Autorità garante della concorrenza e del mercato

 

Provvedimento 14 ottobre 2004, n. 13678

 

 

 

 

 

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 ottobre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

 

CONSIDERATO quanto segue:

 

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute in data 5 marzo 2004 e 6 aprile 2004, integrate in data 23 aprile 2004, e in data 17 giugno 2004, integrata in data 23 giugno 2004, due associazioni di consumatori, l'Adiconsum e Il Movimento dei Consumatori, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari diretti alcuni a promuove l'acquisto di decoder necessari per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale terrestre (di seguito anche DTT) ed altri a promuovere i servizi televisivi diffusi attraverso tale nuova tecnica trasmissiva.

I profili di ingannevolezza segnalati attengono alla mancata indicazione nei messaggi in questione di informazioni ritenute fondamentali al fine di permettere al consumatore di formare e orientare consapevolmente le proprie scelte economiche, con particolare riferimento all'omessa indicazione del fatto che il servizio di trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre è, allo stato, in una fase di sola sperimentazione e, quindi, non fruibile in qualsiasi zona del territorio nazionale.

Le associazioni segnalanti ritengono, in sintesi, che il servizio televisivo oggetto di promozione non sarebbe né attuale né completamente gratuito come, invece, i messaggi in questione lascerebbero intendere.

Esse inoltre contestano, con riferimento ad alcuni messaggi, la circostanza che non sarebbe indicata con sufficienza chiarezza la tariffazione del servizio di call center a cui il messaggio rinvia per poter ottenere maggiori informazioni, nonché la genericità delle informazioni fornite negli spot televisivi diffusi sulle reti Mediaset con riguardo al contributo statale stanziato per l'acquisto dei decoder digitali.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono:

(i) il messaggio diffuso dalla società Nokia S.p.A (di seguito Nokia) sulla rivista EUROSAT, n. 134 di marzo, pag. 4 e nel supplemento a iTV di Satellite n. 171, marzo, IV^ di copertina, diretto a promuovere un proprio modello di decoder per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale terrestre. Il messaggio in esame dedica ampio spazio alla spiegazione delle modalità per "trasformare la [propria] TV in Digitale terrestre": "installazione immediata: basta collegare il set top box Nokia alla TV di casa e alla presa della normale antenna. Ai canali che vedi oggi se ne aggiungeranno tanti altri, tutti con la qualità video e audio digitale. Collegando il set top box anche a una linea telefonica potrai usare il telecomando per intervenire, votare e giocare in diretta TV. E potrai usufruire di tanti nuovi servizi interattivi". Sul margine destro del tabellare è presente, in caratteri grafici particolarmente ridotti, la seguente indicazione: "La disponibilità della ricezione digitale e dei servizi MHP può variare da regione a regione e in funzione del service provider". Infine, il messaggio rinvia a un numero di call center per ottenere maggiori informazioni, di cui è indicata la tariffazione scorporandovi l'IVA;

(ii) il messaggio diffuso dalla società Mediasat S.r.l. (di seguito Mediasat) sulla rivista EUROSAT, n. 134 di marzo e nel supplemento a iTV di Satellite n. 171, marzo, diretto a promuovere l'acquisto di un proprio modello di decoder per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale terrestre in cui vengono riassunte le principali caratteristiche della nuova tecnica di trasmissione televisiva ("la TV digitale terrestre: più canali... dedicati allo spettacolo, informazione, musica, economia ecc...; migliore qualità... di suono e immagini [...], contenuti aggiuntivi... con notizie e informazioni aggiornate e teletext evoluto con immagini, servizi interattivi... per interagire direttamente con i programmi in onda attraverso il telecomando e partecipare a sondaggi, quiz, giochi");

(iii) lo spot televisivo andato in onda sulle reti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4 il giorno 30 marzo 2004 rispettivamente alle ore 21.31, 21.53 e 22.40, diretto a promuovere il nuovo servizio di trasmissione televisiva in tecnica digitale offerto dalle reti del Gruppo Mediaset di cui ne sono, in particolare, evidenziate le caratteristiche tecniche e di fruizione ("[...] la televisione digitale terrestre ti aspetta: con il box digitale interattivo puoi rendere la tua televisione ancora più ricca e coinvolgente con la straordinaria qualità del video e dell'audio digitale"), salvo rinviare per maggiori informazioni a un numero telefonico a tariffazione particolare il cui costo e indicato in caratteri grafici particolarmente ridotti e scorporando l'IVA ("tariffazione massima da rete fissa 0,12 euro + IVA al minuto in tutta in Italia");

(iv) il messaggio diffuso, sulla rivista Eurosat n. 134 di marzo 2004 e nel supplemento a iTV di Satellite n. 171, marzo 2004, diretto, come il precedente, a promuovere i servizi fruibili attraverso i canali digitali delle reti televisive del Gruppo Mediaset ("E' nata la TV del futuro [...] il nuovo Segnale Digitale terrestre che già oggi puoi ricevere a casa tua [...]". Anche questo messaggio rinvia per maggiori informazioni a un numero telefonico a tariffazione particolare il cui costo è, però, indicato in modo sufficientemente percettibile e comprensivo dell'IVA;

(v) il messaggio, della durata di circa 4 secondi e mezzo, diffuso in formato Media Player sul sito Internet dell'associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (di seguito DGTVi) all'indirizzo http://www.dgtvi.it/video.html, la cui effettiva diffusione è stata accertata con verbale del 11 maggio 2004, diretto a promuovere la conoscenza dell'associazione attraverso anche la presentazione delle caratteristiche tecniche e di fruizione delle trasmissioni televisive digitali terrestri. Il messaggio, dopo una prima di presentazione dell'associazione ("[...] DGTVì, associazione per lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia, per promuovere tutte quelle iniziative che, nella fase di passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, consentano a ogni operatore interessato di agire in modo razionale, in piena sintonia con gli altri operatori del settore a vantaggio dei telespettatori. DGTVì è un'iniziativa di RAI, Mediaset, La7, MTV e la Fondazione Ugo Bordoni"), è volto a presentare le caratteristiche tecniche e di fruizione della nuova tecnica trasmissiva ("[...] la tecnologia digitale permette di rivoluzionare l'intero sistema televisivo: maggiore informazione, servizi interattivi, modernizzazione dei servizi pubblicitari, [...] nuovi canali televisivi, più scelta, aumento della qualità, nuovi spazi di investimenti, nuove professionalità, nuovi sistemi produttivi [...]. [...] Si può accedere tramite il normale televisore e un adattatore digitale o box interattivo che basta collegare alla normale antenna televisiva e alla linea telefonica fissa o mobile per avere i servizi interattivi. Una tecnologia avanzata ma di facile uso [...]: quattro tasti, quattro colori per accedere direttamente ai servizi della Pubblica amministrazione (come pagare il bollo auto, verificare il proprio stato contributivo, spedire un telegramma), ai servizi di telemedicina, per l'assistenza ai diabetici, per le teleprenotazioni di visite specialistiche, per la telecardiologia [...], per accedere ai servizi di informazione di pubblica utilità (meteo, mobilità, news, giochi, curiosità, nuove forme di pubblicità [...]) accompagnati sempre dal vostro programma preferito. Il nuovo spettatore diventa protagonista del suo tempo costruendosi un proprio palinsesto [...]";

(vi) lo spot televisivo, diffuso dalla società RTI S.p.A. (di seguito RTI), in data 13 giugno u.s. alle ore 23.54 sull'emittente televisiva nazionale Italia 1 e in data 17 giugno u.s. alle ore 00.30, sull'emittente televisiva nazionale Canale 5, relativi alla televisione digitale terrestre. Nel corso dello spot il testimonial della campagna Mediaset sulla televisione digitale terrestre invita a usufruire dell'incentivo statale di 150 euro, valido "fino alla durata del contributo statale sul digitale terrestre", per l'acquisto di qualsiasi modello di boxer interattivo (in sovrimpressione nella parte inferiore dello schermo appare contemporaneamente la scritta, in caratteri ridotti: "Contributo statale fino a esaurimento fondi"). Il messaggio si conclude con due voci fuoricampo che, alternandosi, affermano: "Così ricevi canali di musica, cultura, sport, spettacolo, informazione, economia, finanza"; "Digitale terrestre multicanale, interattiva, gratuita. Verifica che il tuo Comune sia già raggiunto dal segnale digitale terrestre e che il tuo impianto TV possa riceverlo", infine, per maggiori informazioni si rinvia a un numero a pagamento, la cu tariffazione è indicata scorporandovi l'IVA, a una pagina di Media Video e all'indirizzo Internet di Mediaset.

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 7 giugno 2004 è stato comunicato alle associazioni segnalanti, alle società Mediaset S.p.A (di seguito Mediaset), RTI, Nokia, Mediasat e all'associazione DGTVì, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla rilevanza delle omissioni informative circa le reali possibilità di fruizione del nuovo sistema di trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre, nonché in ordine all'insufficiente rilievo grafico e temporale conferito, nel segnalato spot televisivo, alla tariffazione relativa al numero telefonico del servizio informazioni di Media Video, nonché in relazione allo scorporo dell'IVA dalla tariffazione in oggetto. Quest'ultimo profilo di ingannevolezza è oggetto di valutazione anche con riferimento al messaggio pubblicitario diffuso dalla società Nokia.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi articolo 5, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti la effettiva fruibilità delle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre con particolare riferimento alla copertura del servizio attualmente assicurata e alle condizioni tecniche ed economiche di fruibilità del servizio stesso anche in termini di eventuale ri-orientamento delle antenne.

Con la medesima comunicazione, è stato, altresì, richiesto di fornire la programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi indicati al punto A sono riconducibili, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l'emittente interessata, le date e gli orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi e radiofonici); il luogo, la durata, il numero delle affissioni (in caso di pubblicità esterna).

L'Adiconsum e il Movimento a Difesa del Cittadino, in data 17 giugno 2004, hanno fatto pervenire le rispettive memorie in cui hanno ulteriormente precisato le ragioni a sostegno dell'ingannevolezza dei messaggi oggetto delle rispettive richieste di intervento. In particolare, l'Adiconsum ha rilevato come anche l'esame condotto dall'AGCom sulla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri [Relazione dell'AGCom ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicato sul sito Internet www.agcom.it.] dimostri la non attualità di questa nuova tecnica trasmissiva, considerata la scarsa percentuale di popolazione (36%) servita da almeno tre multiplex, ossia dal numero minimo di reti digitali necessario per vedere almeno le attuali reti nazionali. Lo stesso documento, inoltre, confermerebbe la scorrettezza dei messaggi pubblicitari che lasciano intendere la generalizzata fruibilità di applicazioni multimediali che, invece, solo pochi utenti possono utilizzare e che, in ogni caso, si trovano in una fase di mera sperimentazione ("i vantaggi della trasmissione interattiva sono ancora largamente inespressi, come d'altra parte l'auspicata associazione fra programmi televisivi e contenuti interattivi appare poco più che sperimentale"; cfr. paragrafo 88 della Relazione). L'associazione, infine, precisa i costi per l'utilizzo della nuova tecnica di trasmissione televisiva, ossia: (i) i costi connessi all'interattività e conseguenti alla necessità di collegare il decoder con la linea telefonica per poter fruire della maggior parte di essi; (ii) i costi dovuti alla necessità di adeguare il proprio impianto ricevente: in proposito, da documenti pubblicati dall'associazione DGTVì risulterebbe che il 30% degli apparecchi singoli e il 78% di quelli centralizzati dovranno sostenere un intervento tecnico.

In data 18 giugno 2004 è pervenuta la risposta di Mediasat alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con cui la società respinge la contestazione in ordine all'ingannevolezza del messaggio segnalato, in quanto ritiene che esso dia sufficiente rilievo al fatto che il sistema tecnologico oggetto di promozione sia di recente introduzione nel mercato benché destinato ad ampia diffusione. Con riferimento alla campagna pubblicitaria in cui si inserisce il messaggio oggetto di segnalazione, la società ha risposto di aver diffuso complessivamente quattro messaggi pubblicitari su riviste con diffusione territoriale focalizzata in zone ampiamente coperte dalla nuova tecnica di trasmissione televisiva.

In data 21 giugno e 2 luglio 2004 sono pervenuti gli scritti difensivi dei legali rappresentanti di DGTVì con cui l'associazione ha:

- contestato l'applicabilità del Decreto Legislativo n. 74/92 al caso di specie, in quanto ne difetterebbero i presupposti. DGTVì, infatti, è un'associazione senza scopo di lucro che non svolge alcuna attività commerciale ma si limita a "promuovere iniziative dirette ad assicurare all'utente finale la più completa informazione sulle possibilità offerte dal digitale terrestre e sulle modalità di fruizione dell'offerta [...] [nonché] la possibilità di accedere agevolmente alle molteplicità di trasmissioni e servizi offerti dal digitale terrestre";

- escluso, del pari, che il messaggio segnalato abbia uno scopo promozionale indiretto, considerato che esso non è volto a favorire l'offerta dei servizi o prodotti degli operatori associati ma ha una finalità meramente divulgativa, come dimostra la genericità, obiettività e neutralità delle informazioni in esso contenute;

- argomentato la natura unitaria del messaggio oggetto di segnalazione, considerato che esso è parte di un più ampio contesto informativo costituito dalle varie pagine Internet presenti nel portale dell'associazione e tra loro collegate da link ipertestuali. L'associazione ritiene, peraltro, che la visione del filmato oggetto di segnalazione rappresenti un "punto di arrivo" per l'utente che, prima, navigherà nelle precedenti pagine acquisendo una preventiva e approfondita conoscenza delle caratteristiche del servizio televisivo in tecnica DTT e solo successivamente visionerà il filmato. La Parte, infine, ritiene che contro la natura unitaria del messaggio non si possa obiettare l'assenza, nel caso di specie, di un collegamento obbligatorio che imponga al navigatore di esaminare il contenuto di ciascuna delle pagine web;

- precisato che la qualifica di "sperimentale" non deve intendersi come riferita al sistema di trasmissioni in tecnologia DTT, in quanto per esso è stata superata la fase propriamente sperimentale ossia la fase in cui si avvia un sistema tecnico di incerta, futura implementazione di cui non è dato sapere se verrà effettivamente sviluppato e commercializzato - ma al titolo abilitativo riconosciuto ai broadcaster nazionali per l'irradiazione di programmi digitali: la disciplina di settore, infatti, non ha ancora regolato i requisiti per il rilascio del titolo abilitativo definitivo;

- escluso la decettività delle indicazioni relative al livello di copertura attuale del segnale DTT e alla gratuità della sua fruizione contenute nel messaggio contestato. Con riferimento al primo profilo infatti, i dati contenuti nella relazione dell'AGCom dimostrano come, "anche nell'attuale fase di transizione, il DTT presenta effettivamente una copertura sufficiente a garantire la relazione del segnale su scala nazionale". In merito alle condizioni tecnico-economiche di fruizione del servizio televisivo in DTT, la Parte sottolinea che il filmato in esame contiene l'avvertenza sia della necessità di dotarsi di un decoder per la ricezione del nuovo segnale televisivo sia dell'eventuale necessità di collegarsi a una linea telefonica per la fruizione di alcuni servizi interattivi. In conclusione, l'associazione ritiene che l'impossibilità di determinare ex ante l'entità degli oneri aggiuntivi eventualmente connessi con i servizi in esame o per i costi di transizione o per l'acquisto del decoder, esonererebbe l'operatore pubblicitario dall'onere di fornire informazioni al riguardo.

In data 22 giugno, 30 giugno e 8 luglio 2004, sono pervenuti scritti difensivi di RTI, con cui la società ha precisato:

- che entrambi gli spot televisivi e il messaggio diffuso sulla rivista Eurosat non costituiscono pubblicità ma, piuttosto, comunicazioni di carattere informativo e sociale dirette a illustrare le peculiari caratteristiche della nuova tecnologia di trasmissione televisiva. In merito, la società sottolinea che, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 581/1993, la nozione di promo si distingue nettamente da quella di comunicazione commerciale. Per questa ragione, peraltro, non è stata preordinata, con riguardo ai messaggi in questione, una campagna i trasmissione: essi sono, infatti inseriti a rotazione nelle c.d. finestre che si creano nel corso della programmazione di ciascuna emittente del gruppo. La Parte, peraltro, ritiene che la previsione, di cui alla legge n. 66/2001, di un termine perentorio per il definitivo passaggio alla nuova tecnica trasmissiva, imponga un'interpretazione favorevole delle attività funzionali alla realizzazione del previsto switch off;

- che, con riguardo allo spot televisivo andato in onda sulle reti televisive nazionale Italia 1 e Canale 5 rispettivamente in data 13 giugno u.s. alle ore 23.54 e, in data 17 giugno u.s. alle ore 00.30, esso contiene tutte le informazioni fondamentali in quanto: (i) la questione in merito all'omessa informazione circa la natura sperimentale delle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre è solo nominalistica, in quanto il processo di conversione è ormai in atto e ha raggiunto le condizioni minime previste dall'articolo 25, comma 3, l. 112/04, come accertato dalla relazione dell'AGCom; (ii) avverte gli utenti della necessità di verificare il grado di copertura del segnale digitale terrestre nel Comune di residenza; (iii) il riferimento alla gratuità è volto a indicare che si tratta di un servizio televisivo free che si distingue da quello disponibile solo a pagamento. La completa gratuità della fruizione dei canali digitali terrestri e dei servizi interattivi (esclusi, evidentemente, quelli che richiedano la connessione alla linea telefonica), considerato che per la loro visione è sufficiente collegare il decoder ed espletare la procedura di sintonizzazione automatica. Solo in casi marginali, stimabili nell'ordine del 6%, si rende necessaria anche un ri-orientamento dell'antenna al prezzo predefinito di undici euro. In proposito, la società sottolinea come i comunicati televisivi trasmessi dalla prima metà di aprile presentino la scritta in sovrimpressione "verifica che il tuo comune sia già coperto dal segnale digitale terrestre"; (iv) il riferimento ai vantaggi connessi al contributo statale è inevitabilmente generico, considerata la particolare complessità della relativa normativa (DM 30 dicembre 2003) e (v) rinvia per il resto ad altre fonti di informazione;

- che i comunicati televisivi e a mezzo stampa diffusi nell'ambito dell'attività di promozione del digitale terrestre illustrino l'offerta di servizi della televisione digitale realmente fruibili in ambito nazionale;

- l'aggettivo "sperimentale" con riferimento al servizio della televisione digitale terrestre deve considerarsi improprio, in quanto si tratta di un servizio attuale, funzionante e destinato a ulteriore e sicuro sviluppo. In proposito, la società sottolinea il livello di copertura attualmente raggiunto dalle cinque reti digitali esistenti (c.d. multiplex) che risulta superiore, per ciascuna, al 50% della popolazione e, con specifico riferimento alle reti Mediaset, pari al 51%, nonché i risultati della relazione tecnica sull'offerta del digitale terrestre approvata dall'AGCom da cui emerge che: (i) alla data del 31 dicembre 2003, oltre il 72% della popolazione riceveva effettivamente almeno un multiplex; (ii) tale percentuale, al 30 aprile 2004, ha raggiunto il 78%; (iii) almeno il 56% della popolazione riceve almeno due multiplex;

- che, con riferimento alla scritta in sovrimpressione che compare nel segnalato spot televisivo relativa alla tariffazione del servizio di call center, si tratta di una scritta che presenta evidenza grafica e durata sufficiente a fornire agli spettatori un'informazione chiara e completa circa gli strumenti per ottenere informazioni ulteriori e di dettaglio.

La Parte, infine, ha allegato la campagna pubblicitaria a cui i due messaggi segnalati si riferiscono e da cui risulta che il messaggio televisivo oggetto di contestazione è sospeso e sostituito con altri, allegati in copia, e caratterizzati dalla dicitura in sovrimpressione: "Verifica che il tuo comune sia già coperto dal segnale digitale terrestre e che il tuo impianto sia adeguato a riceverlo". La stessa indicazione si ritrova nei messaggi a mezzo stampa attualmente in diffusione in cui è presente anche la specificazione secondo cui alla tariffazione del numero di call center deve esse aggiunta l'IVA.

I legali rappresentanti di Nokia, con memoria difensiva pervenuta in data 2 luglio 2004, hanno rilevato che:

- il messaggio pubblicitario oggetto di contestazione è unicamente diretto a promuovere l'acquisto di un set top box per la decodifica del segnale televisivo digitale terrestre e non, quindi, a promuovere il servizio digitale terrestre. I riferimenti ai servizi digitali terrestri presenti nel messaggio in questione sono, infatti, del tutto generici in quanto la Nokia non è un operatore di rete e, pertanto, non è tenuta a fornire un quadro informativo completo dell'attuale sviluppo delle trasmissioni DTT;

- in ogni caso, il servizio DTT deve ritenersi attuale e completamente gratuito. Sotto il primo aspetto, la memoria rinvia sia agli accertamenti svolti dalla citata Relazione dell'AGCom, sia alla disciplina di settore che equipara le reti digitali con copertura superiore al 50% della popolazione alle attuali reti nazionali analogiche. In merito alla gratuità del servizio DTT, la società sottolinea che solo l'applicazione di alcune applicazioni interattive richiede la connessione alla linea telefonica come, peraltro, indicato nel messaggio segnalato. Lo stesso messaggio, inoltre, consiglia espressamente al potenziale acquirente di chiedere informazioni al rivenditore, fornendo allo scopo anche un numero di call center, e avvisa della possibile diversa copertura del segnale tra le varie Regioni;

- il profilo di contestazione relativo allo scorporo dell'IVA dal prezzo del numero di call center è destituito di ogni fondamento, considerato che tale scorporo non riguarda il prezzo del prodotto pubblicizzato e che non esiste una specifica normativa che richieda di incorporare gli oneri fiscali nel prezzo di connessione a un servizio di informazioni. In ogni caso, la società, ritiene che l'indicazione "+IVA" sia sufficiente a rendere edotto il destinatario del messaggio della presenza di tale onere;

- in merito alla campagna pubblicitaria relativa al messaggio in esame, la società ha prodotto un prospetto da cui emerge che essa ha interessato varie riviste nel periodo gennaio - giugno 2004.

Infine, con comunicazione inoltrata in data 28 luglio 2004 è stato comunicato ai segnalanti e agli operatori pubblicitari, ai sensi dell'art 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/2003, la fissazione alla data del 1° settembre 2004 del termine infraprocedimentale di conclusione della fase istruttoria.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa periodica, la televisione ovvero attraverso Internet, in data 2 settembre 2004 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 17 settembre 2004, l'AGCom ha ritenuto che i contestati profili di ingannevolezza ricorressero con riferimento ai soli messaggi pubblicitari diretti a promuovere l'acquisto di decoder per la ricezione del segnale diffusi rispettivamente dalla società Nokia S.p.A. e Mediasat S.r.l. e descritti al punto II (n. 1 e 2). Entrambi i messaggi, infatti, non distinguono con sufficiente chiarezza tra gli attuali e potenziali servizi fruibili attraverso il nuovo sistema di trasmissione televisiva omettendo, in particolare, di precisare che si tratta di una tecnologia ancora in fase di sperimentazione. L'assenza di inequivoche precisazioni, può, infatti, ingannare il consumatore, convincendolo a confidare nell'ormai generalizzata fruibilità del segnale televisivo. Il messaggio diffuso dalla società Nokia S.p.A, presenta altresì l'ulteriore profilo di ingannevolezza relativo alla mancata incorporazione dell'IVA nel costo del servizio telefonico di assistenza ai clienti.

Con riferimento, invece, al messaggio diffuso dalla società R.T.I. S.p.A. diretto a promuovere il servizio digitale terrestre e descritto al punto II (iv) l'AGCom ha escluso la violazione degli articoli 1, 2, 3, del Decreto Legislativo n. 74/1992, in quanto ritenuto completo sotto il profilo informativo e correlato sia dalla precisazione circa la necessità di una preventiva verifica di copertura del segnale, sia dell'indicazione dei costi necessari per la fruizione dei servizio reclamizzato.

Con riferimento sia agli spot televisivi diffusi dalla società R.T.I. S.p.A., descritti al punto II (iii) e (vi), sia al messaggio diffuso sul sito Internet da DGTVi, descritto al punto II (v), l'Agcom ha ritenuto che non integrino ipotesi di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto diretti non a promuovere l'acquisto di beni o servizi, ma a informare in ordine alle principali caratteristiche della televisione digitale terrestre.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Di seguito, si procederà prima all'esame dei messaggi pubblicitari diretti a promuovere la vendita di decoder per la ricezione del segnale televisivo terrestre, quindi i vari messaggi diretti a promuovere il servizio digitale terrestre.

a) Messaggi pubblicitari diretti alla promozione dei decoder per la ricezione del segnale televisivo terrestre

Con riferimento a questa categoria relativa di messaggi, diffusi rispettivamente dalla società Nokia e Mediasat, si rileva, in conformità con il parere reso dall'AGCom, come essi non presentino un contenuto informativo completo in ordine alle attuali reali potenzialità della televisione digitale terrestre, in quanto omettono completamente di precisare che si tratta, allo stato, di un servizio solo sperimentale i cui contenuti televisivi e interattivi non sono, di conseguenza, ancora tutti concretamente fruibili e di cui, soprattutto, non è garantita l'integrale copertura territoriale. La televisione digitale terrestre, infatti, non è ancora una realtà completamente operativa, considerato, in particolare, che la copertura effettiva del territorio da parte dei multiplex attualmente attivi è ancora limitata [Si trascende dalle questioni ermeneutiche circa la portata del termine "copertura" e se essa vada calcolata su indici di valutazione effettivi o potenziali. Il consumatore si orienta sicuramente nei confronti della reale ricevibilità del segnale.] e che la stessa normativa di settore (Legge n. 66/2001, Legge n. 112/2004) fissa al dicembre 2006 il termine per il definitivo passaggio a questa nuova tecnica trasmissiva: una copertura del 100% del territorio rappresenta, pertanto, il punto di arrivo raggiungibile nel momento in cui il servizio sarà pienamente a regime [L'articolo 2bis comma 1 della legge 66/2001 stabilisce che: "al fine di consentire l'avvio dei mercati dei programmi televisivi digitali su frequenze terrestri i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri [...] sono abilitati [...] alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione" (sottolineature aggiunte). ] e, infatti, alla data del 31 dicembre 2004 poco più del 70% (78% alla data del 30 aprile 2004) della popolazione riceveva almeno un multiplex con qualità "accettabile", ossia con probabilità di ricezione del segnale (cd location probability) pari al 70% [Cfr. Relazione dell'AGCom cit. e il provvedimento di questa Autorità n. 13337, C6161-Radiotelevisione Italiana/Rami d'azienda, in Boll. n. 18/2004.]. Pertanto, una larga parte della popolazione e, quindi, dei destinatari dei messaggi risulta del tutto non servita o servita con qualità non adeguata rispetto alla prospettata generale e costante fruibilità e ricevibilità del segnale.

Presentare, pertanto, la televisione digitale terrestre in termini di attuale completa fruibilità, come prospettato nei messaggi segnalati, è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio e, quindi, delle potenzialità di utilizzo del decoder necessario per la sua visione, orientandone indebitamente il comportamento economico.

Alla contestata ingannevolezza, non può obiettarsi che oggetto di promozione sia il decoder e non la televisione digitale terrestre, poiché nel momento in cui l'operatore pubblicitario presenta il decoder enfatizzando le caratteristiche del segnale televisivo che è in grado di ricevere, le informazioni che si forniscono a tale riguardo devono essere complete e veritiere perché si riflettono sulla veridicità ed effettività delle caratteristiche prestazionali del bene servente oggetto di promozione e, quindi, incidono sulla determinazione del consumatori al suo acquisto.

Riguardo, poi, ai costi del servizio telefonico di assistenza clienti, di cui al messaggio della Nokia, deve in conformità con i principi espressi dall'Autorità e con il parere reso dall'AGCom, le condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni devono esprimere i prezzi comprensivi dell'IVA al fine di consentire al consumatore di orientare consapevolmente le proprie scelte circa il vantaggio, anche economico, di usufruire di tali servizi.

b) Messaggi pubblicitari diretti a promuovere il segnale digitale terrestre

Con riferimento a questa seconda categoria di messaggi si ritiene, in difformità con il parere reso dall'AGCom, che essi presentino i contestati profili di decettività.

In merito a questi messaggi, diffusi dell'associazione DGTVì e da RTI, occorre, in primo luogo, respingere l'obiezione secondo cui non si tratterebbe di messaggi pubblicitari ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74/92 considerato, in ordine al messaggio diffuso da DGTVì, che l'associazione non persegue finalità commerciali e che il messaggio ha un contenuto meramente informativo e non promozionale e, con riguardo ai messaggi diffusi da RTI, che si tratterebbe, del pari, di comunicazioni di carattere meramente informativo e sociale dirette a illustrare le caratteristiche della televisione digitale terrestre. In senso contrario si osserva, infatti, che il messaggio diffuso da DGTVì può essere pacificamente qualificato come pubblicitario ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74/92 in considerazione del fatto che esso è stato diffuso da un'associazione di imprese con lo scopo di promuovere il servizio di televisione digitale terrestre prestato dalle associate, ossia dai principali operatori di rete che partecipano alla fase di sperimentazione del DTT. Risulta, infatti, di tutta evidenza che la descrizione delle attrattive offerte dalla televisione digitale terrestre e le prospettive di interattività presentate nel messaggio in esame si associano sempre ai canali e ai programmi delle società associate, ripetutamente richiamate dalla voce fuori campo o dal passaggio in sovrimpressione dei rispettivi loghi o da immagini di programmi televisivi diffusi dalle stesse.

La medesima conclusione si impone con riguardo ai messaggi diffusi da RTI. Il richiamo all'articolo 4 del D.M. 9 dicembre 1993 n. 581 non è, infatti, pertinente, in quanto esclude dalla nozione di promo la presentazione di prodotti/servizi. La richiamata disposizione, infatti, definisce come promos unicamente i "preannunci o inviti all'ascolto [...] di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo", mentre i messaggi oggetto di contestazione sono rivolti a promuovere presso il pubblico un nuovo e innovativo servizio televisivo offerto dalle reti Mediaset.

Passando al merito della valutazione della contestata ingannevolezza i messaggi diffusi da DGTVì sul proprio sito Internet e da RTI sulla rivista Eurosat n. 134 del marzo 2004, nonché attraverso le proprie reti televisive in data 30 marzo 2004, essi presentano un contenuto informativo gravemente carente per chiarezza e completezza; ciò in considerazione soprattutto dell'omessa indicazione della natura, al momento solo sperimentale, del servizio televisivo offerto e della consequenziale carente copertura territoriale del segnale, a fronte della grande enfasi conferita alle pretese caratteristiche di attualità, generale fruibilità e gratuità della televisione digitale terrestre ("oggi c'è una TV più bella, più ricca, più coinvolgente [...] e tutto grazie al nuovo segnale digitale terrestre che già oggi puoi ricevere a casa tua. SENZA CAMBIARE TELEVISORE, SENZA CAMBIARE ANTENNA SENZA PARABOLA, SENZA ABBONAMENTO. Tutto ciò che ti serve è un box interattivo: lo colleghi alla tv ed entri in sintonia con il futuro"; "TV digitale terrestre multicanale. Interattiva. Gratuita"; "la televisione digitale terrestre ti aspetta: con il box digitale interattivo puoi rendere la tua televisione ancora più ricca e coinvolgente[...]"; "Si può accedere tramite il normale televisore e un adattatore digitale o box interattivo che basta collegare alla normale antenna televisiva e alla linea telefonica fissa o mobile per avere i servizi interattivi [...])".

Richiamando quanto già osservato al precedente punto a) circa la non attualità di un servizio che, anche utilizzando i dati di copertura più favorevoli alle parti, risulta in ogni caso fruibile solo parzialmente e spesso con qualità soltanto accettabile, tali valutazioni risultano a maggior ragione valide se riferite, non già all'insieme dei multiplex attivi, ma a quelli di un solo operatore, ossia nel caso di specie di Mediaset. Le sue reti digitali hanno, infatti, una copertura necessariamente inferiore a quelle indicate nel punto a) che, come detto, riguardano "i risultati relativi alla copertura cumulativa" [Cfr. Relazione AGCom, cit. In particolare, al punto 12 della Relazione si legge che: "[...] l'accertamento del a copertura richiesto dalla disposizione di legge, non appare riferirsi a una specifica rete [...], ma piuttosto all'insieme delle reti digitali [...]. In tale prospettiva quello che rileva, ai fini dell'accertamento, è la distribuzione cumulativa del numero delle reti ricevibili dalla popolazione nazionale, ovvero quanta parte della popolazione sia in grado di ricevere almeno un multiplex, almeno due multiplex e così via. [...]".]: tali considerazioni, peraltro, sono confermate dagli stessi dati forniti dall'operatore pubblicitario nelle sue memorie difensive.

Per escludere il profilo di ingannevolezza prospettato dalle associazioni segnalanti, il messaggio pubblicitario deve essere idoneo a rendere edotto il consumatore dei termini, modi e condizioni indispensabili alla fruibilità di un bene o servizio. Come più volte affermato da questa Autorità, il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria impone all'operatore "di esplicitare nel messaggio pubblicitario, con chiarezza ed autonoma evidenza, quali siano, e in che cosa consistano, le condizioni e i limiti cui è subordinata la fruizione del servizio reclamizzato da parte del consumatore" [Cfr. Provv. n. 11934, PI3976-Alice Time ADSL, in Boll. n. 16-17/2003.]: nei messaggi pubblicitari analizzati in fase istruttoria, tali limiti, sono indicati con scarsa accuratezza. I messaggi promozionali in esame sono, infatti, congegnati in modo tale da indurre il consumatore a confidare nella generalizzata fruibilità della tecnologia digitale e dei connessi servizi interattivi, con un'offerta di programmi pari o superiore a quella della tv analogica. Il consumatore è, pertanto, portato a considerare la televisione digitale terrestre come fungibile sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo rispetto a quella analogica, che utilizza da sempre, ingenerando di conseguenza aspettative non rispondenti al reale stato dei fatti.

In merito si richiama quanto già affermato circa il fatto che la televisione digitale terrestre, allo stato, non è ancora una realtà completamente operativa; trattasi infatti di una tecnologia emergente, in fase sperimentale e, pertanto, non ancora affermatasi compiutamente presso gli utenti finali, come conferma la richiamata normativa di settore e la relazione dell'AGCom che, con particolare riferimento all'offerta di contenuti afferma che "la programmazione rimane ancora largamente al di sotto delle potenzialità del mezzo digitale [...]. I vantaggi della trasmissione interattiva sono ancora largamente inespressi, come d'altra parte l'auspicata associazione fra programmi televisivi e contenuti interattivi appare poco più che sperimentale".

La perentorietà delle affermazioni contenute nei messaggi in esame circa la completa attualità del servizio e dei suoi contenuti crea, pertanto, un contesto informativo incompleto ed equivoco che non può superarsi neppure in considerazione dei rinvii ad altre fonti informative.

Con specifico riferimento al messaggio diffuso da DGTVì non vale argomentare la completezza del messaggio ritenendo che il video contestato debba essere valutato nel più ampio contesto informativo in cui si colloca e rispetto al quale si ritiene porsi come punto di arrivo della navigazione dell'utente all'interno del portale dell'associazione. Infatti, il video in oggetto, che presenta un contenuto unitario e completo privo al suo interno di richiami ipertestuali, può essere visionato dall'utente separatamente rispetto alla diverse pagine web predisposte dall'associazione senza, peraltro, contare l'indiscussa maggiore attrattiva che un breve filmato può avere, rispetto ad una pluralità di informazioni che richiedono tempi di lettura maggiori.

Per escludere il profilo di ingannevolezza prospettato dalle associazioni segnalanti, il messaggio pubblicitario deve essere, per sua natura, finalizzato a rendere edotto il consumatore dei termini, modi e condizioni indispensabili alla fruibilità di un bene o servizio. Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto sopra evidenziato circa la necessaria completezza e correttezza delle comunicazioni pubblicitarie.

La decettività dei messaggi si riscontra altresì nella prospettazione della completa gratuità della televisione digitale terrestre. La summenzionata relazione dell'AGCom evidenzia la sussistenza di possibili switching costs, "dovuti all'aggiornamento tecnologico (ad esempio i costi connessi ad adattamenti degli impianti di ricezione), o spese legate all'uso dei servizi interattivi (costi di connessione alle reti telefoniche, innanzitutto)". Costi che, peraltro, vengono ammessi anche da RTI nei propri scritti difensivi.

Con riferimento, infine, agli spot televisivi diffusi sulle reti Mediaset in data 13 e 17 giugno 2004 e descritti al punto II (vi) si osserva che essi veicolano in modo sufficientemente chiaro le principali informazioni in ordine alla possibilità di usufruire del contributo statale stanziato per l'acquisto di un boxer per la ricezione della televisione terrestre (riserva del contributo ai soli decoder interattivi, ossia che permettono oltre alla visione del segnale televisivo digitale terrestre anche le applicazioni interattive, e possibilità di usufruirne sino al suo esaurimento) e, inoltre, rendono avvertito il consumatore in ordine alla necessità di verificare preliminarmente all'acquisto del decoder il grado di copertura del segnale nella zona di residenza. In merito, invece, alle indicazioni relative ai costi per usufruire dei servizi di call center indicati in tali messaggi si rinvia a quanto detto al punto sub a) circa la necessità che le condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni esprimono i prezzi comprensivi dell'IVA.

RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori, influenzandone indebitamente i processi decisionali e le scelte economiche a causa dei profili di ingannevolezza riscontrati;

 

DELIBERA

 

che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalle società Nokia S.p.A, Mediasat S.r.l., Mediaset S.p.A. e RTI S.p.A. e dall'associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi), costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, delle fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

 

 

 

 

 

Indice

Cerca nel sito

Powered by Atomz

 Siblings

In libreria

Diritto
costituzionale

Acquistalo on line!

Diritto
pubblico

Acquistalo on line!

Giustizia
costituzionale

Acquistalo on line!

La Costituzione
è di tutti

Acquistalo on line!

Aggiungi EIUS a: iGoogle | Mio Yahoo! | Netvibes
Segui EIUS su: Facebook | Friendfeed | Twitter
Eius
Eius