Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 14 maggio 2003, n. 2566
FATTO
1. Con il presente appello è impugnata la sentenza con la quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento del provvedimento di Giunta municipale 7 novembre 1995, n. 3298, con il quale il Comune di Roma gli ha comminato il licenziamento senza preavviso.
2. Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto, nella specie, l'interessato è stato condannato con sentenza "patteggiata" ai sensi dell'art. 444 c.p.c., sicché era da escludere la perentorietà del termine di 90 giorni di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 19/1990 (e dell'art. 130 del RGP del Comune di Roma), dedotta dall'originario ricorrente e posta dai primi giudici a supporto dell'accoglimento del gravame.
Inoltre, la sentenza andrebbe riformata anche laddove ha ritenuto illegittimo il licenziamento in relazione al superamento del termine perentorio di cui all'art. 120 del t.u. n. 3/1957, nonché laddove ha ritenuto il provvedimento stesso basato su istruttoria e motivazione insufficienti.
3. Resiste l'appellato, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
Il TAR ha accolto il ricorso sia in relazione all'asserita perentorietà del termine di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del 1990 (operante, per i primi giudici, anche nell'ipotesi di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), sia in relazione al superamento del termine perentorio di cui all'art. 120 del t.u. n. 3/1957, sia, infine, in relazione all'insufficienza degli apprezzamenti in concreto operati dall'Amministrazione.
Il Comune contesta l'impugnata sentenza soprattutto sotto il primo e l'ultimo di detti aspetti, mentre solo genericamente sembra contestare la ritenuta violazione del termine perentorio di cui al citato art. 120 del t.u. n. 3/1957.
Ebbene, se, sotto il primo profilo, sono da condividere le censure svolte dal Comune, dal momento che la Corte Costituzionale (cfr. la sentenza 28 maggio 1999, n. 197) ha ritenuto che nel caso in cui la sentenza penale di condanna consegua alla richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova tipica del rito ordinario e non può escludersi che l'amministrazione, al fine di valutare i fatti in sede disciplinare, debba effettuare autonomi accertamenti (con la conseguente inapplicabilità, in tale ipotesi, del termine di novanta giorni introdotto dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, e l'applicabilità, invece, della disciplina generale posta dal t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 - sul punto, cfr., tra le altre, anche le decisioni di questo Consiglio, A.P., 26 giugno 2000, n. 15; 25 gennaio 2000, n. 6; Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 428; Sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6127), per converso, sono da disattendere le doglianze genericamente svolte con riguardo alla ritenuta applicabilità, nella specie, della estinzione del procedimento disciplinare connessa al superamento del termine di novanta giorni di cui all'art. 120 del citato t.u. n. 3/1957.
2. Il Comune, invero, non contesta, in punto di fatto, che il predetto termine sia stato - come rilevato dal TAR - violato, essendo trascorsi più di novanta giorni tra la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina (2 agosto 1995) e il successivo atto procedurale (delibera di Giunta municipale del 7 novembre 1995, comminatoria del licenziamento).
In particolare, mentre in primo grado l'odierno appellante ha indicato le ragioni che avrebbero prodotto l'asserito giustificato ritardo della Giunta municipale nell'adottare l'atto impugnato, in questa sede deduce, invero, soltanto che una violazione, anche di pochi giorni, del termine per concludere formalmente il procedimento disciplinare, dovuta a difficoltà insuperabili e non dipendenti da inerzia dell'Amministrazione, non potrebbe legittimare il mantenimento in servizio, in un posto di responsabilità, di un dipendente pur sempre colpito da gravi imputazioni e condannato.
La censura è infondata
Ai sensi dell'art. 120 del t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957 (e dell'art. 149 del R.G.P. del Comune di Roma, di uguale contenuto), "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".
La giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nel ritenere che l'estinzione medesima è automatica e indipendente dalle cause che ne hanno determinato la stasi, essendo rivolta alla finalità di evitare che il procedimento medesimo possa protrarsi oltre un ragionevole limite di tempo (cfr. Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1183; 20 maggio 1996, n. 650; 11 giugno 1988, n. 509; Sez. V, 10 giugno 1989, n. 371).
Detto termine trova, invero, la sua ratio nell'esigenza che sia prontamente definita la particolare situazione in cui versa il pubblico dipendente, tanto a tutela di questo che dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che debbono connotarne l'azione.
Ebbene (a parte ogni considerazione in merito al fatto che non risulta addotto alcun elemento in qualche modo giustificativo dell'inerzia della P.A., produttivo della ritardata adozione del provvedimento conclusivo della vicenda) non è ammissibile che, in una materia così sensibile, nella quale sono in gioco aspetti particolarmente delicati attinenti alla personalità del dipendente e alla prosecuzione della sua attività lavorativa, possa, di volta in volta, il giudice amministrativo essere chiamato ad apprezzare, sulla base di canoni non definiti, fatti e circostanze, i più disparati, che possano avere in vario modo influenzato l'operato dell'Amministrazione ed averne determinato, se del caso, l'incolpevole il ritardo nell'adozione dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro.
3. L'estinzione del procedimento per i motivi ora detti fa venir meno, infine, ogni interesse dall'appellante alla definizione della censura attinente alla compiutezza o meno dell'attività istruttoria esperita e delle motivazioni in concreto addotte a supporto del provvedimento impugnato in primo grado.
4. Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e va respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.