Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 29 gennaio 2004, n. 299
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 così come novellato dall'art. 9, comma 1, primo periodo, della l. 10 agosto 2000, n. 205;
Rilevato, infatti, che, nei casi di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268);
Considerato che è controversa la legittimità del provvedimento con il quale il comune di Spinazzola ha negato al ricorrente, suo dipendente, il rimborso delle spese sostenute per cure termali e che il T.A.R. ha respinto il ricorso contro tale diniego sulla base del rilievo - coerente con la motivazione del presupposto atto negativo di controllo - della non spettanza ai dipendenti degli enti locali della peculiare forma di assistenza reclamata dal Colaianni;
Rilevato che tale statuizione si rivela corretta e che merita, pertanto, conferma;
Ritenuto, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il beneficio del rimborso delle spese sostenute per cure termali non può riconoscersi ai dipendenti degli enti locali, per effetto di una lettura del combinato disposto degli artt. 11 d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che ne estenda l'applicazione anche ad una categoria di impiegati estranea al novero di quelle direttamente interessate dalla sua chiara previsione normativa;
Considerato, in particolare, che l'enunciazione (art. 11, comma 3, d.P.R. n. 191/1979) dell'applicazione ai dipendenti degli enti locali della "... disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3..." va senz'altro intesa come circoscritta all'estensione a quella categoria di lavoratori delle sole, peculiari forme di tutela collegate all'istituto dell'equo indennizzo per perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio e non anche di altri tipi di beneficio non espressamente menzionati nella norma di rinvio, ancorché previsti nella medesima disposizione richiamata (art. 68 d.P.R. n. 3/1957);
Rilevato che l'esplicito ed univoco riferimento nell'art. 11 d.P.R. n. 191/1979 alla "disciplina dell'equo indennizzo", l'evidente e testuale limitazione del richiamo dell'art. 68 d.P.R. n. 3/1957 alle sole sue parti dedicate alla regolamentazione del predetto istituto e la sostanziale diversità dei presupposti, delle forme di tutela e della funzione del beneficio dell'equo indennizzo rispetto a quello del rimborso delle spese sostenute per cure termali, nella specie rivendicato dall'interessato, impediscono qualsivoglia interpretazione estensiva od analogica, non autorizzata dalla lettera della norma, né dall'identità delle due situazioni sostanziali di riferimento, che ammetta i dipendenti degli enti locali ad un tipo di prestazione assistenziale dalla quale risultano chiaramente esclusi, per effetto della disciplina di riferimento;
Considerato, pertanto, che il comune ha correttamente negato all'interessato il rimborso reclamato, sulla base del richiamo per relationem della determinazione negativa dell'organo tutorio;
Ritenuto, inoltre, che, a fronte dell'accertata non spettanza al ricorrente del beneficio in parola, le residue doglianze riferite alla motivazione dell'atto si rivelano del tutto inidonee ad assegnare al ricorrente quell'utilità economica sostanzialmente reclamata con il ricorso e, comunque, impropriamente dedotte all'indirizzo di un atto privo di valenza autoritativa e connotato, anzi, da evidenti caratteri paritetici;
Ritenuto, peraltro, che, a fronte dell'adozione dell'atto di controllo, il provvedimento negativo in oggetto (certamente non qualificabile come atto di autotutela) si poneva come atto necessitato e vincolato, sicchè, anche sotto questo profilo, non risultano riscontrabili alcuna violazione dell'obbligo di motivazione sulle ragioni del mutato avviso del comune in merito alla spettanza del beneficio in questione (certamente integrata dal sufficiente richiamo per relationem alla decisione dell'organo tutorio) né altre ipotizzate distorsioni nell'esercizio della relativa attività provvedimentale (priva, come già osservato, di apprezzabili margini di discrezionalità);
Considerato, in definitiva, che l'appello va respinto e che sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.