Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 13 giugno 2003, n. 25726
FATTO E DIRITTO
La vicenda in questione trae origine dall'acquisto, da parte di Rita V., in data 6 marzo 2000, presso il supermercato Pam di Viale d'Africa n. 2, in località Pomello, di una confezione di 6 bottiglie di acqua minerale di marca "Uliveto".
Al momento del consumo della prima bottiglia, la V. si rendeva conto che il liquido contenuto presentava macroscopici elementi di anomalia e sporgeva denuncia.
Sulle bottiglie, prelevate dall'Ag in data 14 marzo 2000 e trasmesse al presidio multizonale di prevenzione - Settore tossicologico Asl Rm5 - per le analisi del caso, venivano effettuati accertamenti tecnici che confermavano che "la bottiglia aperta, contenente circa 200 ml di liquido marroncino" presentava sul fondo "corpuscoli neri, priva di odori caratteristici".
Si evidenziava altresì che la bottiglia in questione, con scadenza 2 gennaio, faceva parte del lotto L04001B.
Altre 2 bottiglie, contraddistinte come reperto "B", con scadenza 2001, appartenevano al diverso lotto L05302E.
Le ultime 3, reperto "C", sempre con scadenza 2001, erano parte del lotto L04001B.
Per il reperto "A" il risultato dell'analisi evidenziava ancora "con caratteristiche chimiche non ascrivibili all'acqua minerale in etichetta e la presenza di corpuscoli amorfi di origine terrosa".
Dall'atto di indagine emergeva:
a) la constatazione della non genuinità del liquido contenuto nella bottiglia;
b) le bottiglie contenute nella confezione acquistata presso il Supermercato Pam appartenevano a tre lotti di produzione diversi.
A fronte di tale risultato il Pm, avanzava la richiesta di archiviazione del procedimento sostenendo che non esistevano "elementi sufficienti per ipotizzare la responsabilità del produttore, sussistendo la possibilità di attribuire il processo di alterazione del liquido contenuto nella bottiglie alla manipolazione successiva di terze persone non identificabili, e non apparendo comunque proficuo lo svolgimento di ulteriori indagini, atteso il tempo trascorso dall'accertamento del fatto".
La parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Roma, in data 8 aprile 2002, che aveva ritenuto legittimato soltanto lo Stato e non la V. denunciante.
Il ricorso è fondato.
Le contravvenzioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 283/62 sono poste a tutela della salute delle persone, quali consumatori (Cassazione, Sezioni unite 22 febbraio 2002, Giacobbe; sezione terza, 4 marzo 1998, Costa; sezione sesta, 7 dicembre 1992, Fabbro; 28 febbraio 1990, Cervellati; 29 giugno 1983, Bichelli; 21 giugno 1977, Strambelli).
La salute costituisce un diritto fondamentale umano alla luce dei principi costituzionali (soprattutto articoli 2, 32, 24, 41 Costituzione), diritto che ha non solo un contenuto procedimentale (informazione, partecipazione ed accesso di ogni persona), ma sostanziale, toccando il benessere psico-fisico della persona.
Con l'Atto unico europeo e gli altri strumenti successivi (articoli 130 R; Bos; 130T), la tutela dei consumatori è divenuta una componente primaria della politica comunitaria.
Di conseguenza, fermo rimanendo l'obbligo delle istituzioni nella protezione - anche per via giudiziaria - della salute come interesse pubblico, deve riconoscersi l'autonomo interesse giuridico delle persone e delle formazioni sociali ad accedere alla giustizia a tutela della salute quale diritto fondamentale e bene giuridico personale e sociale.
Deve anzi sottolinearsi che la sfera di protezione costituzionale è stata estesa nella legge costituzionale 3/2001 anche all'ambiente, all'ecosistema ed ai beni culturali, ossia a beni esterni con i quali la vita delle persone è in relazione inscindibile.
Nel caso in esame è fuori questione che il cittadino ha diritto a partecipare ad un processo attinente alla genuinità o meno dell'acqua minerale acquistata in un mercato pubblico, perché direttamente coinvolto.
In conseguenza, dalla (erroneamente) ritenuta inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa, discende la ricorribilità - ex articolo 409 comma 6 c.p.p. - del provvedimento di archiviazione impugnato.
Le Sezioni unite di questa Corte suprema infatti (sentenze 14 febbraio 1996, Pc/Testa e 9 giugno 1995, Bianchi), hanno affermato che l'illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza preliminare sicché il predetto vizio è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'articolo 409 comma 6 ed ai casi di ricorso indicati nell'articolo 606 lettera c) c.p.p.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la trasmissione degli atti al Gip, Tribunale di Roma.