Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 31 ottobre 2003, n. 41693

OSSERVA

1. Con ordinanza del 27 dicembre 2002 il Gip del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento col quale il questore della stessa città faceva divieto a V. Vincenzo di accedere per la durata di tre anni ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche che si fossero tenute agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma in cui si sarebbero disputati incontri di calcio nazionali ed internazionali delle squadre della "Roma" e della "Juventus".

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il V., lamentando, sotto il profilo della violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., che il provvedimento di convalida del Gip era stato emesso lo stesso giorno (27 dicembre 2002) in cui gli era stato notificato il provvedimento interdittivo del questore, impedendogli così l'esercizio del diritto di difesa attraverso la stesura di un atto defensionale e in aperta violazione di quanto aveva disposto la Corte costituzionale con la decisione n. 144 del 1997 secondo cui il provvedimento del questore deve essere corredato dall'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, nelle 48 ore dalla notifica, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o altre deduzioni al Gip in vista della sua decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Risulta dall'esame degli atti che il provvedimento del questore venne notificato al ricorrente il 27 dicembre 2002 alle ore 9.10, che il Pm ne richiese immediatamente la convalida e che il Gip lo convalidò lo stesso giorno 27 dicembre depositando l'ordinanza in cancelleria alle ore 11.40.

La determinazione del lasso di tempo adeguato al fine di consentire al destinatario della prescrizione l'esercizio del diritto di difesa nei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 1997, Cass. pen., mass. ann. 1997, p. 1576), e ora trasfusi dalla l. 377/2001 nel comma 2-bis dell'art. 6 della l. 401/1989, risente delle difficoltà pratiche di conciliare l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante presentazione al giudice di deduzioni o memorie, e il ristretto temine di 48 ore (dalla richiesta del Pm) entro il quale il Gip deve convalidare, sotto pena di inefficacia, il provvedimento del questore.

Poiché in proposito tacciono sia la sentenza integrativa della richiamata Corte costituzionale sia la novella del 2001 che ha recepito l'integrazione, è ricaduto sull'interprete l'onere di ricercare un termine adeguato alle esigenze difensive.

Sulla questione specifica posta dall'odierno ricorso, questa Corte ha ritenuto (Cass., sez. I, 686/2000, Bucciarelli, in Cass. pen., mass. ann. 2000, n. 1894, p. 3427; e, più di recente, Cass., sez. I, 6 febbraio 2003, Damiano) che sia illegittima la convalida del Gip intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie o deduzioni al giudice, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa.

A questo orientamento il collegio ritiene però di non poter aderire, perché l'indicazione del termine di 48 ore nel provvedimento amministrativo di divieto di accesso alle competizioni sportive, e dell'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia, postula l'esercizio di una facoltà da parte del questore che non è prevista da alcuna norma di legge (cfr. Cass., sez. I, 4 giugno 2003, De Matteo).

Ritiene invece il Collegio che, pur nella varietà delle pronunce emesse sulla quantificazione di un termine dilatorio adeguato, debba ritenersi illegittima una convalida intervenuta prima di 24 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato (Cass., sez. I, 4 giugno 2003, Rossi; Id., sez. I, 5 luglio 2002, Toppi; 6 ottobre 2000, Cacciotti), atteso che un termine inferiore alle 24 ore non dà la possibilità di approntare una difesa scritta, la sola del resto consentita.

Nel caso in esame, l'ordinanza di convalida è stata emessa prima che fosse decorso il termine di 24 ore dalla notifica al V. del provvedimento del questore, sicché deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.