Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 15 ottobre 2003, n. 15404
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato P.A., nel giugno 1998, segnalò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari che gli avvocati M. e M. P., con due lettere, avevano esercitato pressioni sul suo cliente A. M., per essere nominati difensori in un procedimento penale nel quale il M. figurava come imputato e civilmente responsabile e chiese che si verificasse se nelle due lettere si potevano configurare gli estremi di illeciti deontologici e penali.
L'avvocato M. P., informato dei fatti, chiese che la domanda dell'avvocato A. fosse archiviata e fosse aperto un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante, in considerazione della gravità di quanto gli era stato attribuito.
Il Consiglio dell'Ordine archiviò la richiesta dell'avvocato A. e deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo.
2. Nel procedimento disciplinare, all'avvocato Piero A. è stato contestato il seguente addebito: "violazione del dovere di correttezza, di lealtà e di colleganza per avere coscientemente e falsamente, con riferimento alla documentazione in atti (lettera denunzia del 1 giugno 1998) ed ai chiarimenti forniti dalle parti, accusato l'avvocato M. P., prospettando i fatti come ipotesi di illeciti disciplinari e penali, ipotesi di accaparramento di clientela e tentata estorsione".
Il Consiglio dell'Ordine, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i fatti addebitati, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura, rilevando quanto segue: "tenuto conto della certa, vasta e pluriennale competenza professionale dell'incolpato, certamente egli ha violato i primari doveri di correttezza, lealtà e colleganza nei confronti di un collega, per averlo esposto, cosciente per quanto sopra della gratuità, ad una valutazione disciplinare e penale".
3. L'avvocato P. A. ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, denunciando, per quanto interessa in questo giudizio, la nullità del procedimento disciplinare e della decisione. Secondo l'interessato, la decisione presentava vizi di motivazione ed era stata deliberata da un collegio del quale faceva parte l'avvocato S. P., il quale, nell'udienza nella quale era stata assunta la decisione, aveva dichiarato di astenersi.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 6 dicembre 2002, ha rigettato l'impugnazione.
4. Per la cassazione della decisione l'avvocato P. A. ha proposto ricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È denunciata, con il primo motivo del ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 158 c.p.c. e degli artt. 51 e 42 del r.d. 37/1934.
L'avvocato A. propone nuovamente in questa sede il motivo della nullità della decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine, per violazione delle norme che regolano la formazione del collegio giudicante.
Il motivo non è fondato.
2. Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni svolte dall'organo, in questo senso si sono sempre pronunciate le sezioni unite di questa Corte: sentenza 5072/2003 tra le altre. Pertanto, le corrispondenti decisioni hanno natura di provvedimenti amministrativi, derivando tale natura da quella del corrispondente procedimento.
Alle decisioni adottate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano, quindi, le disposizioni del codice di procedura civile, indicate dal ricorrente, e quelle più generali che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti, in considerazione della natura del procedimento.
3. Egualmente non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 51 e 42 del r.d. 37/1934.
3.1. L'art. 42 del citato decreto, per quanto interessa in questa sede, dispone che: a) "per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal presidente e dal segretario" (secondo comma); b) "i dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale" (terzo comma); c) "presso i direttori [id est, Consigli dell'Ordine] il presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento dal componente più anziano di età" (quarto comma).
Alcuna violazione di questo genere si è verificata nel procedimento che si è svolto davanti al Consiglio dell'Ordine di Sassari, perché nel verbale della seduta, nella quale è stata disposta la sanzione disciplinare, sono indicati i nominativi anche dei consiglieri presenti che si sono astenuti.
D'altra parte, non sarebbe consentito ricavare la nullità di una decisione di un collegio, che non svolge funzioni giurisdizionali, dalla sola dichiarazione di astensione, formulata da un componente del collegio.
3.2. L'art. 51, a sua volta, disciplina la forma della decisione adottata in sede disciplinare ed indica che questa deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione del Consiglio dell'ordine non è incorsa in alcuna di queste violazioni, come si ricava dalla lettura del testo della deliberazione.
La circostanza che la decisione sia stata adottata con la partecipazione di un componente del Consiglio dell'Ordine, che si era astenuto, infatti, non rientra nella norma ora indicata e di per sé non costituisce nullità della deliberazione.
Come è stato indicato, per la decisione valgono la natura ed i rimedi propri dei provvedimenti amministrativi, ai quali il Consiglio dell'Ordine ha posto rimedio in sede di autotutela, "rettificando" l'intestazione della decisione mediante cancellazione dalla stessa del nominativo dell'avvocato S. P. che si era astenuto.
4. La censura di difetto di motivazione non è ammissibile.
L'art. 56 r.d.l. 1578/1933 consente l'impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense per difetto di motivazione soltanto se riconducibile alla mancanza di motivi.
Si deve trattare di motivazione assente o apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha indicato le ragioni della valutazione negativa del comportamento dell'incolpato e della scelta di confermare la sanzione già irrogata. Queste valutazioni, per i limiti prima indicati, non possono essere ripetute in questa sede.
Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, che l'accertamento dei fatti, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità: Cassazione, Sezioni unite, 634/1993, citata dallo stesso ricorrente, e, da ultimo, 5072/2003.
La decisione impugnata non è incorsa in alcuna di questi vizi.
Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha dato conto della documentazione prodotta e della valutazione del comportamento dell'incolpato; il giudizio di responsabilità e la scelta di confermare la sanzione già irrogata, per i limiti prima indicati, quindi, non possono essere ripetuti in questa sede.
Il fatto che il P.G. di questa Corte, nel procedimento che si è svolto davanti al Consiglio Nazionale Forense, abbia concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso non ha alcuna rilevanza in questa sede, neppure sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione ora impugnata.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo gli intimati parti solo in senso formale.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, rigetta il ricorso.