Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 1° ottobre 2004, n. 6368

FATTO

Con istanza in data 14 luglio 2003 il signor Ciro L. chiedeva al Ministero dell'Interno la copia dei tabulati delle registrazioni degli accessi, con specificazione degli orari, ai dati ed alle informazioni conservate negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della l. 1° aprile 1981, n. 121, effettuati nei giorni 17 e 18 ottobre 2001, riguardanti la sua persona (documentazione conservata a norma dell'art. 12, comma secondo, del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378), specificando che la richiesta riguardava esclusivamente il documento amministrativo attestante l'ora in cui era stata effettuata l'interrogazione al Centro elaborazione dati, senza l'indicazione di coloro che avevano operato l'accesso, né le relative motivazioni, e precisando che tali documenti erano indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento penale instaurato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Con nota prot. 558/C/6.E.0/10535/6342 del 1° agosto 2003 l'Amministrazione dell'Interno respingeva la richiesta di accesso, trattandosi - a suo avviso - di documento escluso ai sensi del comma 2, lett. c) e del comma 5, dell'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e precisando che analoga richiesta del suo difensore di fiducia era stata altresì respinta sul rilievo che la raccolta, l'elaborazione, la classificazione e la conservazione degli archivi magnetici delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), della l. 1° aprile 1981, n. 121, era inerente esclusivamente all'attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria e che ai soli soggetti autorizzati indicati nell'art. 9 della predetta l. 1° aprile 1981, n. 121, ne era consentito l'accesso.

Avverso il predetto diniego insorgeva l'interessato chiedendone l'annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in uno con la declaratoria del diritto di accesso ai citati documenti, lamentando, innanzitutto, che non erano state in alcun modo evidenziate le ragioni per le quali il richiesto accesso avrebbe potuto pregiudicare la salvaguardia dell'ordine pubblico e la repressione della criminalità e che, con particolare riferimento all'invocato comma 5, dell'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, era stata omessa la motivazione della pertinenza o meglio dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, al documento richiesto, formato e conservato ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378; peraltro, sempre secondo la tesi del ricorrente, doveva del tutto escludersi tale applicabilità, anche in considerazione che il dato concretamente richiesto (cioè l'orario in cui era stata effettuata l'interrogazione al Centro elaborazione dati) non rientrava (e non poteva rientrare) tra i documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine pubblico e per la tutela della prevenzione e della repressione della criminalità.

L'adito Tribunale, sez. I ter, nella resistenza dell'intimata amministrazione statale, con la sentenza n. 574 del 21 gennaio 2004, accoglieva il ricorso sul rilievo che il dato oggetto della richiesta di accesso, e cioè l'orario in cui era stata effettuata l'interrogazione al Centro elaborazione dati non rientrava in alcuno dei documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine pubblico ovvero per la prevenzione e la repressione della criminalità; per l'effetto annullava il diniego impugnato, ordinando al Ministero dell'Interno di esibire la parte dei tabulati contenenti la data e i doli orari di accesso alla banca data, oggetto della richiesta di accesso.

Con atto di appello, notificato il 7 aprile 2004, il Ministero dell'Interno ha chiesto la riforma di tale statuizione, rivendicando la legittimità del diniego di accesso, erroneamente annullato dai primi giudici, alla stregua di due articolati motivi di gravame.

Con il primo, l'amministrazione appellante ha sostenuto che il diniego di accesso agli atti richiesti dal signor Ciro L. derivava direttamente non solo dall'art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, che indicava tassativamente le persone autorizzate all'accesso, ma anche dall'art. 12 del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, che prevedeva le modalità tecniche dell'accesso, tra cui andavano ricomprese anche le registrazioni del giorno e dell'ora in cui gli operatori avevano richiesto informazione al Centro elaborazione dati, modalità da intendersi escluse dal diritto di accesso in quanto meri mezzi delle sole persone autorizzate ad accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati.

Con il secondo, poi, l'Amministrazione dell'Interno ha invocato la previsione dell'art. 3, comma 1, del d.m. 10 maggio 1994, n. 415, che individua atti sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per la prevenzione e repressione della criminalità, tra cui "gli atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia", all'interno dei quali - anche se non espressamente menzionate - dovrebbero farsi rientrare anche le modalità tecniche per l'accesso al Centro elaborazione dei dati, stante il loro carattere strumentale, e quindi anche l'orario in cui viene effettuato la richiesta di dati al predetto Centro elaborazione dati.

L'appellato si è costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.

DIRITTO

I. L'appello è fondato e va accolto.

I.1. In punto di diritto, la Sezione osserva che l'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dopo aver elencato al comma 1 i documenti per i quali è escluso in ogni caso il diritto di accesso (quelli coperti da segreto di stato ai sensi dell'art. 12 della l. 24 ottobre 1977, n. 801; quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto - l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento), al secondo comma conteneva l'autorizzazione al Governo ad emanare (entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge), ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (lett. a); la politica monetaria e valutaria (lett. b); l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (lett. c); la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Il quinto comma dell'art. in esame, poi, stabilisce che restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della l. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

Il predetto art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della l. 10 ottobre 1986, n. 668, consente (comma 2) l'accesso ai dati e alle informazioni conservate negli archivi automatizzati del Centro elaborazioni dati presso il Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzate ai sensi del successivo art. 11, precisando al comma 3 che "l'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale".

Per effetto del rinvio contenuto dal ricordato quinto comma dell'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si evince che le informazioni, le notizie e i dati raccolti dal Centro Elaborazione Dati presso il Ministero dell'Interno rientrano nell'ambito dei documenti esclusi dal diritto di accesso, trattandosi di elementi strumentali all'esclusivo esercizio della funzione di pubblica sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità: ciò, per un verso, giustifica la previsione legislativa di consentire l'accesso solo ad alcune categoria di persone (ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e dei servizi segreti ovvero alle persone appositamente autorizzate) e, per altro verso, trova conferma non solo nel già ricordato comma 2 del predetto art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, che consente l'accesso all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso, nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale, ma soprattutto nella previsione del successivo terzo comma che vieta ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a (classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia).

I.2. Sulla base di tale substrato normativo, la Sezione è dell'avviso che correttamente l'Amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti dal signor L. Ciro, invocando correttamente, tra l'altro, proprio il quinto comma dell'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che, come accennato, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 9 della l. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dalla l. 10 ottobre 1996, n. 668.

Invero il dato richiesto, vale a dire l'indicazione dell'ora in cui ufficiali o agenti della polizia giudiziaria abbiano chiesto dati e/o informazioni sulla persona dell'appellato, rientra nell'ambito delle notizie comunque inserite nel Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'Interno, come sopra accennato, e per ciò stesso sottratte al diritto di accesso, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno direttamente o indirettamente incidenti sull'effettiva sicurezza pubblica ovvero sull'attività di prevenzione e repressione della criminalità, valutazione concreta - da svolgere caso per caso - che il legislatore, con giudizio non irrazionale, né arbitrario, in relazione agli interessi pubblici coinvolti, ha inteso sottrarre alla pubblica amministrazione.

Diversamente da quanto opinato dai primi giudici, il fatto che i dati richiesti dall'appellato non risultino espressamente sottratti all'accesso non costituisce affatto prova della loro ostensibilità: né ciò incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'appellato, così come da questi prospettato, essendo - come visto - espressamente previsto che ai dati contenuti nel Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'Interno possa accedere l'autorità giudiziaria, ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso, nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

III. In conclusione, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal signor Ciro L.

La peculiarità della questione induce la Sezione a dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza n. 574 del 21 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal signor Ciro L.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.