Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I ter
Sentenza 11 ottobre 2004, n. 10661

FATTO

Con il gravame in esame i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2004, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Priocca, e gli altri atti preparatori e in particolare, le note della Prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, che hanno dichiarato l'avvenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di consigliere comunale; tali effetti sanzionatori fanno seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1253/2003, passata in giudicato il 6 ottobre 2003, che ha condannato gli stessi, per il rilascio di una concessione edilizia non assentibile, alla pena di anni uno (il primo) e di mesi 8 (il secondo) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con sospensione condizionale della pena stessa.

Avverso tali provvedimenti si sostengono i seguenti motivi di gravame:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, in quanto le note della Prefettura del 2 e 3 dicembre 2003, con cui si dichiara la decadenza dei ricorrenti e si preannuncia la emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale, non tengono conto del fatto che agli stessi era stata concessa la sospensione condizionale della pena;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 163, 164 e 166 c.p. ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, perché la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 166 c.p. si estende anche alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conseguente venir meno dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche e di scioglimento del Consiglio comunale, impugnati con il presente gravame.

In caso diverso, si dovrebbe illegittimamente affermare che sia intervenuta una deroga tacita ad una norma di diritto penale, in senso sfavorevole al reo, dato che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento per l'accesso posti di lavoro pubblici o privati"; inoltre, una tale interpretazione determinerebbe la illegittimità costituzionale delle citate norme del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. e al disposto della l. n. 19/1990.

L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.

DIRITTO

Il gravame (a prescindere dall'accertamento della sua tardività rispetto ai provvedimenti lesivi, costituiti dalle note della prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, delle quali i ricorrenti hanno avuto conoscenza nell'immediato, come si evince dall'ordine del giorno dei verbali 2 e 3 del 15 gennaio 2004, la cui convocazione è stata sicuramente loro comunicata) deve ritenersi infondato.

La questione oggetto delle censure del presente gravame è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 luglio 1991, riferita all'allora vigente art. 6 del d.P.R. n. 570/1960, peraltro analogo, nel suo contenuto, all'art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, oggetto del presente gravame.

Tale motivazione, che viene qui richiamata, travolge tutte le censure proposte.

Al riguardo, era stata prospettata la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., del d.P.R. n. 570/1990, che stabiliva la ineleggibilità alla carica di sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per disparità di trattamento rispetto ad altre cariche pubbliche elettive.

La questione è stata ritenuta infondata in quanto chi si trova in siffatta condizione viene ad essere colpito da una vera e propria incapacità legale ad assumere (o a mantenere) l'ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto in seguito a riabilitazione, trattandosi di una legge speciale che si riferisce ad una carica pubblica disciplinata in modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti per la eleggibilità ad altre assemblee.

La normativa concernente il sindaco è risalente nel tempo e il suo contenuto restrittivo riproduce pressoché letteralmente i precedenti testi legislativi, fin dal r.d. 4 febbraio 1915, n. 148.

Resta, pertanto, confermato il carattere assolutamente speciale di tale normativa che costituisce l'eccezione alla regola generale la cui ragione va ricercata nelle caratteristiche particolari che contraddistinguono la carica di sindaco, al quale sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale ente di autonomia locale, ma anche ulteriori funzioni di competenza statale, nell'esercizio delle quali agisce come ufficiale di governo, e altre attribuite da leggi speciali, risultando, così, titolare di poteri che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività e sugli interessi primari della comunità locale.

Per l'importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti e delle funzioni esercitate, non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta operata dal legislatore di mantenere tale disciplina particolare, nonostante sia stata effettuata una revisione "liberalizzatrice" in materia, tra cui la l. n. 19/1990 che, con l'art. 4, ha sostituito l'art. 166 del c.p.

Tali considerazioni portano ad affermare la non ravvisabilità di alcuna violazione dell'art. 3 e neppure dell'art. 51 Cost., posto che i requisiti in positivo o in negativo, per la eleggibilità o per la permanenza in carica, non possono ritenersi incostituzionali in rapporto alle diverse cariche, allorché rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenuti in limiti razionali, come nel caso in esame.

Il carattere speciale della normativa, così come affermato dalla Corte costituzionale, la cui motivazione si condivide, si estende, ovviamente, anche alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nel senso che la sua sospensione, per effetto della sospensione condizionale dalla pena, non opera nei confronti di chi ricopre la carica di sindaco, la cui decadenza rende legittimo anche il successivo decreto di scioglimento del Capo dello Stato.

L'effetto della sospensione delle pene accessorie, che discende dalla nuova formulazione dell'art. 166, non incide invero sugli effetti della norma speciale in tema di ineleggibilità e decadenza degli Enti locali, in cui rileva il solo dato della condanna, quale condizione ostativa all'assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di irrogazione ed esecuzione della pena.

Lo scioglimento del consiglio comunale per decadenza del sindaco rende irrilevante l'esame del provvedimento di decadenza dell'altro ricorrente, consigliere comunale.

Il gravame va, pertanto, respinto, perché infondato.

Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. I ter respinge il ricorso n. 2331/04, meglio specificato in epigrafe e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.