Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 12 febbraio 2004, n. 66

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha sostenuto le prove scritte degli esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, sessione 2002, presso la Corte d'Appello di Perugia, riportando il punteggio di 25 in ciascuno dei tre elaborati (diritto civile, diritto penale, atto giudiziario). Poiché per l'art. 17-bis del r.d. n. 37 del 1934 per l'ammissione alle prove orali è necessario avere riportato un punteggio non inferiore a 90 per l'insieme delle tre prove scritte, e non inferiore a 30 in almeno due di esse, il candidato non è stato ammesso alle prove orali.

L'interessato impugna tale esito, deducendo vizi di violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 17-bis del r.d. 37/1934, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Lamenta in sostanza che la mera attribuzione di un punteggio numerico, non preceduta dalla fissazione di criteri di valutazione né accompagnata da ulteriori indicazioni o annotazioni grafiche (come nel caso di specie), non è idonea a motivare il provvedimento, non consentendo al candidato di ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione e promuoverne eventualmente il sindacato giurisdizionale, né di trarre utili indicazioni per indirizzare le scelte future.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente.

3. Il ricorso non può essere accolto.

I precedenti, anche recenti, di questo Tribunale sono conformi all'orientamento tradizionale, secondo il quale l'onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione, valutazione non avente natura propriamente provvedimentale (ma, semmai, di atto interno all'iter di formazione del giudizio finale di approvazione o non approvazione del candidato: giudizio finale che trova la sua motivazione proprio nel complesso delle valutazioni espresse in forma sintetica per le singole prove).

È anche vero, tuttavia, che quest'orientamento, seguito in passato dalla generalità dei giudici amministrativi, più di recente è stato messo in discussione; e che vari Tribunali amministrativi si sono ripetutamente pronunciati nel senso che il giudizio sintetico espresso mediante un voto numerico dev'essere accompagnato da un giudizio ragionato, se non proprio analitico. In altri casi è stata ritenuta sufficiente, ma anche necessaria, l'apposizione di segni grafici aventi la funzione di evidenziare eventuali errori o lacune.

Sta di fatto, però, che il Consiglio di Stato, con particolare riferimento agli esami di abilitazione alla professione forense, ha costantemente confermato l'orientamento consolidato: cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 7 febbraio 2003, n. 471; ord. 28 ottobre 2003, n. 4674.

Presso il medesimo Consiglio di Stato, tuttavia, è stata recentemente valorizzata la possibilità di verificare in concreto e con specifico riferimento alle ulteriori indicazioni rinvenibili nel procedimento, la sufficienza motivazionale del voto numerico. Tali aperture hanno finora riguardato ambiti diversi da quello in esame (cfr. VI, 30 aprile 2003, n. 2331, concernente un concorso pubblico a posti di ricercatore universitario; nello stesso senso si muovono altre decisioni, relative all'attribuzione di punteggi nei procedimenti di appalto: V, 6 ottobre 2003, n. 5899; VI, 10 gennaio 2003, n. 67).

La problematica, considerati i rilievi di ordine logico cui è stato sottoposto l'orientamento tradizionale e la insoddisfacente risposta che finisce per dare alle esigenze di tutela degli interessati, rimane attuale; e probabilmente potrà trovare soluzione appagante solo in un intervento normativo che, sancendo da un lato l'insufficienza della valutazione sintetica espressa mediante voto numerico, e richiedendo quindi un quid pluris, dall'altro lato definisca positivamente quest'ultimo in modo che le commissioni giudicatrici abbiano quell'indirizzo univoco che, allo stato, non sembra ricevere dalla giurisprudenza.

In questa situazione e tutto considerato, preminenti esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento tra gli interessati, inducono il Collegio a non discostarsi dall'orientamento del giudice di appello e dagli stessi precedenti di questo Tribunale.

4. Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa.