Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 14 dicembre 2001, n. 15810
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 1993 Calai Francesco si rivolgeva al pretore di Ancona, quale giudice del lavoro; lamentava di non essere stato «immesso nella dirigenza» nonostante il suo brillante superamento della prova di idoneità finale del corso di formazione dirigenziale tenutosi a Foligno dal 6 al 25 luglio 1990, come previsto dagli articoli 3 e 4 del
c.c.n.l. dei dirigenti ff.ss.
Altri 30 dipendenti della società, dei quarantaquattro idonei al corso, erano invece stati nominati dirigenti con varie deliberazioni.
Il ricorrente rappresentava l'illegittimità della condotta tenuta dalla società che, omettendo di motivare il risultato della valutazione comparativa effettuata tra tutti gli idonei e, di conseguenza, pretermettendo di indicare i criteri seguiti nella scelta, aveva apertamente violato
l'obbligo di correttezza e buona fede, impedendo di fatto qualunque verifica di regolarità ai dipendenti pretermessi.
In via subordinata rivendicava comunque il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata attribuzione della qualifica dirigenziale.
Si costituiva in giudizio la convenuta società sostenendo che l'idoneità documentata
all'esito del corso non poteva equivalere all'automatico acquisto del diritto alla qualifica dirigenziale; chiedeva quindi la reiezione di entrambe le pretese avversarie.
2. Il pretore con sentenza del 12 dicembre 1995 respingeva il ricorso e dichiarava compensate le spese di lite.
Riteneva il primo giudice che la società datrice di lavoro non avesse ottemperato
all'obbligo di esaustiva motivazione della scelta dei dirigenti, effettuata secondo i criteri pur largamente discrezionali previsti dalla contrattazione collettiva di settore, e che pertanto avesse tenuto una condotta contraria ai criteri di buona fede e correttezza che debbono ispirare il comportamento delle parti nella esecuzione del contratto.
Tuttavia il ricorrente non aveva fornito la prova di essere in possesso dei requisiti attitudinali e di professionalità richiesti dalla norma collettiva, in misura tale da poter essere preferito agli altri concorrenti nominati dirigenti, con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda principale; inoltre lo stesso non aveva neppure dimostrato la sussistenza della concreta possibilità di essere nominato dirigente.
Avverso la sentenza proponeva appello il Calai con ricorso depositato il 3 agosto 1996 e ne chiedeva la riforma. Ribadita la illegittimità del comportamento datoriale, come già rilevato dal pretore, deduceva che la mancata prova della sua migliore posizione rispetto agli altri dipendenti nominati alla qualifica dirigenziale era derivata esclusivamente
dall'inottemperanza della società all'ordine di produzione documentale emesso dal pretore, riguardante le relazioni, collettive ed individuali, accompagnatorie della nomina di ciascun dirigente e certamente contenenti i singoli curricula; che esso ricorrente non aveva, ovviamente, alcuna disponibilità dei dati relativi agli altri concorrenti, in possesso del solo datore, e che quindi la mancata produzione documentale gli avrebbe sempre impedito di fornire qualunque prova comparativa; faceva comunque presente che già dal solo esame dei titoli di studio in possesso dei promossi e degli esclusi era possibile verificare il suo maggior diritto alla promozione rispetto ad alcuni dei nominati; insisteva per
l'accoglimento della propria domanda principale, ed in subordine di quella di risarcimento del danno, da quantificare sulla base delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato promosso.
Si costituiva la società appellata e chiedeva il rigetto del gravame. Ribadiva la legittimità dei propri criteri di scelta dei dirigenti: erano stati preferiti coloro che già da tempo avrebbero potuto ricoprire la qualifica di dirigenti, quali gli ispettori capo aggiunti e gli ispettori principali. Contestava
l'inadempimento all'ordine di esibizione dato dal pretore, dichiarando di aver versato agli atti tutto quanto richiesto dal giudice e deduceva la inammissibilità della inversione
dell'onere della prova che il dipendente pretendeva di effettuare. Ribadiva che il ricorrente non aveva provato il nesso causale fra il comportamento del datore e la mancata promozione, avendo dimostrato solo la propria positiva partecipazione al corso di formazione dei dirigenti.
3. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 29 maggio-9 settembre 1998 ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il diritto del Calai al risarcimento del danno per la perdita di chance, nella misura del 70% dei maggiori introiti cha al predetto sarebbero derivati per differenze retributive in relazione alla qualifica di dirigente, dal febbraio 1992 per cinque anni; contestualmente disponeva, per la quantificazione del risarcimento dovuto, la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società Ferrovie dello Stato con un unico motivo di ricorso, illustrato anche con successiva memoria.
Resiste il Calai con controricorso e con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (art.
360, n. 5 c.p.c.).
Secondo la società ricorrente il tribunale di Ancona ha omesso - o quantomeno ha motivato in modo insufficiente ed anche contraddittorio
- le ragioni che l'hanno indotto a determinare in 30 (trenta) il numero dei posti di dirigente disponibili ed in 44 (quarantaquattro) il numero dei possibili candidati e conseguentemente ha errato nel riconoscere il 70% di possibilità al Calai.
Infatti il giudice di secondo grado, pur affermando che sono risarcibili le chances che il lavoratore aveva nelle operazioni di selezione, non spiega perché fosse predeterminabile il numero dei promossi antecedentemente a tali operazioni quando neanche le stesse Ferrovie dello Stato erano in grado di stabilire con certezza quale sarebbe stato il numero dei promossi, dal momento che a determinarlo sarebbero state quelle «esigenze tecniche ed organizzative» richiamate
dall'articolo 3 del c.c.n.l. e che evidentemente erano soggette a mutamenti continui essendo condizionate da situazioni contingenti.
Quanto poi all'affermazione secondo la quale a concorrere per i presunti trenta posti di dirigente vi erano solo quarantaquattro persone, la difesa della società rileva che il tribunale omette di spiegare perché ha escluso dal calcolo dei possibili candidati proprio coloro che avevano maggiori possibilità di accedere alla dirigenza, cioè gli ispettori capo aggiunti e gli ispettori principali.
Questi infatti, ai sensi dell'articolo 4 del c.c.n.l., erano stati esentati dal partecipare al corso di formazione, «avendo maturato adeguati percorsi formativi». Quindi il tribunale ha arbitrariamente individuato il numero dei possibili candidati, omettendo di considerare che il personale appartenente alle qualifiche suddette poteva essere immesso nella carriera dirigenziale con titolo di preferenza rispetto ai dipendenti (come il Calai) con qualifica di quadro, i quali, per ottenere
l'idoneità, avevano dovuto frequentare il corso di formazione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. Deve innanzi tutto premettersi che la difesa della società non pone più in discussione la violazione delle regole di buona fede e correttezza nella selezione dei dipendenti per
l'accesso alla qualifica dirigenziale.
Risulta dalla pronuncia impugnata che l'articolo 3 del c.c.n.l. di categoria, applicabile al rapporto di lavoro, prevedeva sia il corso di formazione per i quadri al fine
dell'acquisto dell'idoneità alla promozione alla qualifica di dirigente, sia la successiva nomina. Vi era pertanto un duplice momento selettivo: quello che
l'accesso al corso di formazione, fondato essenzialmente sulle capacità professionali dei dipendenti che già rivestivano la qualifica di quadri; quello per la nomina vera e propria, centrato sulle «esigenze tecniche ed organizzative» della società.
Il primo criterio non è mai venuto in gioco in questa controversia perché è pacifico che il Calai avesse le capacità professionali per essere scelto per la partecipazione al corso; così come è pacifico che lo stesso
- al pari di altri quarantaquattro dipendenti su cinquantanove partecipanti al corso
- abbia superato la prova di idoneità alla fine del corso.
Il secondo criterio - che implicava un maggior grado di discrezionalità della società nella scelta in quanto fondato non già sulle capacità professionali dei quadri alla dirigenza (in quanto già accertate con il corso di formazione e la prova di valutazione), bensì sulle esigenze aziendali
- è stato invece oggetto di contestazione. Ma sia il pretore che il tribunale hanno accertato la violazione della norma contrattuale, ritenuta peraltro integrata dal generale obbligo di correttezza e buona fede.
Questo capo della sentenza di secondo grado, confermativo in parte qua di quello della pronuncia di primo grado, non è stato oggetto di ricorso per cassazione e quindi su di esso si è formato il giudicato interno.
2.2. Il ricorso censura invece il capo della sentenza che riguarda le conseguenze
dell'accertato inadempimento, ossia il risarcimento del danno e segnatamente i criteri di liquidazione dello stesso.
A tal proposito deve innanzi tutto rilevarsi che correttamente la sentenza impugnata ha fatto ricorso al criterio equitativo per la determinazione del danno risarcibile.
La violazione di un obbligo strumentale di comportamento, quale quello recato dalla menzionata norma contrattuale, integrata nel suo contenuto dal generale obbligo di correttezza e buona fede, ha comunque una valenza patrimoniale e quindi è fonte di danno risarcibile.
Il ricorso al residuale criterio equitativo è stato ammesso dalla giurisprudenza di questa corte (Cassazione, sezione lavoro, 14074/00; 8132/00; 8468/00) proprio con riferimento alle procedure di selezione dei dipendenti per
l'accesso alla qualifica superiore. Il canone applicativo del criterio equitativo è stato dal tribunale individuato nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il dipendente. La giurisprudenza di questa corte (sopra citata) ha a tal proposito parlato di risarcimento del danno per perdita di chance, che sta appunto a significare la valutazione equitativa del danno a mezzo del canone probabilistico riferito alla promozione. Il che non vuol dire che viene risarcito un danno probabile; il danno è certo quanto
all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa.
Ma, a ben vedere, la censura della società ricorrente non si appunta in realtà neppure
sull'esattezza di questa impostazione, seguita dal tribunale e contestata dalla richiamata giurisprudenza di questa corte. La censura è più limitata perché è mirata
all'esatta applicazione del criterio probabilistico. Secondo la difesa della società la sentenza impugnata non avrebbe motivato, in modo sufficiente e non contraddittorio, la quantificazione nel 70% della chance di promozione che aveva il Calai; ed è questa più specifica censura ad essere parzialmente fondata.
2.3. Tale chance è - secondo il tribunale - null'altro che il rapporto tra i dipendenti che successivamente erano stati promossi quali dirigenti (33) ed i dipendenti che avevano seguito il corso di formazione e superato la prova di valutazione (44).
Quanto al «numeratore» di questo rapporto la censura è infondata.
È pacifico che il ricorrente aveva l'idoneità a dirigente e quindi avrebbe potuto ricoprire qualunque dei trenta posti presi in considerazione dal tribunale. Il fatto che la società non abbia ex ante comunicato un vero e proprio bando di concorso non rileva una volta che
c'è - come c'era nella specie - una norma contrattuale che impone una valutazione comparativa per la nomina a dirigente, ancorché ampiamente discrezionale.
Quanto al «denominatore» la censura è invece fondata perché il tribunale non ha, immotivatamente, considerato gli ispettori che avevano ex se
l'idoneità alla nomina a dirigente. Nel momento in cui la società ha proceduto progressivamente alla nomina di trenta dirigenti
nell'anno i dipendenti potenzialmente destinatari della nomina erano non solo quelli la cui idoneità era stata specificamente accertata con il corso di formazione suddetto, ma anche quelli, che per la loro iniziale più elevata qualifica, erano di per sé idonei senza necessità della verifica per il tramite del corso di formazione.
Dovendo questa valutazione in chiave probabilistica essere fatta ex ante occorreva considerare i dipendenti
- ma tutti i dipendenti (gli ispettori e quelli che avevano superato il corso di formazione)
- idonei alla qualifica di dirigente, a prescindere dalla circostanza che nelle nuove nomine in concreto la società avesse in ipotesi privilegiato gli uni o gli altri.
Invece il tribunale, dopo aver riconosciuto che gli ispettori erano idonei alla nomina a dirigenti ancorché non avessero partecipato al corso suddetto, ha poi, senza alcuna motivazione, omesso di considerarli nel numero dei potenziali dirigenti al fine del calcolo della percentuale di probabilità che il Calai aveva di essere nominato dirigente. Ciò ridonda in contraddittorietà della motivazione limitatamente a tale punto, contraddittorietà che non può ritenersi risolta dal mero (ed ambiguo) riferimento contenuto nella sentenza alla circostanza
che la società si accingeva a coprire i posti di dirigenti con gli idonei che provenivano dal corso di formazione suddetto.
Vero è che nella memoria difensiva per l'udienza il controricorrente deduce più puntualmente che gli ispettori avevano un percorso di carriera autonomo. Ma tale circostanza
- che indurrebbe a ritenere che neppure al numeratore del rapporto suddetto sono stati considerati gli ispettori nominati dirigenti sicché in effetti sussisterebbe una giustificazione plausibile della mancata considerazione degli ispettori anche al denominatore del rapporto medesimo
- non risulta affatto dalla pronuncia impugnata (e dovrà essere verificata dal giudice di rinvio).
Sussiste quindi il rilevato vizio di motivazione della pronuncia impugnata, la quale deve essere cassata in parte qua con rinvio, anche per le spese, alla Corte
d'appello di Bologna.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.