Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III ter
Sentenza 24 settembre 2003, n. 7741
Ritenuto in fatto che l'Associazione ricorrente, con l'istanza in data 18 febbraio 2003, ha chiesto alla RAI s.p.a., nella sua veste di concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo ed in relazione alle note dell'Autorità garante delle telecomunicazioni n. 32294 del 7 dicembre 2001 e n. 40523 del 12 dicembre 2002 - circa l'omessa partecipazione dell'Associazione stessa alla trasmissione "Mi manda Raitre" -, di conoscere le risposte all'uopo fornite, d'accedere ai relativi atti, nonché d'ottenere le generalità del responsabile del procedimento de quo;
Rilevato che, con l'impugnata nota del 21 marzo 2003, la RAI s.p.a. ha respinto detta istanza, affermando, tra l'altro, di non esser soggetta all'applicazione della normativa sul procedimento amministrativo (inclusa quella sul responsabile del procedimento), che l'Associazione ricorrente non è legittimata, in base alla l. 7 agosto 1990 n. 241 od alla l. 30 luglio 1998, ad esercitare un potere esplorativo o di vigilanza nel campo dell'accesso e che, comunque, essa non ha motivato il proprio interesse all'accesso ai sensi dell'art. 25, c. 2 della l. 241/1990;
Rilevato altresì che, con il ricorso in epigrafe, il CODACONS ha adito questo Giudice per l'annullamento di tale nota e per l'accertamento del suo diritto all'accesso in parola, deducendo in tutto l'incompetenza dell'autorità, la sussistenza di un interesse specifico all'accesso e la precisa motivazione dell'istanza d'accesso;
Rilevato ancora che, con memoria del 17 giugno 2003, l'Associazione ricorrente, in base ai documenti depositati dalla Società resistente all'atto della sua costituzione nel presente giudizio, rende anzitutto noto che tali atti soddisfano integralmente il suo interesse all'accesso, onde, per questa parte si può dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Rilevato, tuttavia, che la ricorrente, al contempo, stigmatizza il comportamento della resistente RAI s.p.a. e ne chiede la condanna, in una con l'avv. Rubens ESPOSITO - evocato nel presente giudizio, ma non costituito -, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Considerato in diritto che, all'udienza camerale di discussione del ricorso in epigrafe, il patrono della ricorrente, oltre a ribadire la domanda di condanna nei sensi dianzi indicati, ha chiesto d'espungere dal verbale d'udienza alcune frasi del patrono di controparte, da lui reputate offensive, all'uopo riservandosi a sua volta una dichiarazione a verbale, senza, poi, effettuarla in concreto e senza in effetti indicare a quali frasi o espressioni intenda riferirsi, onde sul punto nulla quaestio;
Considerato che per accertare la sussistenza o meno della responsabilità aggravata della resistente RAI s.p.a. è necessario stabilire se l'azione esperita in questa sede avesse fondamento.
Considerato altresì, ai fini dell'ammissibilità dell'azione spiegata in questa sede, che, se è legittima l'istanza d'accesso concernente informazioni, piuttosto che atti o documenti detenuti dalla P.A. o dal soggetto concessionario di servizio pubblico che li ha formati o li detiene - per la duplice considerazione per cui il reale oggetto della domanda d'accesso è l'informazione incorporata nel documento e non il corpus in sé e per cui il destinatario di detta domanda non può fornire se non informazioni contenute nei documenti in suo possesso o da questi desunte (arg. ex Cons. St., V, 23 gennaio 2001 n. 207) -, non si può strumentalmente rivolgere l'istanza de qua ad un soggetto su atti inerenti a procedimenti instaurati nei di lui riguardi da un'Autorità indipendente di garanzia e di vigilanza, in quanto così si mira ad aggirare l'art. 24 della l. 241/1990, in virtù del quale l'esercizio del diritto d'accesso nei riguardi di dette Autorità deve rispettare i limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, onde in parte qua il ricorso in epigrafe è inammissibile;
Considerato ancora che, in ordine alla domanda attorea sulla conoscenza degli atti formati dalla RAI per rispondere all'Autorità garante delle TLC e per consentire la partecipazione dell'Associazione ricorrente alla trasmissione citata, poiché ad impossibilia nemo tenetur, l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi non può riguardare, per un'evidente ragione di buon senso, che documenti effettivamente esistenti e non anche quelli non più tali o mai formati (arg. ex Cons. St., VI, 8 gennaio 2002 n. 67), onde anche in parte qua il gravame in argomento s'appalesa inammissibile;
Considerato inoltre, per quanto attiene all'attivazione di procedimenti in soggetta materia ed al nome del relativo responsabile che il privato concessionario d'un pubblico servizio non per ciò solo perde le proprie caratteristiche soggettive per assumere, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (p. es., gli organismi di diritto pubblico nelle procedure della grande evidenza pubblica), quelle strutturali di una P. A. propriamente detta, di talché un'impresa concessionaria, come la RAI, è tenuta sì a rispettare operativamente le regole costituzionali di legalità, imparzialità, pluralismo e buon andamento nell'esercizio delle funzioni concesse, ma non anche ad agire, all'interno della sua organizzazione aziendale e nei rapporti con i terzi, secondo moduli formalmente procedimentali, propri, invece, del pubblico potere - ossia quei soggetti indicati dall'art. 1 del t.u. n. 165/2001 -, onde anche sul punto il ricorso in epigrafe è inammissibile;
Considerato poi, a tutto concedere, che, se la RAI s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e secondo le indicazioni poste dal contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni, è tenuta ad offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazioni, da ampia apertura a tutte le correnti culturali e dall'imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società, non per ciò solo può prescindere dall'esplicito collegamento tra l'interesse generale all'informazione e la garanzia offerta dall'art. 21 Cost. ai curatori dei programmi radiotelevisivi in cui, di volta in volta e con le opportune gradazioni in relazione all'oggetto dell'informazione diramata, si sostanzia il servizio pubblico stesso;
Considerato, invero, che il diritto d'informazione è garantito dall'art. 21 Cost. ed è qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - sicché il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali e politici contrastanti (cfr. C. cost., 17 novembre 2000, n. 502) -, ma ciò non elide, anzi si deve contemperare con l'esigenza, parimenti tutelata dall'art. 21 cit., della libera espressione da parte di chi, autori e giornalisti, produce e confeziona la trasmissione radiotelevisiva, imprimendovi la propria caratterizzazione ideale, la quale, a sua volta, implica una gerarchia di idee, valori e rappresentazioni del mondo e dei rapporti sociali d'ordine soggettivo, ma non per questo meno meritevole di diffusione presso il pubblico, negli ovvi limiti dell'obiettività e della verificabilità dei dati esposti e della precisazione preliminare delle opinioni e delle valutazioni da compiervi;
Considerato, di conseguenza, che, seppure non esista in diritto positivo l'esclusiva spettanza, in capo ad autori e giornalisti, della gestione dell'attività informativa e della determinazione dell'indirizzo informativo della singola trasmissione, nemmeno sussiste un "diritto" assoluto, per i soggetti che si ritengano esclusi dalla partecipazione ad una data trasmissione radiotelevisiva di RAI s.p.a., d'imporre la loro presenza a scapito ed a detrimento anche della libera espressione di chi tale trasmissione crea e confeziona, l'art. 21 Cost. pretendendo, anche per le vicende inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo, sia il rispetto di un contenuto minimo di tale autonomia espressiva, sia il contemperamento delle rispettive esigenze di manifestazione del pensiero, di talché, in assenza di tale diritto sostanziale in capo all'Associazione ricorrente, essa non avrebbe dovuto esimersi dal dare una sia pur succinta contezza dell'interesse personale ad accedere ad atti e documenti inerenti a posizioni o a vicende (nella specie, la pretesa di partecipare sic et simpliciter alla trasmissione "Mi manda Raitre") la cui tutela in altra sede è dubbia o non evidente;
Considerato, comunque, che al Collegio non resta che prender atto della dichiarazione del patrono della ricorrente in ordine al soddisfacimento sostanziale dell'interesse azionato in questa sede, ma che vada respinta, per le ragioni fin qui esaminate, la domanda di condanna per responsabilità aggravata;
Considerato, infine, che giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4718/2002 dà atto della cessazione della materia del contendere e respinge la richiesta della Associazione ricorrente volta ad ottenere la condanna della RAI s.p.a. per responsabilità aggravata.
Spese compensate.
Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.