Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 4 febbraio 2004, n. 388
FATTO
Il dr. Ivan P., precettato per lo svolgimento del servizio di leva per il giorno 14.11.2001, ha impugnato la cartolina precetto avanti al TAR Campania, il quale ha accolto il ricorso con la sentenza n. 5573 del 31.12.2001.
Avverso detta sentenza l'Amministrazione ha proposto appello, accolto dalla Sezione con decisione in forma semplificata n. 2367 dell'11.4.2003, adottata in sede cautelare previa verifica della mancata costituzione dell'appellato.
Di tale decisione l'interessato chiede la revocazione, deducendo ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio, non avvedendosi della circostanza che uno dei capi della sentenza appellata, in difetto di specifica impugnazione, era passato in giudicato.
Si è costituita l'Amministrazione, la quale insiste per l'inammissibilità della domanda, rilevando da un lato che il capo della sentenza di primo grado non gravato in appello non aveva alcun carattere di autonomia e, dall'altro, che in ogni caso l'errore dedotto non ha carattere fattuale.
All'Udienza del 14 novembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il dr. P. Ivan domanda la revocazione della decisione della Sezione n. 2367 del 2003, deducendo ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio, non avvedendosi della circostanza che uno dei capi della sentenza appellata, in difetto di specifica impugnazione, era passato in giudicato interno.
La domanda è inammissibile.
Come risulta dalle premesse in fatto, con la sentenza n. 5573 del 2001 il TAR Campania II Sez., accogliendo il ricorso dell'interessato, ha annullato la cartolina precetto con la quale lo stesso veniva avviato al servizio di leva ritenendola espressamente viziata sotto due diversi profili, riferibili rispettivamente e nell'ordine alla violazione del termine di nove mesi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 540 del 1997 ed al difetto di motivazione, non avendo l'Amministrazione chiarito le ragioni in base alle quali si precettava un soggetto appartenente a categoria dal ridotto profilo psico-attitudinale.
Detta sentenza è stata impugnata dall'Amministrazione che ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia con ricorso notificato il 6.2.2003, nell'ambito del quale si sosteneva unicamente l'inapplicabilità del suddetto termine di incorporazione.
Nella camera di Consiglio dell'11 aprile 2003, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, la Sezione, con decisione n. 2367/2003 resa in forma semplificata, ha accolto l'appello, annullato la sentenza impugnata e respinto il ricorso di primo grado, compensando le spese del giudizio.
Sostiene dunque l'interessato che, così facendo, il Collegio è incorso in un abbaglio, non avvedendosi del fatto che il capo di sentenza relativo al difetto di motivazione era coperto dal giudicato interno.
Al riguardo si rileva che, come è noto, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa.
Esso deve configurarsi quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile senza necessità di particolari indagini ermeneutiche (ad es. Cass. 23 giugno 1999, n. 6388), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato.
Da quanto sopra discende che - soprattutto - l'errore revocatorio deve consistere in un abbaglio dei sensi e deve perciò risolversi in uno sviamento percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice.
Applicando i criteri ermeneutici ora richiamati al caso in esame, è invece da osservarsi che, come peraltro da tempo acquisito in giurisprudenza, il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e conseguentemente la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, con la conseguenza che gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto ma quali errori di diritto, inidonei come tali ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, c.p.c. (SS.UU 2 aprile 2003, n. 5105).
In altri termini, la violazione del giudicato interno - ipotizzabile allorché la sentenza di appello investa implicitamente (come nella fattispecie) o esplicitamente anche capi autonomi della sentenza di primo grado non impugnati - comporta non un errore di fatto ma un vizio in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dunque un errore di giudizio, denunziabile ove possibile solo in sede di impugnazione ordinaria.
Tanto chiarito, è anche da rilevare che, diversamente da come sostiene il ricorrente, nel caso in esame risultano inapplicabili i criteri enunciati in tema di errore revocatorio dall'Adunanza Plenaria con la nota decisione n. 3 del 1997, per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, ciò che più rileva, va infatti osservato che la decisione ora richiamata ricollega la possibile esistenza del vizio revocatorio all'erronea percezione dell'esistenza o del contenuto materiale di atti processuali, laddove come si è visto nel caso in esame viene invece in controversia l'attività (successiva) di valutazione del giudice in ordine al contenuto della sentenza e del ricorso in appello, ai fini della delimitazione del quantum devoluto.
In concreto, anche nell'ottica estensiva fatta propria dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nella sua più autorevole espressione, la pronuncia di cui qui si domanda la revocazione avrebbe potuto ritenersi in teoria inficiata da svista materiale solo se l'appellato, costituendosi, avesse dedotto la relativa eccezione ed il Collegio avesse omesso di percepire l'esistenza della deduzione difensiva.
In secondo luogo l'Adunanza Plenaria, nell'ammettere con la decisione citata che l'errore revocatorio sia configurabile quando cade sull'esistenza di atti processuali, ha comunque chiarito che esso deve essere espressamente identificabile attraverso la motivazione della sentenza, il che è invece precluso nella fattispecie all'esame.
La succinta motivazione della decisione è infatti suscettibile di deporre nel senso che il Collegio, allorché ha riformato integralmente la sentenza impugnata, abbia non già mal percepito la avvenuta formazione del giudicato interno ma piuttosto implicitamente ritenuto che in presenza di un radicale annullamento del provvedimento (cartolina-precetto) per l'avvenuta consumazione del potere dell'Amministrazione, il rilievo da parte del Tribunale dell'ulteriore vizio di difetto di motivazione non configurasse un capo autonomo nell'economia complessiva della sentenza, come infatti puntualmente sostenuto dall'Avvocatura.
Sulla base delle considerazioni che precedono, resta confermata l'inammissibilità della domanda di revocazione, risultando quello dedotto - a tutto voler concedere - un errore di diritto e non di fatto.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda comporta l'assorbimento di ogni pronuncia sull'istanza cautelare versata dal ricorrente.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Le spese di questa fase del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.