Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 febbraio 2004, n. 670
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorso in appello n. 10181 del 1999 è proposto dal sig. Vinicio Pellegrini. È stato notificato il 18 novembre 1999 e poi, ad integrazione del contraddittorio, il 13/16 ottobre 2000 ed è stato depositato il 30 novembre 1999.
2. È impugnata la sentenza n. 869 del 28 ottobre 1999 della II Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Con essa è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal sig. Pellegrini per l'annullamento della proclamazione dei risultati delle elezioni, tenutesi il 13 giugno 1999, per la nomina del sindaco e degli altri organi comunali di Marliana.
Si sono costituiti per resistere all'appello il Comune ed i signori Luca Bernardi e Daniele Campagna.
3. Con l'atto introduttivo, l'interessato, candidato alla carica di sindaco nella lista "Marliana 2000", che aveva riportato 952 voti, aveva censurato i risultati delle operazioni elettorali, che avevano visto l'opposta lista raccogliere 962 voti.
Queste le censure dedotte in primo grado:
3.1. consistente numero di schede annullate per lievi imperfezioni nella scrittura del cognome del candidato a consigliere. Era invece desumibile la volontà effettiva dei votanti;
3.2. arbitrarie decisioni di non attribuire voti espressi in favore della lista del ricorrente, in presenza di voti di preferenza per i candidati della lista concorrente, e perciò inefficaci (ma solo questi) oppure in presenza di voti per soggetti non candidati;
3.3. illegittimo annullamento di un voto espresso in favore della lista del ricorrente nel seggio n. 2 di Momigno.
4. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato l'inammissibilità dei primi due motivi, perché privi di un pur minimo carattere di specificità, che doveva consistere, nella specie, almeno nella indicazione del numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate. Il terzo motivo è stato, a sua volta, dichiarato inammissibile per irrilevanza, giacché un solo voto non era idoneo a mutare l'esito delle elezioni.
5. Nel ricorso in appello si espongono i fatti, in larga misura identicamente indicati nel ricorso introduttivo, che viene trascritto, e si riporta in sintesi la decisione impugnata. Vi si denunzia, poi:
5.1. in relazione al principio di specificità dei motivi di ricorso, non devono, però, essere opposti ostacoli così gravi da impedire la tutela giurisdizionale;
5.2. vi erano elementi per far luogo ad un'attività istruttoria di verifica delle schede. Il fatto che non sia stato fornito in alcuni casi il numero esatto delle schede contestate depone a favore della serietà del ricorso. Anche le sezioni sono state indicate;
5.3. nel ricorso introduttivo sarebbero individuate almeno nove schede non attribuite alla lista del ricorrente ed almeno due schede attribuite erroneamente alla lista opposta;
5.4. è erronea l'affermazione del primo giudice di invalidità delle schede, per riconoscibilità dell'elettore, quando questi abbia espresso preferenze per persone non candidate.
Si conclude, infine, per "l'acquisizione di tutto il materiale elettorale" e per la "puntuale verifica di tutte le schede", per annullare le elezioni, anche solo con riferimento alla sezione n. 2, ovvero per l'accertamento dell'effettivo risultato elettorale.
6. L'appello non ha pregio.
7. Anche a trascurare, per il momento, l'intrinseca contraddizione fra le tesi espresse e le riportate conclusioni del ricorso in appello, va rammentato che l'esigenza della specificazione dei motivi è stabilita, in via generale, per la giurisdizione amministrativa, dall'art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, secondo il quale il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda. Principio, questo, che esprime l'esigenza della precisa definizione della domanda (art. 99 c.p.c.) e dell'obbligo, per il giudice, di pronunciare nei limiti di essa (art. 112 c.p.c.).
Allo scopo indicato, la giurisprudenza, nel processo elettorale, ha individuato i requisiti di specificità del ricorso nella indicazione di tre elementi: il vizio - con indicazione della sua natura e del suo carattere essenziale - che inficia l'operazione, il numero delle schede denunziate, la sezione elettorale ove le irregolarità lamentate si sarebbero avverate.
a) Sul piano della possibilità di raccogliere princìpi di prova, cui sembra riferirsi la difesa dell'appellante, questo Consiglio ha rilevato (di recente v. Sez. V 15 febbraio 2001, n. 796) che per effetto delle norme che consentono che in ogni sezione siedano anche i rappresentanti di lista, "costoro sono espressamente chiamati ad assistere alle operazioni elettorali, sicché sono perfettamente in grado di verificare, ictu oculi, se e quali irregolarità possano essersi verificate nel corso delle operazioni e di rendere edotti delle stesse i candidati di volta in volta interessati. Ciò che vale, a maggior ragione, proprio per il candidato sindaco, dal momento che, per la posizione di preminenza rivestita in seno al partito o alla coalizione che lo esprime, il medesimo può essere più agevolmente e con maggiore completezza messo al corrente, da parte dei rappresentanti della propria lista, di tutte le vicende e peculiarità che possono aver riguardato i voti espressi per la lista di appartenenza e quelli espressi per le altre liste".
b) Sul piano della giustificazione fondamentale dell'esigenza della specificità dei motivi, alle considerazioni espresse sopra in via generale, deve aggiungersi che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prospettazione di vizi generici, in non meglio definite sezioni e con riguardo ad un incerto numero di schede o voti, rende inammissibile il ricorso. Perché non può ammettersi che il ricorso elettorale si trasformi, per effetto della sua genericità, in uno strumento per provocare un vasto o generale riesame delle schede, condotto in sede giurisdizionale (cfr. V Sez. 12.11.2002, n. 6277; 15.2.2001, n. 796; 9.2.2001, n. 593; 30.5 1997, n. 588).
8. Ciò chiarito, va confermato - e va, conseguentemente, condivisa la decisione impugnata - che i primi due motivi del ricorso introduttivo sono privi di alcuna indicazione, diversamente da quanto si asserisce con l'appello (v. punto 5.3) sulla consistenza numerica delle schede che sarebbero inficiate dai vizi ipotizzati in tutte le sezioni elettorali.
E l'esattezza delle raggiunte conclusioni è ribadita dal tenore di quelle riassuntivamente proposte con l'atto di appello, col quale si chiede (v. sopra al punto 5) che sia disposta "l'acquisizione di tutto il materiale elettorale" e che si proceda "alla puntuale verifica di tutte le schede", e dunque all'integrale rinnovazione dello scrutinio.
9. Alla stregua delle osservazioni esposte, sono prive di rilievo, ai fini del decidere, le altre argomentazioni svolte con l'appello, posto che non è superata la preclusione di genericità dei primi due motivi dell'atto introduttivo e del conseguente difetto di interesse a dedurre il terzo motivo, concernente il computo di un solo voto in una definita sezione. Assistito, quindi, questo terzo motivo dal necessario carattere di specificità, ma non idoneo, anche se fondato, a mutare il risultato elettorale.
10. Alla reiezione dell'appello può farsi seguire la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello n. 10181 del 1999.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.