Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 8 novembre 2004, n. 5633

FATTO

La ricorrente, avendo partecipato al pubblico concorso per titoli ed esami indetto dall'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda per la copertura di n. 2 posti di personale sanitario di primo livello dirigenziale per la disciplina di Neurologia, avendo in particolare sostenuto la prova scritta del suddetto concorso ma non essendo stata ammessa alle successive prove concorsuali per valutazione insufficiente della prova scritta medesima, impugna gli atti relativi al concorso stesso chiedendone l'annullamento in quanto ritenuti affetti da numerosi vizi di legittimità.

In particolare nel ricorso introduttivo si evidenzia il vizio di violazione di legge per difetto di motivazione, dal momento che la valutazione di insufficienza della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è espressa soltanto attraverso l'attribuzione di un voto numerico e per altro attraverso la sola enunciazione del voto finale complessivo e non di quello attribuito da ciascun commissario.

Attraverso i motivi aggiunti vengono poi evidenziati gli ulteriori vizi di legittimità:

- mancata predeterminazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri da seguire nella valutazione delle singole prove;

- nomina del segretario della Commissione da parte del Direttore amministrativo, affetta quindi da incompetenza in quanto la stessa spettava al Direttore Generale;

- violazione delle procedure previste per la nomina degli altri componenti della Commissione;

- mancata verbalizzazione degli orari di inizio e fine delle correzioni;

- mancata verbalizzazione delle prove orali.

L'Azienda Ospedaliera si è costituita sostenendo la legittimità del proprio operato e contrastando le singole censure mosse dalla ricorrente.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 30 settembre 2004, relatore il dott. Riccardo Giani, e sentiti i difensori delle parti, la stessa veniva trattenuta indecisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la dott.ssa B. contesta la propria esclusione dalle successive fasi del concorso ritenendo illegittima la valutazione della prova scritta espressa esclusivamente in termini numerici.

La censura è fondata.

In fatto il Collegio evidenzia che:

- la valutazione dell'elaborato scritto della ricorrente è espressa attraverso l'attribuzione di punti 16 (su trenta), la precisazione che trattasi di voto insufficiente e la conseguente statuizione di non ammissione alla prova pratica;

- i parametri di valutazione predeterminati dalla Commissione sono indicati come "attinenza al tema" e "attualità e validità scientifica dell'esposizione";

- è pacifica la carenza sugli elaborati di segni di correzione (cfr. memoria difensiva dell'Amministrazione resistente pag. 6).

In presenze dei ricordati elementi fattuali il Collegio non può che richiamare l'orientamento anche recentemente espresso da questo Tribunale, nel senso della insufficienza della sola valutazione numerica ad assolvere l'obbligo di motivazione che è imposto dall'art. 3 l. 241 del 1990 all'Amministrazione, costituendo il punteggio numerico esternazione del risultato e non già motivazione del giudizio valutativo (TAR Lombardia, Sez. I, sent. 103/2004) e non potendo dallo stesso evincersi il percorso logico che la Commissione ha seguito ai fini della valutazione (TAR Lombardia, Sez. II, sent. 3176/2004). Ciò assume particolare valore a fronte di una predeterminazione dei criteri di valutazione assai generica e poco rigorosa e in assenza di segni di correzione sugli elaborati. Si aggiunga che, in presenza di tre soli concorrenti, non possono neppure essere invocate ragioni di speditezza ed efficienza delle operazioni concorsuali, potendo le stesse ben essere assicurate garantendo congiuntamente il pieno rispetto dei principi di trasparenza e intelligibilità dell'azione amministrativa.

2. Attraverso i motivi aggiunti parte ricorrente evidenzia la illegittimità della nomina del segretario della Commissione operata dal Direttore amministrativo e non dal Direttore Generale.

La censura è fondata.

In fatto è da evidenziarsi che con la deliberazione del Direttore Generale n. 1180 del 1° settembre 1999 l'Azienda Ospedaliera aveva provveduto alla nomina della Commissione, ivi compresa anche la nomina del Segretario della stessa. Con successiva disposizione del Direttore amministrativo del 13 dicembre 2001 si stabilisce quindi di sostituire il funzionario precedentemente nominato quale Segretario, richiamando il precedente provvedimento assunto dal Direttore Generale.

Osserva il Collegio che l'art. 25 d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è chiaro nel disporre che la Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della USL o dell'Azienda Ospedaliera nonché nel precisare che della Commissione fa parte anche il Segretario. Dal che deve trarsi la palese illegittimità dell'atto di nomina del Segretario, in sostituzione, effettuata dal Direttore amministrativo. Né può accogliersi la prospettazione dell'Azienda Ospedaliera secondo la quale il Direttore amministrativo avrebbe agito quale sostituto del Direttore Generale assente, secondo la previsione dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 502/1992. Infatti in tale prospettiva il Direttore amministrativo avrebbe dovuto esplicitare, nell'atto, il suo agire quale vicario del Direttore Generale, per assenza o impedimento dello stesso, trattandosi del presupposto del legittimo esercizio del potere. Ma di ciò non vi è traccia alcuna nella determinazione del 13 dicembre 2001, che risulta conseguentemente assunta da organo incompetente.

3. Dalla fondatezza dei sopraesposti motivi discende l'accoglimento del ricorso, potendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze di parte ricorrente.

4. Dall'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.500,00 oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.