Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 1° luglio 2004, n. 805
FATTO
Con ricorso notificato il 18 novembre 2003, il ricorrente, nominato con decreto sindacale n. 17785 del 9 maggio 2003, Assessore presso il Comune di L'Aquila, impugna l'atto specificato in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di L'Aquila ha disposto la revoca del decreto sindacale di incarico di Assessore e, con esso, le deleghe amministrative conferitegli.
A sostegno dell'impugnativa deduce un unico motivo, riferito alla violazione e/o errata applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di qualsiasi motivazione ed anche di una pur minima attività istruttoria.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.
All'Udienza del 13 maggio 2004 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dalla eccezione sollevata dalla parte resistente, stante la infondatezza del ricorso.
Giova sottolineare che nel contesto in esame il sindacato giurisdizionale di legittimità del Giudice amministrativo sull'atto di revoca in questione sia confinato in ambiti assai ristretti, rivolti a verificare essenzialmente i profili formali e procedimentali della revoca e la congruenza tra l'atto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, senza spingersi sino ad un diretto apprezzamento della sufficienza e congruità di quei presupposti, poiché questi sono connessi a valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al sindaco.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato configura una revoca in senso proprio dell'Assessore ed il potere esercitato nella specie è quello, proprio e tipico, della revoca, che rientra nella previsione dell'art. 34 della l. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16 della l. 25 marzo 1993, n. 81, e riprodotto nell'art. 46, comma quarto, del d.lgs. n. 267 del 2000, che assegna al Sindaco il potere di nominare (comma secondo) e revocare (comma quarto) i componenti della Giunta e che impone un obbligo di motivazione solo nei confronti della comunicazione al Consiglio comunale.
Alla stregua delle osservazioni di cui sopra non sussiste il difetto di motivazione dedotto, poiché, dal chiaro tenore letterale della norma, non è dato evincere alcun obbligo di motivazione in ordine alla revoca della delega assessorile (obbligo che, di contro, è imposto per la comunicazione al Consiglio), presiedendo ad essa valutazioni di opportunità politica sottratte al sindacato giurisdizionale e che conducono ad affermare che la disposizione in questione possa essere configurata quale lex specialis derogatoria del generale principio della necessità della motivazione.
Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.