Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 7 agosto 2001, n. 10898
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio del Collegio dei geometri di Benevento, con deliberazione del 13 gennaio 1997, disponeva, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del Regolamento per la professione di geometra (r.d. 11 febbraio 1929, n. 274), la cancellazione dall'albo del geometra L.R. per incompatibilità, in quanto dipendente dell'Istituto autonomo case popolari di Benevento.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il R. al Consiglio Nazionale dei geometri, il quale lo rigettava con decisione del 28 settembre 1998, ritenendo che:
a) l'art. 7 r.d. n. 274 del 1929 rinvia, al fine di stabilire se sussista o meno divieto di esercizio della libera professione, agli ordinamenti del personale degli Enti interessati: nella fattispecie, dall'art. 17 del Regolamento del personale dell'I.A.C.P. non si desume un diritto incondizionato all'esercizio della libera professione, essendo previsto che, "fermo restando quanto disciplinato in materia di incarichi a liberi professionisti", il Presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna, assimilabili agli "incarichi speciali" che, ai sensi dell'art. 7 r.d. cit., non richiedono l'iscrizione all'albo; inoltre, l'art. 23 dello Statuto dell'I.A.C.P. rinvia al d.lgs. n. 29 del 1993, il cui art. 58 conferma la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. T.U. n. 3 del 1957;
b) l'art. 17 l. n. 109 del 1994, il quale prevede la possibilità di firmare progetti da parte degli "iscritti ai relativi albi professionali" o degli "abilitati in base a specifiche previsioni di legge", non conferisce alcun diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo e non rimuove il divieto di cui al richiamato art. 58 d.lgs. n. 29/93;
c) non sussiste, infine, violazione delle norme sul procedimento amministrativo per mancata comunicazione all'interessato dell'avvio dell'iter procedimentale, in quanto il provvedimento di cancellazione dall'albo per incompatibilità non si configura come provvedimento disciplinare, soggetto alle prescrizioni degli artt. 12 e ss. r.d. n. 274/1929 cit.
Ha proposto ricorso per cassazione il R., sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Collegio dei geometri della Provincia di Benevento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto ai primi due motivi, che investono il merito della pronuncia, assume valore prioritario il terzo - e va pertanto esaminato con precedenza - il quale contesta la rituale instaurazione del procedimento.
Con esso, infatti, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7
l. 7 agosto 1990, n. 241, lamentando che non gli sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, con derivata nullità della procedura e delle conseguenti deliberazioni.
La censura deve ritenersi fondata.
Al riguardo questa Corte ha già statuito che nel procedimento, di natura amministrativa, davanti al Collegio locale dei geometri, diretto alla cancellazione dall'albo del professionista che si trovi in situazione di incompatibilità, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 r.d. n. 274 del 1929, in tema di convocazione ed ascoltazione dell'interessato, le quali riguardano il diverso caso dei processi disciplinari, né è invocabile la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., attinente ai procedimenti giurisdizionali (Cass., sez. un., 8 settembre 1989, n. 3904, ex plurimis).
Ed a questo principio ha fatto riferimento, nella presente controversia, il Consiglio Nazionale, senza però farsi carico se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'instaurazione del procedimento per la cancellazione dei geometri dall'albo debba essere comunicata, o meno, all'interessato.
Infatti, ai sensi dell'art. 7, n. 1, di tale legge "l'avvio del procedimento stesso è comunicato...
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi".
L'ampia formulazione della norma induce a ritenere che essa riguardi indistintamente tutti i provvedimenti amministrativi, basati su accertamenti semplici o complessi, discrezionali o vincolati, favorevoli o pregiudizievoli per il destinatario.
E che anche i provvedimenti vincolati siano inclusi tra quelli cui la disposizione si riferisce, è confermato dal successivo art. 13, il quale esclude dall'applicazione della nuova disciplina soltanto "l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione".
Esiste peraltro un'eccezione: che "non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento".
Ed infatti questa Corte, con riguardo ad un caso di cancellazione dall'albo professionale dei geometri a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento dell'iscritto, ha ritenuto che non trova applicazione la preventiva comunicazione di cui all'art. 7 l. 241/1990 cit., atteso che il procedimento diretto alla cancellazione del geometra a seguito di fallimento, per le incapacità (anche di diritto pubblico) automaticamente derivanti da questo, deve considerarsi caratterizzato da particolari esigenze di celerità" (Cass., sez. un., 25 settembre 1997, n. 9432).
Ora, nel caso di specie, l'impugnata sentenza, non avendo preso in considerazione la sopravvenienza della legge n. 241 del 1990, ha escluso la necessità della previa comunicazione senza minimamente accennare all'esistenza di eventuali ragioni di urgenza, tanto più necessarie stante la gravità ed importanza del provvedimento adottato (cancellazione dall'albo professionale) e l'eventualità che il professionista potesse, più o meno agevolmente, addurre argomenti od iniziative idonee a contrastare tale cancellazione (si pensi, ad esempio, alla legislazione sul lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti, entrata in vigore prima del provvedimento de quo, secondo la quale il divieto di iscrizione in albi professionali non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale: art. 1, comma 56,
l. 23 dicembre 1996, n. 662).
Deve pertanto concludersi che, nella specie, l'omessa comunicazione ha viziato fin dall'origine il procedimento di cancellazione, derivandone la nullità del provvedimento finale ed il terzo motivo va, pertanto, accolto, restando naturalmente assorbiti i primi due.
Segue la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (art. 382, 3°
comma, c.p.c.).
Al fine di evitare che, a seguito di questa statuizione, sopravviva il provvedimento di cancellazione, il Collegio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito (art. 384, 1°
comma. c.p.c.) e, per quanto sopradetto, annulla tale provvedimento.
Va da sé che, trattandosi di annullamento per motivi processuali, l'organo professionale competente potrà sempre adottare le iniziative ritenute opportune, previo corretto avvio del relativo procedimento.
Per quanto concerne le spese di questo giudizio (art. 385, 2° comma, c.p.c.), giusti motivi inducono a compensarle in toto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la decisione impugnata e, pronunciando nel merito, annulla il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'albo professionale e compensa le spese del giudizio di cassazione.