Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 28 febbraio 2005, n. 955

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la delibera 16 aprile 2004 con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca ha negato la proroga del secondo semestre di pratica forense, confermando una determinazione già annullata in sede giurisdizionale con sentenza n. 730 del 15 marzo 2004. Nelle more del giudizio il Consiglio, con delibera del 20 ottobre 2004, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del 9 giugno 2004, ha accolto l'istanza con riserva dell'esito del giudizio.

Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 101 del 1990 e dei principi enunciati nella citata sentenza. Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che la decisione di limitare a una udienza giornaliera la presenza del praticante non fosse stata revocata in dubbio da questo Tribunale, mentre a pag. 6 della sentenza era stato chiarito che "nessuna ulteriore disposizione consente di giungere alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell'Ordine di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza". Va soggiunto che, trattandosi di interpretazione delle norme, non è configurabile un onere di tempestiva impugnazione di tale delibera.

Né un fondamento normativo a tale limitazione può rinvenirsi nell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 101 del 1990, che prevede un potere di vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.