Commissione tributaria regionale di Bari
Sezione distaccata di Foggia
Sentenza 19 novembre 2004, n. 98

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv.ssa R.T. proponeva ricorso avverso il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Foggia con il quale veniva rigettata la sua istanza di rimborso dell'imposta Irap, chiedendo contestualmente la declaratoria di nullità di tale provvedimento e la condanna dell'Amministrazione al rimborso della somma di Euro 1.037,00 oltre interessi e svalutazione come per legge.

La ricorrente sosteneva l'errore operato dall'Ufficio dal momento che non si avvaleva di alcuna autonoma organizzazione, nonché la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 richiamando la sentenza della Corte costituzionale 156/2001, la quale da un lato ha salvato l'impianto istitutivo dell'Irap perché immune da vizi sotto il profilo costituzionale, ma ha incrinato la costruzione di una imposta di applicazione generalizzata per tutti i percettori di redditi da impresa, artistici e professionali. La Corte ha ribadito che l'Irap non è una imposta sul reddito, bensì una imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dall'«Attività autonomamente organizzata». Quindi, nel caso di attività professionale svolta in assenza di organizzazione il cui accertamento in mancanza di specifiche disposizioni normative costituisce una questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta. Il significato da dare alla locuzione attività autonomamente organizzata è secondo la ricorrente la capacità autonoma dell'organizzazione di produrre reddito distinta dal lavoro del titolare di redditi di impresa, artistici o professionali, anche se a lui asservita.

In ordine poi alla organizzazione, l'indagine deve riguardare il mero fatto e non può ridursi al numero dei dipendenti più o meno elevato, all'ausilio di sistemi informatici più o meno sofisticati, ed ancor meno alle dimensioni dello studio, ma deve rappresentare in maniera apprezzabile un fattore di produzione distinto dal lavoro del professionista, anche se funzionale ad esso. Evidenziava, infine, che nel caso di specie trattavasi di libero professionista che svolge da solo senza collaboratori la sua attività in un locale in fitto e con il solo uso di un fax e di un computer, come facilmente evincibile dalla dichiarazione dei redditi presentata negli anni precedenti e mai contestata.

Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che l'Irap è una imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata, e che riconosce, in tale valore aggiunto direttamente connesso all'elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva. Unica eccezione alla soggettività Irap, a parere dell'Amministrazione, andrebbe ricercata in quelle attività, che pur potendosi ricondurre astrattamente all'esercizio di impresa, di arti o professioni sono tuttavia esercitate come attività occasionali a contenuto intrinsecamente artistico o professionale, svolte dai collaboratori coordinati e continuativi. Poiché l'attività svolta dalla ricorrente non è occasionale anche se svolta con scarsi beni strumentali e senza l'ausilio di collaboratori, la stessa, sempre secondo l'Amministrazione, avrebbe posto in essere una attività che realizza il presupposto del tributo, dal momento che la capacità di ottenere credito e di procurarsi una clientela sarebbero sufficienti a concretizzare l'attività propriamente lavorativa; per questi motivi chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Con sentenza 270/2003 la Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso compensando le spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, che qui si ha per conosciuto e riportato, l'Agenzia delle entrate ribadendo le tesi già sostenute in primo grado e, richiamando alcune sentenze ad essa favorevoli, ha richiesto la riforma della appellata sentenza.

Si è costituita l'Avv.ssa T. depositando controdeduzioni che qui si hanno per conosciute e riportate, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, infondato, merita rigetto.

La sentenza di primo grado, le cui complete e logiche motivazioni vengono fatte proprie da questo Collegio, non merita alcuna censura

Questo Collegio, preliminarmente, rileva che se il legislatore con il d.lgs. 446/1997 istitutivo dell'Irap avesse voluto che questa imposta colpisse tutte le attività dirette alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, non avrebbe certamente inserito all'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 137/1998 le parole «autonomamente organizzate» né avrebbe definito l'Irap una imposta reale la quale, come ben noto, è una imposta che colpisce la ricchezza per se stessa. Usando i termini sopra riportati il legislatore ha voluto in maniera inequivoca circoscrivere all'impresa - nella accezione civilistica di tale termine art. 2082 c.c. - e solo ad essa l'assoggettabilità all'Irap.

Il nostro legislatore ha distinto nettamente l'impresa dal lavoro autonomo, tanto è che il codice civile regolamenta l'impresa al titolo secondo (artt. 2080 ss.) ed il lavoro autonomo al titolo terzo (artt. 2222 ss.), stabilendo poi all'art. 2238 che solo nel caso in cui l'esercizio della professione costituisce elemento di una «attività organizzata in forma di impresa si applicano anche le disposizioni del titolo secondo».

Sempre il codice civile opera una distinzione nell'ambito del lavoro autonomo per quel che attiene le professioni intellettuali.

Ad avviso di questo collegio l'attività del professionista intellettuale non può mai essere considerata come "impresa" né trasformarsi in attività "autonomamente organizzata" con la conseguenza che non può costituire il presupposto impositivo dell'Irap, che sussiste solo quando l'attività faccia capo ad una struttura diversa di tipo imprenditoriale dove la creazione del reddito è data dal concorso del lavoratore autonomo con altri fattori produttivi.

Nel caso delle attività professionali tipiche per l'esercizio delle quali è necessario il superamento di uno specifico esame di abilitazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi, l'attività di detti professionisti non può essere soggetta a Irap a prescindere dalle dimensioni dello studio e dalla presenza di dipendenti. L'organizzazione può essere qualificata come autonoma, infatti, solo nel caso in cui sia in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione da quella dell'organizzatore e cioè a dire ogni qual volta la medesima organizzazione potrà svilupparsi in assenza del lavoratore autonomo.

Questo Collegio, facendo proprio l'orientamento prevalente dei giudici tributari, tanto di primo che di secondo grado, ritiene che non si realizzi il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) nel caso come quello in oggetto, stante la evidente e certa infungibilità della prestazione del professionista; ne consegue, pertanto, che, a prescindere dalle dimensioni della struttura organizzativa tramite la quale gli stessi operano, detti professionisti non sono mai soggetti ad Irap così come affermato dalla stessa Corte costituzionale che ha sostanzialmente accolto il rilievo del Giudice a quo nella parte in cui osservava che per i professionisti non è prospettabile alcuna capacità contributiva reale espressa dallo studio professionale in sé, e disgiunta dalla capacità contributiva del professionista, proprio per l'attività personale dallo stesso svolta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, sull'appello proposto dalla Agenzia delle entrate ufficio di Foggia avverso la sentenza 270/2003 della Commissione tributaria provinciale di Foggia così provvede: «rigetta l'appello. Compensa tra le parti le spese di giudizio».