Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 3 maggio 2004, n. 8320

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo arbitrale sottoscritto in data 3 aprile 1996, il Comune di Subiaco fu condannato al pagamento del credito residuo, vantato dall'ingegner Vittorio L. per attività di progettazione e direzione dei lavori svolti per conto di esso, di Lire 175.797.107, oltre ad accessori.

Contro il lodo il Comune propose impugnazione davanti alla Corte d'appello di Roma, deducendone la nullità per aver giudicato su domanda irritualmente modificata in corso di causa, o per violazione di regola di diritto nella risoluzione della controversia e per aver liquidato le spese in misura forfetaria, benché la tariffa lo consentisse soltanto in presenza di un accordo delle parti, nella specie mancante.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 28 febbraio 2000, respinse l'impugnazione. La corte ritenne che gli arbitri possono, nei limiti dell'art. 816 c.p.c., regolare lo svolgimento del giudizio nel modo più opportuno, fermo restando il dovere di garantire il rispetto del contraddittorio, e possono, perciò, anche derogare ad un'osservanza rigorosa degli artt. 183 e 184 c.p.c., ammettendo l'ampliamento della domande rispetto a quelle articolate in origine, cose esclusione della sole domande nuove; e che, nella specie, la causa petendi della domanda iniziale era rimasta invariata, essendo stato modificato solo il petitum, ma che la controparte aveva potuto controdedurre con la memoria successivamente depositata. Le altre ragioni fatte valere dalla parte impugnante attenevano al merito della domanda del Legnami; infine, nel disciplinare d'incarico era prevista espressamente la forfetizzazione della spese.

Per la cassazione della sentenza, il Comune di Subiaco ricorre con atto notificato il 12 aprile 2001, affidato a tre motivi.

L'ingegner L. resiste con controricorso notificato in data 11 maggio 2001, e con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella memoria depositata per l'udienza di discussione, il resistente deduce la nullità della procura rilasciata dal comune ricorrente in margine al ricorso, per l'illeggibilità dalla firma, proveniente da persona fisica non indicata nel ricorso medesimo, e per l'omesso riferimento specifico al ricorso per cassazione.

La tesi prospettata non può essere condivisa.

Non può essere al riguardo utilmente invocata la sentenza delle sezioni unite di questa corte, 18 maggio 1994 n. 1167, nella quale si dichiara espressamente di non voler considerare il caso particolare di procura conferita dal rappresentante di un ente pubblico, in relazione al quale la soluzione della questione può essere influenzata dalla natura di atto amministrativo del conferimento. Ora, l'indicazione della persona fisica che riveste pro tempore la qualità di sindaco del comune è un dato di pubblico dominio, accertabile senza alcuna difficoltà presso lo stesso ente, e ciò comporta l'onere, per la parte interessata, di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica. La certificazione della firma, da parte del difensore, qualora nel testo del ricorso si faccia espresso riferimento al sindaco pro tempore del comune, non può essere riferita, infatti, se non alla persona fisica che, alla data del rilascio della procura (o della redazione del ricorso, se non risulti una data differente), riveste la carica di sindaco.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828, 829 e 816 c.p.c. e 1362 ss., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; si deduce che la corte d'appello aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di nullità del lodo per mancata osservanza delle forme prescritte per i giudizi, nonostante il fatto che l'arbitrato era rituale e che, per tale ragione, gli arbitri erano tenuti ad una rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.

Il motivo è infondato.

In materia di arbitrato rituale, l'art. 816 c.p.c. stabilisce che, se le parti non abbiano stabilito nel compromesso le norme che devono osservarsi nel procedimento, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento nel modo che ritengono più opportuno. È falso, pertanto, l'assunto del ricorrente, che nell'arbitrato rituale dovrebbero osservarsi le norme del codice di procedura civile, essendo vero, al contrario, che in esso la regola è costituita dal rispetto della volontà delle parti compromettenti, o, in difetto, dal potere discrezionale degli arbitri, limitato solo dall'osservanza del principio del contraddittorio.

Nel caso in esame, la corte del merito ha fatto puntuale e motivata applicazione del principio appena enunciato, con riguardo agli artt. 183 e 184 c.p.c., sicché la sentenza si sottrae a censura sul punto (v., in senso conforme, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1620).

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; si deduce che nel giudizio d'impugnazione era stata espressamente contestata la decisione arbitrale di ritenere la richiesta di ulteriori onorari, presentata dell'ingegner L., quale precisazione della domanda iniziale e non quale domanda nuova, e che la Corte si era limitata ad affermare che la causa pretendi era rimasta immutata e che solo il petitum era stato ampliato.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza. Esso non riporta testualmente e nella sua interezza, o quanto meno nella parte rilevante in questa sede, il motivo di impugnazione che era stato sottoposto alla corte d'appello, ed in relazione al quale, soltanto, potrebbe emettersi un giudizio sull'adeguatezza della motivazione contenuta nell'impugnata sentenza; e neppure la testuale formulazione della domanda iniziale dell'ingegner L., e quella successiva in contestazione, al fine di accertamento che il denunciato vizio di motivazione vertesse su un punto decisivo della causa.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828, 829 e 816 c.p.c., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; si deduce che il Collegio arbitrale aveva ammesso la forfetizzazione delle spese sulla base di una circolare del Consiglio dell'Ordine degli architetti ed ingegneri il data 18 maggio 1971, che non poteva derogare alla legge n. 143 del 1949, e 404 del 1977. La motivazione adotta dalla Corte d'appello di Roma, che si era richiamata alla espressa previsione del disciplinare d'incarico professionale, non indicava l'articolo della convenzione in cui la previsione sarebbe stata contenuta, mentre gli artt. 6 e 11 della convenzione, invocati dal Comune di Subiaco, facevano espresso riferimento alla tariffa nazionale (l. 2 marzo 1949, n. 143), e l'art. 11 della convenzione, avente per oggetto le controversie da evolvere al giudizio arbitrale, impone proprio il rispetto di quella legge.

Anche questo motivo è affetto dal medesimo vizio del precedente, non riportando per esteso e in modo testuale il motivo d'impugnazione che era stato sottoposto alla corte d'appello. Il vizio denunciato, infatti, non emerge dalla lettura della sentenza, nella quale la decisione appare adeguatamente motivata con l'affermazione che la forfetizzazione delle spese era prevista espressamente nel disciplinare d'incarico.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.