politiche, culturali e sociali, ma esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che una forte divergenza negli approcci possa creare ostacoli alla libera offerta di servizi audiovisivi e mediali nell'UE;

13. si rammarica che il comitato di contatto istituito in virtù della direttiva sulla televisione senza frontiere sia prevalentemente composto da rappresentanti dei ministeri dei governi nazionali e non da membri di autorità indipendenti di regolamentazione dei media;

14. accoglie con favore l'istituzione in alcuni Stati membri di un'autorità incaricata di monitorare la proprietà dei mezzi di informazione e dotata di poteri di iniziativa investigativa; sottolinea che tali autorità dovrebbero anche monitorare l'effettivo rispetto delle leggi, l'accesso equo ai media dei diversi attori sociali, culturali e politici e l'obiettività e la correttezza dell'informazione fornita;

15. rileva che la diversificazione nella proprietà dei media e la concorrenza tra operatori non sono sufficienti ad assicurare il pluralismo dei contenuti dei media e che l'aumento del ricorso ad agenzie stampa si traduce in un'uniformità di titoli e contenuti;

16. ritiene che il pluralismo nell'UE sia minacciato dal controllo esercitato sui media da parte di organismi o responsabili politici e da certe organizzazioni commerciali, quali le agenzie pubblicitarie, e che, come principio generale, i governi nazionali, regionali o locali non dovrebbero abusare della loro posizione influenzando i media, e inoltre che andrebbero previste salvaguardie ancora più rigorose laddove un membro del governo abbia interessi specifici nei mezzi di comunicazione;

17. rammenta che il Libro verde esaminava disposizioni possibili per prevenire tali conflitti di interessi, tra cui norme per escludere taluni soggetti dal ruolo di operatore nel settore dei media e norme riguardanti la cessione della partecipazione o modifiche in seno all'entità preposta al controllo dell'operatore del settore dei mezzi di informazione;

18. ritiene che nei riguardi del pubblico il principio del pluralismo possa e debba realizzarsi all'interno di ogni singola emittente, col debito rispetto per l'indipendenza e la professionalità dei collaboratori e degli opinionisti; ribadisce per questo l'importanza di statuti editoriali che prevengano l'ingerenza dei proprietari o degli azionisti, ovvero di organi esterni, come i governi, nel contenuto dell'informazione;

19. accoglie con favore l'imminente studio della Commissione sull'impatto delle misure di controllo sui mercati pubblicitari televisivi ma continua a dichiararsi preoccupato per la relazione tra pubblicità e pluralismo nei media, in quanto grandi compagnie operanti nel settore di mezzi di comunicazione godono del vantaggio di ottenere più pubblicità;

20. sottolinea espressamente che i servizi culturali e audiovisivi non rappresentano prestazioni di servizi nel senso tradizionale e non dovrebbero pertanto nemmeno costituire oggetto di specifici negoziati di liberalizzazione nell'ambito di accordi commerciali internazionali, ad esempio nell'ambito GATS;

21. accoglie con favore la proposta della Convenzione europea all'articolo III-217 del suo progetto di Costituzione sull'adozione di decisioni nell'ambito della negoziazione e della conclusione di accordi nel settore del commercio dei servizi culturali e audiovisivi;

Servizio radiotelevisivo pubblico 

22. prende atto dei cambiamenti fondamentali intervenuti negli ultimi vent'anni nell'ambito in cui operano i servizi radiotelevisivi pubblici, dovuti alla concorrenza da parte di mezzi di comunicazione internazionali e commerciali e a sviluppi tecnologici;

23. osserva che per promuovere la diversità culturale nell'era digitale è importante che i contenuti del servizio radiotelevisivo pubblico raggiungano il pubblico attraverso il massimo numero possibile di reti e sistemi di distribuzione; ritiene pertanto fondamentale che le emittenti radiotelevisive di servizio pubblico sviluppino nuovi servizi mediali; osserva inoltre che il protocollo di Amsterdam attribuisce agli Stati membri la competenza di definire la missione del servizio pubblico di radiodiffusione e che la precitata comunicazione della Commissione del 15 novembre 2001 afferma che "la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono "programmi" nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di informazione on-line, qualora siano volti a soddisfare - tenendo anche conto dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell'era digitale - le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società";

24. sottolinea pertanto che il concetto di servizio radiotelevisivo pubblico è in evoluzione nella società convergente dell'informazione; rileva che in aggiunta alle emissioni radiotelevisive tradizionali lo sviluppo di nuovi servizi mediali sta divenendo sempre più importante ai fini dell'adempimento del mandato di garantire il pluralismo dei contenuti;

25. evidenzia l'importanza del pluralismo dei media nella promozione della diversità culturale, sociale e politica e rileva, in particolare, il dovere dei servizi radiotelevisivi pubblici di fornire ai cittadini un servizio di qualità elevata, garantendo l'accesso ad informazioni, cultura e contenuti di natura diversificata in modo corretto, obiettivo, neutrale e affidabile per garantire credibilità, pluralismo, identità, partecipazione e innovazione culturale, come peraltro sancito dal protocollo sul sistema radiotelevisivo pubblico negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam;

26. sottolinea la necessità di assicurare che in tutti gli Stati membri dell'UE l'operatore pubblico sia del tutto indipendente e non soggetto a ingerenze, di modo che i fondi pubblici non siano utilizzati per mantenere al potere il governo in carica o per limitare le critiche mosse nei suoi riguardi, e che, nel caso di ingerenze da parte del governo nazionale, possa essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale o a un arbitro indipendente;

27. constata che, sebbene la comunicazione della Commissione e la sentenza Altmark forniscano criteri di compatibilità per il finanziamento pubblico del servizio radiotelevisivo pubblico, esse non richiedono che gli Stati membri assicurino finanziamenti adeguati ai servizi radiotelevisivi pubblici; ritiene al riguardo che l'obbligo imposto ai cittadini di pagare un canone per sostenere il servizio radiotelevisivo pubblico abbia senso solamente se questo svolge nei confronti dei cittadini un ruolo specifico di informazione corretta, oggettiva, completa, diversificata e di alta qualità sui temi sociali, politici, culturali e istituzionali; nota con preoccupazione che, al contrario, la tendenza è quella di un deterioramento nella qualità e nei contenuti, e che di conseguenza il pagamento del canone al servizio pubblico rischia di trasformarsi in una mera distorsione del mercato a causa del vantaggio competitivo acquisito dal servizio radiotelevisivo pubblico rispetto ai mezzi di comunicazione commerciali, a sostanziale somiglianza di contenuti e qualità dell'informazione;

28. prende atto dell'indagine della Commissione condotta nell'ambito del finanziamento concesso dallo Stato olandese al servizio radiotelevisivo pubblico, volta a determinare se sono stati erogati più finanziamenti del necessario a favore del servizio pubblico e se i beneficiari dei fondi pubblici hanno utilizzato l'eccedenza per sovvenzioni incrociate a favore delle proprie attività commerciali esulanti dal servizio pubblico; prende inoltre atto delle precedenti indagini condotte nell'ambito del finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico in Italia, Spagna e Danimarca;

29. accoglie con favore l'applicazione, in alcuni Stati membri, di norme che obbligano gli operatori via cavo a diffondere canali pubblici e che riservano agli operatori del servizio radiotelevisivo pubblico una quota di capacità di trasmissione digitale;

Mezzi di comunicazione commerciali

30. accoglie con favore il contributo apportato dai media commerciali all'innovazione, alla crescita economica e al pluralismo, ma rileva che l'aumento di concentrazione dei media, incluse le multinazionali multimediali e la proprietà transfrontaliera, minaccia il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

31. rileva che, sebbene la Commissione, nel quadro del regolamento comunitario sulle concentrazioni, prenda in esame le concentrazioni più significative, essa non studia specificamente l'effetto delle concentrazioni sul pluralismo, e rileva altresì che le concentrazioni autorizzate possono ancora essere esaminate e bloccate dagli Stati membri per motivi di pluralismo;

32. ritiene che anche concentrazioni di entità media nel settore dei mezzi di comunicazione possano avere effetti significativi sul pluralismo e che le concentrazioni in tale campo dovrebbero essere sistematicamente soggette ad esame per quanto riguarda gli effetti sul pluralismo da parte di un'autorità nel campo della concorrenza o di un'autorità separata, come suggerito dall'OCSE, senza compromettere la libertà giornalistica ed editoriale con un intervento governativo o regolamentare;

33. constata la diversità di metodi volti a determinare il livello di concentrazione orizzontale dei media (quota di audience, quota di detentori di licenze, quota di introiti/limitazione delle frequenze e quota di capitale/diffusione radiotelevisiva), nonché il livello di concentrazione verticale e "diagonale o incrociata";

34. esprime la propria preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri vi sono gestori che, mediante sistemi proprietari, hanno già il controllo esclusivo sull'accesso alle loro offerte e agli spettatori (creazione di strozzature o "bottleneck") ed escludono pertanto altri gestori o utenti ("gate-keeper position");

35. sottolinea che, ai fini della garanzia di un libero flusso di informazioni e della libertà di scelta degli utenti, va attribuita un'importanza chiave alle interfacce di programmazione tra applicazioni interoperative (API) e rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (12), relative all'ampia interoperabilità nella televisione digitale;

36. deplora che la Commissione non abbia accolto le proposte e le richieste del Parlamento europeo relative a una definizione tempestiva e al sostegno dell'interoperabilità;

37. esorta la Commissione a comunicare agli Stati membri, al fine di evitare l'adozione di uno standard vincolante per la televisione digitale, quali sono le misure consentite, in termini di aiuti, per promuovere il passaggio verso uno standard aperto interoperabile, e a definire i criteri sulla base dei quali esaminerà la garanzia dell'interoperabilità e della libertà di scelta degli utenti prima di presentare, entro il 25 luglio 2004, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 2002/21/CE, la sua relazione sulla realizzazione dell'interoperabilità e della libertà di scelta degli utenti negli Stati membri;

38. richiama con preoccupazione l'attenzione sulla crescente influenza delle guide elettroniche ai programmi, del raggruppamento dei programmi e dei motori di ricerca Internet quanto alla formazione delle opinioni come pure sui movimenti di concentrazione verticali e orizzontali a livello transfrontaliero che si registrano in tale settore;

39. sottolinea che il problema del pluralismo dei media comprende, oltre agli aspetti relativi alla proprietà, anche quelli relativi ai contenuti, al diritto dei cittadini di essere informati in modo obiettivo e completo, in particolare attraverso la possibilità di accesso equo e non discriminatorio dei diversi attori sociali, culturali e politici ai media;

Analisi preliminare del Parlamento europeo 

40. sottolinea l'importanza delle motivazioni alla base dell'iniziativa di questo Parlamento sui rischi di violazione della libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea e soprattutto in Italia, che riflettono un'inquietudine diffusa tra l'opinione pubblica europea rispetto al fenomeno della concentrazione dei media e dei conflitti di interesse;

41. accoglie con favore la perizia preliminare effettuata dall'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione nel contesto del più ampio studio "sull'informazione ai cittadini nell'Unione europea e sugli obblighi dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni relativi al diritto dei cittadini di essere pienamente e obiettivamente informati", che prende in esame un gruppo rappresentativo di paesi, tra cui Stati membri di grandi e piccole dimensioni, ed esempi in Scandinavia e in Europa meridionale e orientale, per offrire una panoramica di diversi sistemi rispecchianti diverse tradizioni nell'utilizzo dei media; resta in attesa della presentazione dello studio finale, prevista per giugno, in cui figureranno le conclusioni comparative definitive, basate sulla situazione nei 25 Stati membri, e raccomandazioni complete;

42. rileva che in ognuno degli otto paesi esaminati (Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) sussistono elementi che richiedono ulteriori studi, e resta in attesa dello studio completo in modo da poter procedere a una comparazione tra tutti gli Stati membri;

43. rileva peraltro, sulla base di inchieste approfondite già effettuate da agenzie indipendenti, anche in seno all'Unione europea, da cui sono derivate numerose pronunce di organizzazioni internazionali, autorità nazionali e di questo stesso Parlamento ignorate dal governo italiano, che potrebbero sussistere rischi di violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione in Italia;

44. rileva, sulla base del suo esame preliminare volto a verificare se il pluralismo è tutelato in modo adeguato, che sussistono sufficienti elementi di preoccupazione per autorizzare la Commissione a condurre un esame dettagliato della situazione e a proporre soluzioni legislative adeguate;

45. ritiene che la relazione dell'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione fornisca una base per una relazione annuale sul pluralismo che esamini il grado di concentrazione a livello di offerta (proprietà orizzontale, verticale e incrociata), anche per quanto riguarda la ripartizione delle risorse pubblicitarie, l'indipendenza editoriale, la diversificazione dei contenuti (a livello interno ed esterno) e la domanda, ossia le preferenze del pubblico;

Situazione negli Stati membri

46. rileva che nel corso del 2002 in Francia:

- vi sono state numerose violazioni della libertà di stampa (ad esempio boicottaggio della distribuzione di un nuovo quotidiano gratuito da parte di associazioni sindacali e pressioni sui giornalisti da parte della polizia);

- i tribunali francesi si pronunciano sovente a sfavore dei giornalisti in casi di diffamazione, quale conseguenza dell'obsoleta normativa vigente nel paese in materia di diffamazione e della protezione di fonti riservate; e

- la Corte europea per i diritti dell'uomo ha deliberato che una Corte d'appello di Parigi ha violato l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (13);

47. rileva che in Irlanda:

- nel contesto dell'ammodernamento della normativa in materia di diffamazione, l'Associazione irlandese della stampa a diffusione nazionale ("National Newspapers of Ireland") ha presentato una proposta volta ad istituire un consiglio stampa indipendente e un garante per la stampa, ma il gruppo consultivo giuridico si sta orientando verso un modello statutario nell'ambito del quale membri nominati dal governo elaborerebbero il proprio codice normativo e disporrebbero di pieni poteri ai fini dell'applicazione di tali norme;

- non vi è parità di condizioni di concorrenza, in quanto la stampa irlandese è soggetta a IVA, mentre quest'ultima non si applica alla stampa proveniente dal Regno Unito, che in Irlanda detiene una quota di mercato approssimativamente del 25%;

- la posizione apparentemente dominante dei giornali indipendenti nel mercato irlandese è variamente stimata tra il 50 e l'80% e l'Autorità garante della concorrenza è pervenuta alla conclusione che vi è sufficiente diversificazione editoriale e che pertanto il pluralismo dei media non è minacciato;

48. rileva che in Germania:

- la Corte costituzionale federale ha deliberato che la sorveglianza delle telecomunicazioni, ad esempio la registrazione del traffico telefonico di giornalisti, non costituisce violazione delle libertà costituzionali sancite dagli articoli 10 e 19 della Legge fondamentale, che garantiscono la riservatezza dell'informazione;

- nel settembre 2003 il Consiglio federale ha introdotto una proposta legislativa che mira a tutelare maggiormente i singoli dall'essere fotografati senza autorizzazione e che in caso di violazioni prevede sanzioni detentive fino a due anni o sanzioni pecuniarie equivalenti;

- non vi è alcuna legge che garantisca l'accesso ai documenti delle autorità pubbliche a livello nazionale (ossia federale) e soltanto 4 stati federali hanno promulgato una normativa in tal senso;

49. rileva che in Polonia:

- la casa editrice Agora, proprietaria del quotidiano a maggior tiratura, di 11 periodici e di 20 stazioni radio locali, sarebbe stata invitata a versare una tangente per ottenere, mediante attività di lobbying, una legge più vantaggiosa in materia di mezzi di comunicazione tale da consentire all'editore di acquisire un canale televisivo privato;

- si stima che gli investimenti esteri nell'ambito dei media stampati copra circa il 40% del settore e ciò pone problemi in termini di libertà giornalistiche, in quanto gli editori stranieri offrono condizioni di lavoro meno favorevoli che nelle proprie aziende, il che scoraggia la professionalità (14);

- l'articolo 10 della legge sulla stampa limita a livello interno la libertà di stampa, imponendo al giornalista l'obbligo di obbedire e seguire i principi generali del suo editore;

- nella legislazione polacca concernente i mezzi di comunicazione non esistono disposizioni sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la salvaguardia del pluralismo (né, a quanto sembra, se ne prevede l'introduzione);

50. rileva che nei Paesi bassi:

- vi è un livello elevato di concentrazione sia nel settore televisivo sia in quello della stampa, ove i tre maggiori operatori controllano almeno l'85% del mercato e, malgrado i Paesi Bassi presentino a livello europeo la penetrazione più elevata di servizi televisivi via cavo, anche questo mercato è dominato da tre operatori principali;

51. rileva che in Svezia:

- il settore dei mezzi di comunicazione è caratterizzato da un livello piuttosto elevato di proprietà incrociata, che interconnette strutture che vedono la partecipazione dei principali operatori del settore audiovisivo e accordi di cooperazione tra il settore della stampa e della diffusione radiotelevisiva, in cui aziende di entrambi i settori sono controllate dallo stesso gruppo;

- sono state sollevate critiche nei confronti di un'analisi condotta in merito alle condizioni particolari vigenti nel mercato della stampa, in quanto uno studio che prenda in esame suddetto settore isolandolo dal contesto degli altri mezzi di comunicazione risulta inadeguato alla luce delle attuali condizioni di mercato;

52. rileva che nel Regno Unito:

- è in corso un intenso dibattito scaturito dal rapporto Hutton sulle circostanze relative alla morte dello scienziato e consulente governativo David Kelly, dalle posizioni critiche assunte dal servizio pubblico radiotelevisivo in merito alle motivazioni governative della guerra in Iraq, dalle dimissioni del direttore generale e del presidente del consiglio dei governatori della BBC e dalle potenziali ripercussioni del caso sulla pratica del giornalismo investigativo e, separatamente, forma oggetto di intensa discussione la revisione della Royal Charter e dell'Accordo che disciplinano la BBC, presi a modello da altri sistemi;

53. rileva che in Spagna:

- i lavoratori del canale televisivo pubblico spagnolo TVE hanno pubblicato una relazione in cui denunciano le cattive pratiche professionali cui è stato fatto ricorso tra il 28 febbraio 2003 e il 5 marzo 2003 per provocare un'informazione non equilibrata, distorta o manipolata sull'intervento militare in Iraq, e ritengono che detto canale televisivo si concentri sulle posizioni di coloro che caldeggiano l'intervento militare e trascuri quelle di chi difende la continuazione delle ispezioni ed è contrario all'utilizzazione dell'esercito (15);

- non esiste ancora un'autorità indipendente di controllo sui mezzi audiovisivi;

- l'ONG Reporters sans frontières, nella relazione annuale 2003 (contenente dati del 2002), manifesta preoccupazione per le minacce e gli attentati terroristici dell'ETA contro giornalisti nel Paese Basco (nel corso dell'anno sono stati disattivati tre ordigni diretti contro dei giornalisti) nonché contro un altro giornale di Madrid, azione perpetrata in questo caso da un gruppo anarchico italiano; inoltre, l'organizzazione denuncia gli ostacoli incontrati dai giornalisti per fornire informazioni sulla messa al bando del partito Batasuna e sul disastro ecologico della Prestige;

- le pressioni governative sul servizio pubblico della TVE hanno portato a palesi distorsioni ed omissioni dei fatti relativi alle responsabilità degli esecrandi atti terroristici dell'11 marzo scorso;

54. riconosce che i paesi in via di adesione hanno realizzato progressi sostanziali nel recepimento dell'acquis, ma esprime preoccupazione per il fatto che alcuni di detti paesi, privi in parte o del tutto di una tradizione nel campo dei media indipendenti, si trovano a dover affrontare sfide particolari per assicurare il pluralismo dei media e dubita che questi paesi attribuiranno priorità al pluralismo dei media e adotteranno misure adeguate per la sua promozione;

Situazione in Italia

55. rileva che il tasso di concentrazione del mercato televisivo in Italia è oggi il più elevato d'Europa e che, nonostante l'offerta televisiva italiana consti di dodici canali nazionali e da dieci a quindici canali regionali e locali, il mercato è caratterizzato dal duopolio tra RAI e Mediaset, che complessivamente detengono quasi il 90% della quota totale di telespettatori e raccolgono il 96,8% delle risorse pubblicitarie, contro l'88% della Germania, l'82% della Gran Bretagna, il 77% della Francia e il 58% della Spagna;

56. rileva che il gruppo Mediaset è il più importante gruppo privato italiano nel settore delle comunicazioni e dei media televisivi e uno dei maggiori a livello mondiale, controllando tra l'altro reti televisive (RTI S.p.A.) e concessionarie di pubblicità (Publitalia '80), entrambe riconosciute formalmente in posizione dominante e in violazione della normativa nazionale (legge 249/97) dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni (delibera 226/03) (16);

57. rileva che uno dei settori nel quale più evidente è il conflitto di interessi è quello della pubblicità, tanto che il gruppo Mediaset nel 2001 ha ottenuto i 2/3 delle risorse pubblicitarie televisive, pari ad un ammontare di 2500 milioni di euro, e che le principali società italiane hanno trasferito gran parte degli investimenti pubblicitari dalla carta stampata alle reti Mediaset e dalla Rai a Mediaset (17);

58. rileva che il Presidente del Consiglio non ha risolto il suo conflitto di interessi, come si era esplicitamente impegnato, bensì ha incrementato la sua quota di controllo societario della società Mediaset (dal 48,639% al 51,023%): questa ha così ridotto drasticamente il proprio indebitamento netto, attraverso un sensibile incremento degli introiti pubblicitari a scapito delle entrate (e degli indici di ascolto) della concorrenza e, soprattutto, del finanziamento pubblicitario della carta stampata;

59. lamenta le ripetute e documentate ingerenze, pressioni e censure governative nell'organigramma e nella programmazione del servizio televisivo pubblico Rai (perfino nei programmi di satira), a partire dall'allontanamento di tre noti professionisti su clamorosa richiesta pubblica del Presidente del Consiglio nell'aprile 2002 - in un quadro in cui la maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione della Rai e dell'apposito organo parlamentare di controllo è composta da membri dei partiti di governo; tali pressioni sono state poi estese anche su altri media non di sua proprietà, che hanno condotto fra l'altro, nel maggio 2003, alle dimissioni del direttore del Corriere della Sera;

60. rileva pertanto che il sistema italiano presenta un'anomalia dovuta a una combinazione unica di poteri economico, politico e mediatico nelle mani di un solo uomo, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e al fatto che il governo italiano è, direttamente o indirettamente, in controllo di tutti i canali televisivi nazionali;

61. prende atto del fatto che in Italia da decenni il sistema radiotelevisivo opera in una situazione di assenza di legalità, accertata ripetutamente dalla Corte costituzionale e di fronte alla quale il concorso del legislatore ordinario e delle istituzioni preposte è risultato incapace del ritorno ad un regime legale; Rai e Mediaset continuano a controllare ciascuna tre emittenti televisive analogiche terrestri, malgrado la Corte costituzionale, con la sentenza n. 420 del 1994, avesse statuito che non è consentito ad uno stesso soggetto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale (vale a dire più di due programmi), ed avesse definito il regime normativo della legge n. 223/90 contrario alla Costituzione italiana, pur essendo un "regime transitorio"; nemmeno la legge 249/97 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) aveva accolto le prescrizioni della Corte costituzionale che, con la sentenza 466/02, ne dichiarò l'illegittimità costituzionale limitatamente all'articolo 3, comma 7, "nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo";

62. prende atto del fatto che la Corte costituzionale italiana, nel novembre 2002 (causa 466/2002), ha dichiarato che "...la formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere ... La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia ... In questo quadro la protrazione della situazione (peraltro aggravata) già ritenuta illegittima dalla sentenza nº 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti considerate ancora "eccedenti" dal legislatore del 1997 esigono, ai fini della compatibilità con i principi costituzionali, che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile", e del fatto che ciononostante il termine per la riforma del settore audiovisivo non è stato rispettato e che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge per la riforma del settore audiovisivo per un nuovo esame in quanto non conforme ai principi dichiarati dalla Corte costituzionale (18);

63. prende atto altresì del fatto che gli indirizzi stabiliti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessionaria unica del servizio pubblico radiotelevisivo, come pure le numerose delibere, che certificano violazioni di legge da parte delle emittenti, adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (incaricata di far rispettare le leggi nel settore radiotelevisivo), non vengono rispettati dalle emittenti stesse che continuano a consentire l'accesso ai media televisivi nazionali in modo sostanzialmente arbitrario, persino in campagna elettorale;

64. auspica che la definizione legislativa, contenuta nel progetto di legge per la riforma del settore audiovisivo (Legge Gasparri, articolo 2, lettera G), del "sistema integrato delle comunicazioni" quale unico mercato rilevante non sia in contrasto con le regole comunitarie in materia di concorrenza, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e di numerose sentenze della Corte di giustizia (19), e non renda impossibile una definizione chiara e certa del mercato di riferimento;

65. auspica altresì che il "sistema di assegnazione delle frequenze", previsto dal progetto di legge Gasparri, non costituisca una mera legittimazione della situazione di fatto e che non si ponga in contrasto in particolare con la direttiva 2002/21/CE, con l'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (20) e con la direttiva 2002/77/CE (21), le quali prevedono, fra l'altro, che l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si debba fondare su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

66. sottolinea la sua profonda preoccupazione circa la non applicazione della legge e la non esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, in violazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, nonché circa l'incapacità di riformare il settore audiovisivo, in conseguenza delle quali da decenni risulta considerevolmente indebolito il diritto dei cittadini a un'informazione pluralistica, diritto riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

67. esprime preoccupazione per il fatto che la situazione vigente in Italia possa insorgere in altri Stati membri e nei paesi in via di adesione qualora un magnate dei media decidesse di entrare in politica;

68. si rammarica che il Parlamento italiano non abbia ancora approvato una normativa per risolvere il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, così come era stato promesso che sarebbe avvenuto entro i primi cento giorni del governo;

69. ritiene che l'adozione di una riforma generale del settore audiovisivo possa essere facilitata qualora contenga salvaguardie specifiche e adeguate volte a prevenire attuali o futuri conflitti di interessi nelle attività dei responsabili locali, regionali o nazionali che detengono interessi sostanziali nel settore audiovisivo privato;

70. auspica inoltre che il disegno di legge Frattini sul conflitto di interessi non si limiti ad un riconoscimento di fatto del conflitto di interessi del Premier, ma preveda dispositivi adeguati per evitare il perdurare di questa situazione;

71. si rammarica del fatto che, se gli obblighi degli Stati membri di assicurare il pluralismo dei media fossero stati definiti dopo il Libro verde sul pluralismo del 1992, probabilmente si sarebbe potuta evitare l'attuale situazione in Italia;

Raccomandazioni

72. osserva che la Comunità europea dispone già in una serie di settori di competenze e di strumenti che rivestono una rilevanza diretta per il pluralismo dei media, come le norme sul libero accesso delle società a eventi di particolare importanza nella direttiva 89/552/CEE, le norme sull'accesso equo, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie alle interfacce per programmi applicativi (API) e alle guide elettroniche ai programmi (EPG) nella direttiva 2002/19/CE (22), sugli obblighi di trasmissione nella direttiva 2002/22/CE, sull'uso di un'API aperta per i servizi e le piattaforme di televisione digitale interattiva e sull'armonizzazione degli standard per realizzare la piena interoperabilità della televisione digitale a livello dei consumatori nella direttiva 2002/21/CE;

73. sottolinea che tali strumenti devono essere intesi come elementi fondamentali della politica comunitaria volta a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e debbono pertanto essere applicati, interpretati e ulteriormente sviluppati dalla Commissione nella prospettiva di rafforzare queste misure per combattere la concentrazione orizzontale e verticale dei mezzi di comunicazione sui mercati dei media sia tradizionali sia nuovi;

74. esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione, in funzione delle loro rispettive competenze, a tutelare il pluralismo nei mezzi di informazione e ad assicurare che in tutti gli Stati membri i mezzi di informazione siano liberi, indipendenti e pluralistici;

75. invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una comunicazione sullo stato del pluralismo dei media nell'UE, includendo:

a) una revisione delle misure e delle pratiche esistenti, sia negli Stati membri che a livello europeo, volte a incoraggiare il pluralismo politico e culturale all'interno delle redazioni o tra di esse, anche per quanto riguarda i contenuti, e a promuovere un'analisi delle eventuali carenze, riconoscendo le sfide economiche che si pongono per garantire il pluralismo su mercati più piccoli e specifici, come quelli locali o delle regioni dei piccoli paesi,

b) un esame approfondito della possibilità d'azione sulla base delle sue competenze esistenti e dei suoi obblighi di assicurare un livello elevato di tutela dei diritti umani,

c) un esame delle misure che dovrebbero essere adottate dagli Stati membri, da una parte, e dalle istituzioni europee, dall'altra,

d) un esame dell'utilizzo di strumenti appropriati, incluso l'uso di strumenti non vincolanti in una prima fase che potrebbe poi condurre a strumenti vincolanti qualora gli Stati membri adottino misure insufficienti, e 

e) una procedura di consultazione su un possibile piano d'azione relativo a misure da adottare a livello europeo o di Stati membri per assicurare un livello adeguato di pluralismo in tutta l'Unione europea;

76. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva per la salvaguardia del pluralismo dei media in Europa, in modo da completare il quadro regolamentare, così come richiesto dalla sua precitata risoluzione del 20 novembre 2002;

77. ritiene che la salvaguardia della diversità dei media debba diventare la priorità della legislazione dell'Unione in materia di concorrenza e che la posizione dominante di una società del settore dei media sul mercato di uno Stato membro debba essere considerata un ostacolo al pluralismo dei mezzi di comunicazione nell'Unione;

78. afferma che a livello europeo sarebbe opportuno adottare una legislazione intesa a vietare a personalità politiche o candidati di detenere interessi economici di rilievo nel settore dei mezzi di comunicazione; ritiene opportuno introdurre strumenti giuridici destinati a evitare qualsiasi conflitto d'interessi; invita la Commissione a presentare proposte volte ad assicurare che i membri del governo non siano in grado di utilizzare la partecipazione che detengono nei media per fini politici;

79. chiede pertanto alla Commissione di esaminare anche le questioni seguenti, affinché vengano incluse in un piano d'azione relativo a misure volte a promuovere il pluralismo in tutti i settori di attività dell'Unione europea:

a) la revisione della direttiva sulla televisione senza frontiere per chiarire gli obblighi che incombono agli Stati membri di promuovere il pluralismo politico e culturale all'interno delle redazioni o tra di esse, tenendo conto della necessità di un approccio coerente nei confronti di tutti i servizi di comunicazione e di tutte le forme mediali;

b) l'istituzione a livello UE di condizioni minime per assicurare che il servizio radiotelevisivo pubblico sia indipendente e non soggetto a ingerenze da parte del governo, come raccomandato dal Consiglio d'Europa;

c) la promozione del pluralismo politico e culturale nelle formazioni giornalistiche affinché le concezioni esistenti nella società vengano adeguatamente rispecchiate all'interno delle redazioni o tra di esse;

d) l'obbligo per gli Stati membri di far sì che un ente regolatore indipendente (quale l'ente normativo per le telecomunicazioni o l'ente regolatore della concorrenza) sia responsabile del monitoraggio della proprietà e dell'equo accesso dei media e dotato di poteri di iniziativa investigativa;

e) l'istituzione di un gruppo di lavoro europeo composto da enti regolatori indipendenti nazionali (si veda, ad esempio, il gruppo di lavoro per la protezione dei dati-articolo 29);

f) norme che impongono la trasparenza relativamente alla proprietà dei media, in particolare nel caso di proprietà transfrontaliera, e la pubblicazione di informazioni riguardanti partecipazioni significative detenute nei media;

g) obbligo di trasmissione, a fini comparativi, a un ente europeo, quale l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, dei dati sulla proprietà dei media raccolti nei mercati nazionali;

h) un esame per definire se la divergenza tra modelli normativi nazionali crea ostacoli nel mercato interno e se è necessario armonizzare le norme nazionali limitando la proprietà orizzontale, verticale e incrociata dei media per assicurare parità di condizioni di concorrenza e, in particolare, un'adeguata vigilanza della proprietà transfrontaliera;

i) un esame delle necessità di introdurre nel regolamento comunitario sulle concentrazioni una "prova di pluralismo" e soglie più basse rispetto alle concentrazioni di mezzi di comunicazione o per definire l'opportunità dell'inserimento di tali disposizioni nella normativa nazionale;

j) orientamenti relativi al modo in cui la Commissione terrà conto degli elementi di interesse pubblico, come il pluralismo, in sede di applicazione del diritto della concorrenza alle fusioni nel settore dei mezzi di comunicazione,

k) un esame per definire se il mercato pubblicitario provoca distorsione delle condizioni concorrenziali nel settore dei media e se sono necessari controlli specifici sul mercato pubblicitario per assicurare eque condizioni di accesso;

l) una revisione degli obblighi di trasmissione che negli Stati membri incombono agli operatori di telecomunicazioni al fine di riservare frequenze ai servizi radiotelevisivi pubblici, un'analisi delle tendenze di mercato e un'analisi volta a definire se sono necessarie ulteriori misure per promuovere la distribuzione dei servizi radiotelevisivi pubblici;

m) l'istituzione di un diritto generale di rettifica per i cittadini dell'UE, applicabile a tutti i media, in caso di informazione inaccurata, come raccomandato dal Consiglio d'Europa; 

n) un esame della necessità di riservare ai servizi radiotelevisivi pubblici sufficiente capacità di trasmissione digitale;

o) uno studio scientifico dell'impatto delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi di comunicazione sulla concentrazione dei media e sul pluralismo;

p) uno studio comparato sulle regole nazionali in materia di informazione politica - in particolare in occasione delle tornate elettorali o referendarie - e di accesso equo e non discriminatorio delle diverse formazioni, movimenti e partiti ai media, nonché l'individuazione delle migliori pratiche al riguardo per garantire il diritto all'informazione dei cittadini, da raccomandare agli Stati membri; 

q) possibili misure specifiche da adottare per contribuire allo sviluppo del pluralismo nei paesi in via di adesione;

r) l'istituzione di un organismo indipendente negli Stati membri, come un Consiglio della stampa, composto da esperti esterni, preposto all'esame delle controversie relative alle informazioni diffuse dai media e dai giornalisti;

s) misure per incoraggiare le organizzazioni dei mezzi di comunicazione a rafforzare l'indipendenza editoriale e giornalistica e ad adottare norme rigorose a livello qualitativo ed etico mediante statuti editoriali o strumenti di autoregolamentazione;

t) la promozione di comitati aziendali nelle organizzazioni dei media e, in particolare, nelle aziende stabilitesi nei paesi in via di adesione;

80. ricorda che l'azione della Commissione dovrebbe comunque basarsi sul principio di proporzionalità previsto dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che prescrive che l'azione della Comunità non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato;

81. chiede l'elaborazione di una relazione annuale sul pluralismo in cui la diversificazione dei contenuti (a livello interno ed esterno) sia valutata in relazione alle preferenze politiche e culturali del pubblico ed in cui venga altresì valutata l'indipendenza editoriale e venga analizzato l'effetto esercitato dalla concentrazione della proprietà sulla diversificazione; chiede altresì che il pluralismo dei mezzi di comunicazione sia specificamente incluso nella relazione annuale della rete UE di esperti indipendenti in materia di diritti umani;

82. chiede alla Commissione di fornire al settore radiotelevisivo chiarimenti circa la sentenza Altmark e di elaborare un progetto di direttiva, soggetto a procedura di codecisione, sulle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti;

83. afferma che qualsiasi azione giuridica o amministrativa intrapresa da uno Stato membro che incida sul pluralismo dei mezzi d'informazione o sulla libertà di espressione e di informazione nonché l'assenza di azione da parte di uno Stato membro a salvaguardia di tali diritti fondamentali potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

84. ritiene che questo Parlamento, ove nutra preoccupazioni di ordine politico quanto alla diversificazione e al pluralismo dei mezzi d'informazione all'interno di uno Stato membro, dovrebbe avere la possibilità di avviare autonomamente procedure che gli consentano di condurre un'inchiesta sulla situazione, prima di avvalersi, in ultima istanza, del suo diritto d'iniziativa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE;

85. chiede l'inserimento nella Costituzione per l'Europa di una disposizione specifica sulla necessità di garantire il pluralismo dei media;

86. esorta gli Stati membri ad inserire nelle Costituzioni nazionali un obbligo di diligenza attiva in ordine alla promozione del rispetto della libertà e del pluralismo dei media, come sviluppo di quanto già sancito al riguardo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel dicembre 2000 a Nizza; ritiene che, a garanzia di detto obbligo di diligenza, un giudice indipendente dovrà poter verificare la legislazione e la regolamentazione in materia alla luce di tali disposizioni costituzionali;

87. invita il Parlamento italiano a:

- accelerare i suoi lavori in materia di riforma del settore audiovisivo conformemente alle raccomandazioni della Corte costituzionale italiana e del Presidente della Repubblica, tenendo conto delle incompatibilità da questi riscontrate nel progetto di legge Gasparri con il diritto comunitario,

- trovare una soluzione reale e appropriata al problema del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, il quale altresì controlla direttamente il principale operatore radiotelevisivo privato e indirettamente quello pubblico, la principale concessionaria pubblicitaria, nonché numerose altre attività connesse al settore audiovisivo e mediatico,

- adottare misure atte ad assicurare l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico;

88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio d'Europa e ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione.

 

 

 

Note:

(1) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.

(2) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

(3) GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 221.

(4) P5_TA(2003)0376.

(5) Sentenza del 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. I-3689, e sentenza del 25 luglio 1991, causa C-535/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. I-4069.

(6) Informationsverein Lentia/Austria (1993) e Demuth/Svizzera (2002).

(7) Raccomandazione n. R (96) 10 sulla garanzia di indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo; risoluzione (74) 26 sul diritto di rettifica - Situazione dell'individuo nei confronti della stampa; raccomandazione n. R (94) 13 sulle misure finalizzate alla trasparenza dei media; raccomandazione n. R (99) 1 relativa ai provvedimenti tesi a promuovere il pluralismo dei media; raccomandazione 1589 (2003) sulla libertà di espressione nei media in Europa; raccomandazione 1641 (2004) sul servizio pubblico radiotelevisivo. 

(8) GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(9) Gillian Doyle (2003), Media Ownership: the economics and politics of concentration in te UK and European media. London, Sage. pag. 12.

(10) GU L 298 del 17.1.1989, pag. 23.

(11) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 33.

(12) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(13) Sentenza Colombani e altri del 25 giugno 2002.

(14) Va tuttavia rilevato che molte imprese straniere operanti in Polonia, in particolare il gruppo norvegese Orkla e il gruppo Springer-Verlag, hanno introdotto volontariamente norme interne per proteggere i propri giornalisti da pressioni esterne e per separare le responsabilità gestionali da quelle editoriali (OSCE).

(15) Informazione pubblicata da ABC l'11 marzo 2003.

(16) Il gruppo Mediaset controlla:

- televisioni (Canale 5, Italia 1 e Rete 4 in Italia e gruppo Telecinco in Spagna)

- televisioni via satellite (che fanno capo a Mediadigit) e digitale terrestre

- pubblicità (Publitalia '80 in Italia e Publiespana in Spagna)

- società legate ai media televisivi (Videotime, RTI Music, Elettronica industriale, Mediavideo)

- società di produzione e distribuzione di prodotti televisivi (Mediatrade, Finsimac, Olympia) 

- telecomunicazioni fisse (Albacom)

- portale di Internet (Jumpy s.p.a.)

- distribuzione cinematografica (Medusa, che controlla il distributore Blockbusters)

- gruppi di investimento e servizi finanziari (Mediaset Investment in Lussemburgo e Trefinance)

- compagnia di assicurazioni (Mediolanum)

- società di costruzioni (Edilnord 2000)

- una squadra di calcio (AC Milan)

- la società editoriale Arnoldo Mondadori Editore che include la più grande casa editrice italiana di libri e numerosi periodici

- il quotidiano "Il Giornale" e il quotidiano "Il Foglio".

(17) Per esempio nel 2003 la Barilla ha investito l'86,8% in meno sui quotidiani e nello stesso tempo ha speso 20,6% in più per spot sulle reti Mediaset, la Procter&Gamble meno 90,5% sui quotidiani e 37% in più sulle reti Mediaset; anche una società pubblica come la telefonica Wind ha tagliato del 55,3% la spesa pubblicitaria sui giornali e l'ha aumentata del 10% sui network di Mediaset; inoltre la Rai nel 2003 ha perso l'8% delle risorse pubblicitarie a vantaggio di Mediaset, con un mancato introito di 80 milioni di euro (Fonte: Corriere della Sera, 24.6.2003)

(18) Si vedano le sentenze della Corte costituzionale del 10 luglio 1974 (nn. 225 e 206) e del 28 luglio 1976 (n. 202) sulla legge n. 103 del 14 aprile 1975 (GURI n. 102 del 17 aprile 1975), il parere negativo della Corte costituzionale nella sua sentenza del 21 luglio (n. 148), che critica la mancanza di una legislazione antitrust e la conseguente creazione de facto e de jure di monopoli e oligopoli; le sentenze della Corte costituzionale n. 826/88, del 1994 (n. 420, GURI n. 51 del 14.12.1994), e n. 466/2002.

(19) Per le caratteristiche di sostituibilità del mercato di riferimento si vedano le sentenze del 21 febbraio 1973, causa 6/72, Continental Can, Racc. 215; del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman La-Roche, Racc. 461; del 25 ottobre 2001, causa C-475/99 Ambulanz Glöckner, Racc. I-8089; per la mancanza di un grado sufficiente di sostituibilità del mercato di riferimento si vedano la sentenza del 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands, Racc. 207 e la sentenza dell'11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed, Racc. 803.

(20) GU L 108 del 24.2.2002, pag. 21.

(21) GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(22) GU L 108 del 24.2.2002, pag. 7.

 

 

 

 

 

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