Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 ottobre 2004, n. 6462

FATTO E DIRITTO

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia il sig. B. Maurizio, dipendente del Ministero dei trasporti, e sospeso cautelarmente dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale per alcuni reati commessi in ambito non lavorativo, ha impugnato il provvedimento 20.2.1998 del responsabile dell'Ufficio Disciplina del Ministero (Direzione generale M.T.C.T.) che, statuendo la sua riammissione in servizio in esecuzione della ordinanza dello stesso TAR che sospendeva la sospensione cautelare, ha disposto il suo esonero "dalle mansioni che comportino contatti con l'utenza e dalla effettuazione di operazioni tecniche e dagli esami per il rilascio della patente di guida".

Il TAR adito con la sentenza in epigrafe indicato ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondata e assorbente la censura relativa al mancato avviso di inizio del procedimento.

Con il presente atto di appello il Ministero dei trasporti e della navigazione censura la pronuncia del primo giudice sostenendo che nella fattispecie in esame non sussisteva l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990.

L'appello è fondato.

Giova intanto osservare che la disposizione oggetto di impugnativa, vale a dire l'esonero dalle mansioni comportanti contatti diretti con l'utenza, costituisce una clausola del provvedimento con il quale il Direttore generale della M.T.C.T. deliberava la riammissione in servizio del dipendente in conseguenza della sospensiva concessa dal TAR.

Orbene, poiché il provvedimento di riammissione - la cui adozione è conseguenza immediata e diretta dell'obbligo della Amministrazione di ottemperare alla ordinanza cautelare del TAR - si configura per ciò stesso come atto doveroso e necessariamente vincolato nel suo contenuto dispositivo, deve ritenersi che l'Amministrazione stessa non fosse tenuta agli adempimenti di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. E ciò in linea con l'orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di atti vincolati e che non richiedono un accertamento dei presupposti di fatto, non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento.

Si aggiunga che nel caso in esame, poiché l'Amministrazione era tenuta a prestare immediata ottemperanza alla ordinanza del TAR senza alcuna dilazione - stante che l'effetto della riammissione in servizio scaturiva direttamente dalla ordinanza stessa - debbono ritenersi sussistenti anche le ragioni di urgenza e celerità che, a norma del citato art. 7, giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

È bensì vero che nella fattispecie l'esigenza di partecipazione al procedimento viene sostenuta con esclusivo riferimento alla clausola del provvedimento con la quale sono state stabilite le modalità della riassunzione in servizio del dipendente, venuta meno la sospensione cautelare. Ma siffatta esigenza, che connota un aspetto del provvedimento del tutto secondario rispetto alla determinazione di riammettere in servizio il dipendente, deve ritenersi necessariamente recessiva tenuto conto del carattere necessitato del provvedimento stesso e delle particolari ragioni di celerità da esso sottesa.

In ogni caso non può sottacersi che la disposizione con cui il dipendente, pur riammesso in servizio, è stato destinato allo svolgimento di mansioni che non comportino "contatti con l'utenza" rientra nella potestà di organizzazione interna dell'Amministrazione alla quale compete di assegnare le funzioni nei limiti della inerenza alla qualifica, potendo il dipendente solo opporsi alla assegnazione di mansioni inferiori a quelle della qualifica rivestita.

Per le considerazioni che precedono l'appello del Ministero deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal dipendente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.