Tribunale di Roma
Sezione III civile
Sentenza 7 giugno 2004, n. 17791
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2000 per l'udienza fissa del 16 giugno 2000, C.S. conveniva in giudizio l'Udeur, chiedendo dichiararsi illegittima l'esclusione dell'attore dalla lista elettorale depositata il 10 marzo 2000 e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, pari alle spese sostenute per la propria candidatura (Lire 360.000.000) e ad ulteriore importo per i "danni conseguenti l'esclusione del candidato" (Lire 150.000.000, in via equitativa).
Narrava che in data 15 dicembre 1999 era stato presentato, su proposta dell'onorevole V.V., al segretario di Roma dell'associazione, F.R., per essere candidato in occasione delle elezioni amministrative regionali del 16 aprile 2000; che in data 21 dicembre 1999 egli era stato quindi invitato ad una c.d. convention e in tale sede gli era stata assicurata la inclusione nella lista dei candidati; che, pertanto, per due mesi egli si era impegnato nella propria campagna elettorale, mediante un apposito comitato, essendo stata ingenerata nell'istante una legittima aspettativa di inclusione nella lista; che egli aveva sostenuto spese per il personale, per gli incontri con gli elettori presso una discoteca di Ostia, per volantini, gadgets, manifesti, ecc., spendendo la somma di Lire 360.000.000; che, tuttavia, il 9 marzo 2000, a poche ore dalla presentazione della lista, il senatore R. gli aveva comunicato che, in ragione di una non meglio precisata "situazione giudiziaria", egli non sarebbe stato candidato; che, viceversa, già nei giorni 10 e 11 marzo 2000 egli aveva inviato raccomandate, provando che il casellario giudiziale non riportava alcunché; che egli aveva presentato ricorso il 27 marzo 2000 per provvedimento di urgenza, ma i funzionari del partito avevano rifiutato di accettare l'atto.
All'udienza di prima comparizione del 20 giugno 2000 si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande. Sosteneva che lo statuto dell'associazione prevedeva come la selezione dei candidati per le elezioni amministrative regionali fosse competenza esclusiva del segretario politico nazionale, d'intesa con quello regionale e con gli organismi collegiali regionali, risultando ciò dagli artt. 10 e 15; che l'attore non aveva ricevuto nessuna proposta dal segretario politico nazionale o regionale del Lazio; che nulla rilevava la presunta proposta o promessa dei senatori V. e R.; che l'attore non poteva pretendere alcunché, avendo affrontato i costi prima della formalizzazione della sua candidatura; che lo S. non aveva sottoscritto, inoltre, il modulo di candidature per le elezioni in questione; che la lista ufficiale era soltanto quella deliberata dal comitato regionale del Lazio; che, in ogni caso, la somma pretesa era esorbitante, tenuto conto che l'onere della campagna elettorale grava sempre sul candidato, il quale si assume l'alea del risultato.
Alla prima udienza di trattazione del 9 gennaio 2001 l'attore chiedeva il termine di cui all'art. 184 c.p.c.
Nel corso del giudizio venivano depositati documenti, assunta la prova testimoniale, ma non l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, non comparso.
Il 20 febbraio 2002 si costituiva nuovo difensore dell'attore ed il 31 marzo 2003 ulteriore nuovo difensore.
Quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche; entrambe le parti depositavano le prime, mentre la seconda veniva depositata soltanto dalla convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di fatto, le risultanze istruttorie hanno confermato (teste M., udienza 3 dicembre 2001; mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.) la circostanza secondo cui, durante un incontro a Roma in data 21 dicembre 1999, al quale era presente sia l'attore, sia il senatore R., "quest'ultimo disse allo S. che sarebbe stato inserito nelle liste dei candidati".
La stessa teste ha, altresì, dichiarato di avere organizzato una festa nei primi giorni di marzo 2000, aggiungendo: "invitai anche il sen. R., allo scopo di fargli conoscere il nostro staff".
Infine, la teste ha affermato che "alcuni giorni dopo, vi fu una telefonata personale del R. ... gli disse che non era stato incluso nella lista elettorale dei candidati".
Costituiscono, inoltre, circostanze incontestate che lo S., dopo l'incontro del 21 dicembre 1999, ha presentato agli elettori la sua candidatura, effettuando feste, incontri, ecc., in una parola svolgendo la propria campagna elettorale; e che F.R. era il segretario politico di Roma dell'Udeur.
2. La domanda di accertamento del diritto soggettivo dell'attore ad essere incluso nella lista elettorale depositata il 10 marzo 2000 per l'Udeur, e della illegittimità dell'esclusione dell'attore dalla lista, non merita accoglimento.
Invero, non esisteva un obbligo giuridico dell'associazione né, a fronte di esso, il diritto soggettivo dello S. ad essere inserito nella lista dei candidati per l'Udeur alle elezioni amministrative regionali del 2000: nessun accordo in tal senso, che avrebbe dovuto pervenire dal legale rappresentante dell'associazione o da soggetto dal medesimo incaricato, è stato, infatti, provato.
Va, dunque, escluso che l'attore potesse vantare nei confronti dell'Udeur la pretesa ad essere inserito nella lista elettorale, derivante da contratto.
3. L'attore lamenta, tuttavia, anche la lesione della propria aspettativa ad essere candidato alle elezioni: invero, egli si duole - come emerge dal complessivo contenuto dell'atto di citazione - non tanto della lesione di un diritto soggettivo ad essere incluso nella lista, quanto di essere stato indotto a credere ragionevolmente in tale inclusione, poi negata.
L'attore, dunque, individua la sua posizione meritevole di tutela risarcitoria nell'affidamento, che è stato in lui creato in forza della dichiarazione di inclusione nella lista elettorale - la quale, come risulta da fatto notorio, si presenta formalmente il mese prima delle elezioni, laddove la campagna elettorale inizia svariati mesi in anticipo - rivoltagli a dicembre 1999 dal R., nonché nella mancanza di qualsiasi smentita nei mesi successivi, sino, infine, alla presenza di questi alla festa organizzata a marzo 2000 dal comitato elettorale dello S., proprio al fine di presentare al R. lo staff elettorale.
Tutte circostanze dimostrate mediante la prova testimoniale assunta e confermate dalla mancata risposta all'interpello; ed a fronte delle quali resta, poi, irrilevante che lo statuto dell'associazione rimetta l'attuazione della "linea politica" del partito al segretario politico nazionale (art. 10 st.) ed al comitato regionale nella regione (art. 15), o che lo S. non abbia sottoscritto il modulo formale per la candidatura a marzo 2000.
Orbene, la formazione delle liste dei candidati, ad opera di partiti, rientra nei poteri decisionali dell'associazione, onde deve escludersi ex ante la titolarità di un diritto alla candidatura in capo all'associato, la cui posizione giuridica è riconducibile alla mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza giuridica.
Quando, però, la candidatura sia stata promessa da un organo dell'associazione, che, in una situazione di indizi univoci e concordanti agisca per conto di quella, in tal modo suscitando nell'associato il legittimo affidamento, protrattosi nel tempo, circa la presentazione della sua candidatura, allora è configurabile il diritto al risarcimento del danno per la lesione dell'aspettativa, essendo ormai l'associato in una posizione giuridica tale da presumere fondatamente di essere candidato.
Come è stato affermato dalla Corte Suprema (fra le tante, Cass. 18 luglio 2003, n. 11246), la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.
Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva tutti gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresti tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato. Il giudizio di meritevolezza di tutela della posizione del danneggiato è già compiuto dal legislatore quando essa coincida con un diritto soggettivo; negli altri casi, dovrà essere effettuata dal giudice con riferimento alla considerazione che l'ordinamento fa di quell'interesse.
L'affidamento è una posizione meritevole di tutela secondo l'ordinamento, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo contrattuale in tal senso, come emerge dalle norme in tema di responsabilità precontrattuale, dai principi consolidati in tema di apparenza del diritto ed, in genere, di tutela del terzo in buona fede (cfr. art. 1415 c.c.), per cui la sua lesione può dar luogo alla tutela risarcitoria, in presenza di tutti gli altri elementi previsti dall'art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, è provata la condotta che ha creato l'affidamento, come pure la lesione di questo.
Con riguardo ai danni risarcibili per lesione dell'aspettativa in questione, sussiste il diritto al ristoro dei danni patrimoniali, consistenti nelle spese affrontate per la candidatura (non è stato chiesto, invece, il danno patrimoniale per la perdita degli eventuali futuri redditi, né offerta la prova che lo S. avesse una sia pur minima probabilità di venire eletto): infatti, l'attore ha provato di avere incaricato la società di servizi Joy Group Production s.r.l. di curare la sua campagna elettorale. Sussiste il nesso causale con la condotta della convenuta, dato che, qualora lo S. non fosse stato indotto a ritenere che sarebbe stato candidato, egli non avrebbe sostenuto tali spese.
La fattura, prodotta dall'attore, pur non costituendo prova piena dell'assunto, può costituire il parametro per la liquidazione equitativa del danno, in una con i costi medi delle attività elettorali dal medesimo svolte, danno che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si ritiene di determinare nella misura di Euro 100.000,00, ai valori attuali e già comprensivo della mancata tempestiva disponibilità del denaro.
Nessun altro danno è stato specificamente richiesto, né provato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'UDEUR al risarcimento del danno in favore di S.C., liquidato in Euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate d'ufficio in Euro 400,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari.