Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 18 settembre 2003, n. 13802

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso n. 47/18107 del 2 febbraio 1992, l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Livorno rettificava, ai fini Ilor per l'anno 1988, il reddito dichiarato dalla s.n.c. Eredi Novi Cesare con sede in Livorno.

L'accertamento veniva effettuato con metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b), del d.P.R. 600/1973, poiché la società aveva omesso di allegare alla dichiarazione il bilancio con il conto profitti e perdite, in violazione del disposto degli artt. 6, comma 2, e 5 comma 1, del d.P.R. citato.

L'impugnazione della società veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Livorno con decisione 371/03/94, nella considerazione che non esistevano elementi tali da inficiare la contabilità ed i dati aziendali che, sostanzialmente, erano ricavabili dal mod. 750 e, quindi, agevolmente verificabili.

L'appello dell'Ufficio, che deduceva la contraddittorietà della decisione e la fondatezza della pretesa fiscale, veniva parzialmente accolto dalla sentenza in epigrafe indicata che riduceva il reddito accertato.

Con ricorso notificato il 2 giugno 1999, ed affidato a due mezzi, il ministero delle finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L'intimata società non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la ricorrente amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973, deducendo che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe dovuta limitare a ritenere legittimo l'accertamento induttivo, ma, pure, avrebbe dovuto ritenere corretta la quantificazione operata dall'ufficio in base ai criteri desumibili dall'art. 39, comma 2, d.P.R. precitato.

La questione posta dal mezzo in esame va decisa in applicazione del consolidato principio (Cassazione 15992/2000; 5776/2000; 7077/2000) secondo cui il Giudice tributario ha il potere di controllare l'operato della Pubblica amministrazione e, fra l'altro, di verificare se gli effetti che la stessa Pubblica amministrazione ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, siano o meno compatibili con il criterio della normalità, potendo, in ipotesi, pervenire alla determinazione di un reddito presuntivo inferiore rispetto a quello indicato dall'amministrazione.

Nel caso, i Giudici di appello si sono attenuti al condiviso orientamento, desumibile dalle citate pronunce, giacché, pur ritenendo legittimo il ricorso della Pubblica amministrazione al metodo di accertamento disciplinato dalla disposizione anzi richiamata, hanno, però, ritenuto illogico e non conforme alla realtà economico-aziendale del contribuente l'applicazione di percentuali di redditività costanti sui profitti lordi, per la determinazione dei redditi d'impresa; conseguentemente, hanno autonomamente e legittimamente valutato gli elementi offerti dalla realtà processuale, pervenendo a conclusioni parzialmente difformi rispetto alle determinazioni della Pubblica amministrazione. Il denunciato vizio non è, pertanto, configurabile nel caso in specie, dovendosi escludere, sia sulla base del dato letterale della norma sia pure alla stregua del richiamato principio, una interpretazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973 secondo cui, una volta verificata la legittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo previsto dalla citata disposizione, resti preclusa al Giudice Tributario la possibilità di valutare gli elementi indiziari utilizzati dall'ufficio per effettuare l'accertamento, di coglierne, se del caso, le incongruenze ed il contrasto con criteri di ragionevolezza, e di pervenire, in ipotesi, a conclusioni diverse.

Con il secondo motivo la decisione della Commissione Tributaria Regionale viene censurata per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in quanto non paleserebbe l'iter logico e la ricostruzione di fatto, sulla scorta dei quali i Giudici di merito hanno determinato nel 10% dell'imponibile dichiarato il maggior reddito della contribuente.

Trattasi di doglianza fondata.

In effetti, i Giudici di appello, dopo aver rilevato che le percentuali di redditività applicate dall'Ufficio, oltre a non apparire applicabili alla realtà economico-aziendale del contribuente, palesavano l'uso di criteri di determinazione illogici e, quindi, non condivisibili, hanno ritenuto di determinare il reddito d'impresa in lire 51.236.000, applicando al reddito dichiarato di lire 46.579,000 un incremento del 10%.

Sul punto hanno così argomentato: "Il Collegio ritiene di ridurre il reddito complessivo d'impresa su basi più realistiche e conformi alle dinamiche aziendali".

Trattasi di motivazione sostanzialmente carente perché, in positivo, non esplicita gli elementi interni al ragionamento del decidente in base ai quali il reddito dichiarato andrebbe percentualmente aumentato e tale incremento vada determinato nella misura del 10% e non, invece, in una diversa percentuale.

In buona sostanza, la decisione, mentre esplicita sinteticamente le ragioni che rendono incongruo l'operato dell'Ufficio, non dà contezza dell'iter logico seguito dalla Commissione Tributaria Regionale nel fissare nella percentuale indicata quella aderente e congrua rispetto alla realtà aziendale in questione.

La riscontrata carenza configura il denunciato vizio tenuto conto che, per l'effetto, la Corte non è posta nelle condizioni di esercitare il doveroso controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, sotteso a verificare se il Giudice di appello è pervenuto al convincimento sancito in sentenza, senza salti logici e scevro da errori giuridici.

Conclusivamente, va rigettato il primo mezzo ed accolto il secondo.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che deciderà adeguandosi ai richiamati principi e motiverà adeguatamente.

Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al mezzo accolto e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.