Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 1° aprile 2005, n. 378
FATTO
Con il ricorso menzionato in epigrafe, l'istante espone di aver partecipato alla selezione interna per titoli ed esami, volta a coprire un posto di istruttore direttivo amministrativo - area amministrativa, in categoria - D progressione economica D1, indetta dal Comune di Castel San Giorgio giusta determina n. 9 del 14.1.2002 del Responsabile Settore Segreteria (procedura alla quale aveva partecipato, oltre a lui, soltanto Capuano Daria); ma di non essere stato ammesso a sostenere la prova orale prevista dopo lo svolgimento della prova scritta, per essere stato il suo elaborato annullato in applicazione dell'art. 20, comma 9, del regolamento Comunale per la Disciplina delle procedure concorsuali, in quanto - a dire della Commissione esaminatrice - recante"inequivocabilmente segni di riconoscimento utili a poterne identificare l'autore" (ogni singolo foglio, in alto, era contrassegnato da un numero progressivo, da 1 a 13 - cfr. verbale n. 3 del 17.12.2004).
Notizia della non ammissione (conseguente al citato annullamento dell'elaborato) gli era stata data con la nota prot. n. 16956 del 17.12.2004 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice.
La procedura concorsuale risulta essere poi stata portata a compimento con la sottoposizione a prova orale dell'unica concorrente rimasta, e la successiva declaratoria di costei quale vincitrice.
Tanto esposto, il Cataldo impugna il provvedimento di annullamento del suo elaborato scritto, con la conseguente esclusione dalla selezione, nonché i successivi atti di questa, chiedendone l'annullamento per il seguente, articolato, motivo: violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 2, 3 e segg. l. 241/1990; art. 14 d.P.R. 478/1994; art. 20 Reg. Comunale per la Disciplina delle Procedure Concorsuali) - violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali - eccesso di potere (difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità). In sostanza il ricorrente sostiene, per un verso che la numerazione delle pagine di un elaborato concorsuale non è idonea a costituire - per giurisprudenza costante - un segno suscettibile di determinare il riconoscimento del candidato, e, per un altro verso che, essendosi attestata la Commissione esaminatrice su posizioni estremamente rigorose in tema di individuazione di segni di riconoscimento, allora anche l'elaborato dell'unica altra concorrente in lizza avrebbe dovuto essere annullato per la presenza di analoghi segni (consistenti in numerose cancellature, nell'uso di molteplici fogli di "brutta" scollegati dalla versione finale, e nell'approvazione di segni di croce) suscettibili di condurre all'identificazione del candidato.
Resistono il Comune di Castel San Giorgio e Capuano Daria, in particolare eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica impugnazione dell'art. 20, comma 9, del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Procedure Concorsuali (lesivo nella parte in cui demanda "al giudizio insindacabile della Commissione" ogni valutazione circa l'individuazione di segni di riconoscimento nelle prove di esame e circa l'esclusione di un candidato per tale motivo), e comunque deducendo l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
DIRITTO
Premesso che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in questione, riguardando questa una procedura concorsuale riservata a soli soggetti interni alla P.A., ma finalizzata alla progressione dall'area funzionale "C" alla diversa area funzionale "D" (cfr. Cass. SS.UU. n. 10183 del 26.5.2004; Cass. SS.UU. n. 15403 del 15.10.2003; T.A.R. Lazio n. 3756 del 4.5.2004);
Considerato che il ricorrente contesta la propria esclusione dalla prova scritta del concorso di cui all'epigrafe, disposta in quanto la Commissione esaminatrice ha ritenuto che la numerazione delle pagine sull'elaborato presentato fosse configurabile come segno di riconoscimento;
Considerato che la formulazione dell'art. 20, comma 9, del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Procedure Concorsuali non risulta ostativo alla proponibilità del ricorso, dovendosi essa interpretare non nel senso di una impossibilità di proporre impugnazione giurisdizionale contro le determinazioni della Commissione giudicatrice in tema di individuazione di segni di riconoscimento nelle prove scritte (una tale interpretazione sarebbe contra legem, ed in particolare contraria agli artt. 24 e 113 Cost.); bensì come competenza esclusiva della Commissione a prendere le necessarie determinazioni in proposito;
Considerato che nelle procedure concorsuali il principio dell'anonimato delle prove scritte non possa essere inteso in senso tanto rigoroso da invalidare ogni elaborato in cui sia astrattamente ipotizzabile la riconoscibilità del suo autore, poiché altrimenti non si potrebbe mai del tutto escludere la possibilità di riconoscere un candidato dalle modalità di stesura di uno scritto autografo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 1.10.2002, n. 5132; Cons. di Stato sez. V, n. 5098 del 26.9.2000; Cons. di Giust. Amministr. per la regione siciliana n. 433 del 6.11.2000; T.A.R. Campania-Salerno n. 1617 del 19.11.2003; T.A.R. Puglia-Lecce n. 1941 del 5.4.2000);
Considerato che la capacità di un segno a fungere da elemento di identificazione sussista piuttosto quando la particolarità riscontrata nell'elaborato assuma un carattere oggettivamente ed inequivocabilmente anomalo rispetto alle ordinarie forme di manifestazione del pensiero e di riproduzione dello stesso per iscritto (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 1208 del 29.9.1999; T.A.R. Campania-Salerno n. 1617 del 19.11.2003);
Considerato che la numerazione progressiva dei fogli di un documento composto di tredici facciate non integri gli estremi di un comportamento del concorrente chiaramente finalizzato a rendersi riconoscibile, potendo la descritta modalità essere ricondotta al fenomeno di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione di esso in forma scritta seguendo un naturale principio di ordine (cfr. sullo specifico punto T.A.R. Puglia-Bari n. 5415 dell'11.12.2001; T.A.R. Umbria n. 118 del 22.2.2001; T.A.R. Sicilia-Catania n. 1608 del 20.7.1994; T.A.R. Sicilia-Catania n. 306 del 5.5.1993), e del resto potendo un eventuale intento fraudolento essere perseguito (in un caso particolare come quello qui in discussione, in cui i concorrenti erano soltanto due) con iniziative più semplici e meno appariscenti;
Ritenuto che pertanto l'esclusione di Cataldo Fausto risulti illegittimamente disposta e debba essere annullata unitamente a tutti i successivi atti della procedura concorsuale emanati sul suo presupposto;
Ritenuto che l'annullamento dell'impugnato atto di esclusione comporti l'obbligo per l'amministrazione di procedere alla valutazione della prova scritta presentata dal ricorrente, nonostante che sia ormai venuto meno l'anonimato degli elaborati, poiché altrimenti il candidato illegittimamente escluso non avrebbe una piena tutela giurisdizionale (pur garantita dalla carta costituzionale) contro atti del tipo in questione, i quali, comunque, nonostante il loro annullamento finirebbero con il produrre una inevitabile ed insopprimibile lesione della pretesa sostanziale azionata in giudizio;
Ritenuto, nel contempo, che il bilanciamento delle contrapposte esigenze (derivanti dal principio di difesa giurisdizionale degli interessi vantati dal candidato illegittimamente escluso e dal principio della "par condicio" rispetto agli altri concorrenti) imponga che la Commissione esaminatrice debba provvedere alla valutazione dell'elaborato (non più anonimo) mediante un'ampia ed analitica motivazione (non limitata alla mera enunciazione, numerica o sintetica, del risultato della prova), rendendo adeguato conto del giudizio espresso in senso assoluto e comparativo (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836 del 19.12.2000);
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e vadano poste a carico dell'Amministrazione intimata e della controinteressata, in solido tra loro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno - 2a Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto da Cataldo Fausto, lo accoglie, e, per l'effetto, così provvede:
a) annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente, nonché tutti i conseguenti atti della procedura concorsuale su questo fondati, con necessità di rinnovazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
b) condanna il Comune di Castel San Giorgio e Capuano Daria, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 70,00 per esborsi; Euro 430,00 per diritti; Euro 1.000,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.