Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 24 settembre 2003, n. 5457
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR adito ha dichiarato, in parte, inammissibile ed, in parte, infondato il ricorso proposto da taluni partecipanti al concorso per titoli a 18 posti di vigile urbano, bandito dal Comune di Scafati avverso la propria esclusione da detto concorso.
Detta esclusione era motivata con la mancanza in capo ai concorrenti del requisito del visus di 10/10 previsto dal bando di concorso.
Avverso tale sentenza insorgono gli odierni appellanti, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Quarto si è costituito per resistere all'appello.
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello è fondato e, conseguentemente, va annullata la pronuncia resa dal T.A.R. Campania.
Con il primo motivo di ricorso lamentano gli appellanti che erroneamente avrebbe il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell'art. 8 del Regolamento comunale in applicazione del quale il bando di concorso impugnato prevede quale requisito per la partecipazione al concorso un visus non inferiore a 10/10.
Il motivo è fondato. In vero, dal tenore e dal contenuto del ricorso, sulla base dei quali il giudice deve ricostruire il thema decidendum a prescindere dall'enunciazione delle norme nell'epigrafe del ricorso (per tutti, cfr. Cons. Stato, Sez.V, 06/03/1991, n. 204), poteva cogliersi la volontà dei ricorrenti di impugnare la norma de qua in ognuna delle fonti in cui essa era prevista tra le quali appunto il Regolamento comunale che la prevedeva.
2. Nel merito il ricorso è fondato. La previsione de qua è da ritenersi irrazionale e non conforme al principio consolidato in giurisprudenza in base al quale le norme di bando che prescrivono requisiti per la partecipazione ai concorsi devono essere coerenti con le professionalità che i vincitori saranno chiamati a ricoprire (C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n. 590; Consiglio di Stato V sez., 2 dicembre 2002, n. 6606). In tal senso deve ritenersi limitata la discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione della lex specialis del concorso.
Ora, nel caso di specie, non appare razionale che per la partecipazione ad un concorso per l'assunzione di vigili urbani, non destinati peraltro a compiti o servizi speciali, venga richiesto il requisito del visus di 10/10 senza correzione. Requisito, quest'ultimo, non richiesto peraltro nemmeno per l'ammissione al concorso nell'Arma dei Carabinieri o nella Polizia di Stato ove sono richiesti un visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio in cui si vede di meno (cfr. in questo senso, Consiglio di Stato, V Sez., 2 dicembre 2002, n. 6606).
Ad ulteriore dimostrazione di ciò va, infine, la circostanza messa in rilievo dalla difesa degli appellanti, che il Comune intimato, immediatamente dopo l'esclusione dei concorrenti in parola, ha provveduto alla modifica del regolamento comunale prevedendo che il requisito del visus di 10/10 possa essere raggiunto anche con la correzione di lenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.
Si ravvisano tuttavia giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza appellata e accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.