Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 13 ottobre 2003, n. 6165

FATTO

Il dr. I., vice direttore dell'Amministrazione periferica delle Imposte Dirette ed all'epoca reggente della sede di Novafeltria, veniva posto in sospensione obbligatoria dal servizio con decorrenza 14.5.1987, perché tratto in arresto come imputato del reato di concussione.

Ottenuta in data 9.8.1987 la libertà provvisoria in virtù di ordinanza di scarcerazione emessa dal G.I. presso la Procura della Repubblica di Rimini, il funzionario chiedeva di essere riammesso in servizio: l'Amministrazione, peraltro, con D.M. 5 maggio 1988 n. 6007 manteneva l'interessato nella posizione di sospensione cautelare, stavolta facoltativa ai sensi dell'art. 91, primo comma - prima parte dell'art. 91 T.U. 10.1.1957 n. 3.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal dr. I. avverso il provvedimento ora citato, ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione ed assorbendo gli ulteriori motivi dedotti dall'interessato.

La sentenza è impugnata dall'Amministrazione, che ne chiede l'integrale riforma, osservando come il provvedimento cautelare dia congruo conto dei motivi che imponevano l'allontanamento dal servizio attivo di un dipendente imputato per grave reato.

Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto dell'appello e riproponendo le censure dichiarate assorbite in primo grado.

All'udienza dell'11 luglio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e la sentenza impugnata va pertanto confermata, con le integrazioni motivazionali che si esporranno.

Con il primo motivo l'Amministrazione deduce che il provvedimento cautelare, annullato dal Tribunale per difetto di motivazione, dà invece congruo conto dei motivi che precludevano la riammissione in servizio del dipendente, richiamando da un lato l'incarico di reggente di un ufficio finanziario già affidatogli e dall'altro la gravità del reato (concussione) per il quale lo stesso risultava sottoposto a procedimento penale.

Il mezzo è infondato.

In linea generale, per quanto riguarda la motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio previsto dall'art. 91 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (comma 1 prima parte) nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale, un consistente indirizzo giurisprudenziale afferma effettivamente che ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all'accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell'imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella particolare gravità del reato (ad es. V Sez. 16.3.1999 n. 262).

Peraltro, avuto riguardo alla concreta vicenda in controversia, ritiene il Collegio che il mero richiamo alla indubbia gravità del reato per il quale l'interessato veniva perseguito in sede penale non fosse nel caso di specie sufficiente a motivare il provvedimento cautelare.

In tal senso, giova innanzi tutto rilevare come il provvedimento in questione sia stato irrogato quando erano decorsi già otto mesi dalla scarcerazione del dr. I. e - inspiegabilmente - notificato ad oltre un anno di distanza.

In proposito è chiaro che, pur a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, l'interessato non poteva vantare alcun diritto alla riammissione, in quanto la concessione nel processo penale della libertà provvisoria al pubblico dipendente in stato di custodia cautelare, e pertanto obbligatoriamente sospeso dal servizio, non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare medesima, ma determina l'insorgere nella P.A. dell'obbligo di provvedere alternativamente o alla riammissione in servizio o alla sospensione cautelare facoltativa. (cfr. IV Sez. 15.5.1995 n. 335).

Senonché, l'Amministrazione, essendosi risolta a far uso del suo potere discrezionale a notevole distanza di tempo dal venir meno del presupposto in base al quale il dipendente era stato sospeso in via obbligatoria, aveva l'onere - onde oltretutto non incorrere in sviamento - di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell'impiegato stesso, con riferimento alla sua personalità, nonché all'eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, potesse determinare sull'attività della stessa Amministrazione (cfr. ad es. V Sez. 10.7.2000 n. 3855).

A ciò si aggiunga che, nelle more della procedura, le ispezioni amministrative volte ad accertare eventuali irregolarità nella conduzione dell'Ufficio diretto dallo I. avevano dato esito negativo e che l'interessato aveva comunque richiesto, se riammesso, di essere destinato a sede diversa da quella di Novafeltria (poi comunque soppressa con D.M. 29.12.1998): di qui l'ulteriore necessità di valutare in modo non generico il pregiudizio potenzialmente derivabile per il prestigio e la regolarità dell'attività amministrativa dalla riammissione in servizio di un dipendente imputato per fatto commesso in altra sede ed a significativa distanza di tempo.

In sostanza, nella fattispecie, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare almeno espresso riscontro dell'avvenuta valutazione delle peculiarità - ora evocate - che caratterizzavano il caso in esame.

Di una tal espressa motivazione non vi è invece neppure sintetica traccia nel provvedimento impugnato il quale, ad avviso del Collegio, poggia invece in via pressoché esclusiva sul rilievo apodittico della gravità del reato ascritto perché comportante - in caso di condanna - la destituzione di diritto ed a prescindere dal procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 3 del 1957 allora vigente nel testo non inciso dalla successiva sentenza della Corte costituzionale 14.10.1988 n. 971.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello dell'Amministrazione va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello.

Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.