Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 26 aprile 2005, n. 1872

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente, segretario comunale capo, titolare della segreteria del Comune di Casale M.mo, ha chiesto l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Pisa, n. 872/Sett. I Sez. II del 23 maggio 1996, con cui è stato disposto il suo trasferimento d'ufficio dal Comune di Chianni al Comune di Casale M.mo.

Con il primo motivo di ricorso l'interessato lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della l. n. 604/1962, dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, essendosi basato il trasferimento disposto nei suoi confronti su una normativa - l'art. 28 della l. n. 604/1962 - che non prevede tale forma di trasferimento.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che anche qualora si dovesse ritenere astrattamente possibile, ai sensi della l. n. 604/1962, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un Segretario comunale, detto trasferimento, tuttavia, potrebbe essere - per giurisprudenza costante - disposto solo ove il comportamento del segretario si fosse risolto in un vero e proprio disservizio dello stesso, il che nella specie non è riscontrabile.

Il provvedimento impugnato, inoltre, è affetto da grave vizio di motivazione, non dandosi conto delle ragioni che avrebbero indotto il Prefetto a ritenere che l'attività del ricorrente integrasse una grave violazione dei doveri del proprio ufficio.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della l. n. 604/1962, nonché, in particolare, la violazione dei principi in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, e l'eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dall'Amministrazione prefettizia senza che sia stato consentito al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo e di controdedurre sulla propria posizione.

Lamenta, infine, il ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, che qualora l'Amministrazione avesse inteso trasferirlo per "esigenze di servizio" avrebbe dovuto valutare le esigenze familiari del ricorrente nonché l'eventuale disagio dello stesso a raggiungere la nuova sede, dando conto nel provvedimento di trasferimento di tali valutazioni.

Il motivo di ricorso indicato sub 4) è fondato.

Come la giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di rilevare (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, 13 gennaio 1995, n. 12; TAR Basilicata, 7 dicembre 1999, n. 666), se è vero che, nell'ambito del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non valgono necessariamente tutti i principi e le garanzie vigenti per il procedimento disciplinare, stante la diversità degli istituti e degli interessi e obiettivi cui mirano, è pur vero che anche in questo tipo di procedimento sussiste un minimum di garanzie a tutela del dipendente che, in via generale e in mancanza di speciali ragioni, non possono essere omesse, tra le quali la comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata l. 241/1990.

Ciò in quanto il trasferimento per incompatibilità ambientale - che, come si è già evidenziato, non ha natura sanzionatoria né postula necessariamente un comportamento contrario ai doveri d'ufficio - è basato su una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti in riferimento al prestigio dell'ufficio e alla compatibilità dell'ulteriore permanenza del pubblico dipendente con la funzionalità e il normale andamento dell'ufficio stesso.

E l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati si fonda sull'esigenza di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far conoscere il proprio punto di vista all'Amministrazione, al fine di permettere a quest'ultima, nei procedimenti inerenti all'attività discrezionale, di meglio effettuare una ponderata comparazione degli interessi coinvolti, e di chiarire preventivamente, in contraddittorio con l'interessato, i fatti rilevanti da porre a fondamento del futuro provvedimento, limitando in tal modo il rischio di incorrere, all'atto dell'adozione del provvedimento finale, in travisamenti (cfr., TAR Liguria, sez. I, 27 maggio 1995, n. 176).

Affinché tale comunicazione non si risolva in un mero adempimento formale è peraltro necessario, perché la finalità sottesa alla previsione normativa sia raggiunta, che essa venga data con congruo anticipo rispetto all'adozione del provvedimento finale. Solo in tal modo, infatti, da un lato, l'interessato sarà posto effettivamente in grado di esercitare il proprio diritto di partecipazione procedimentale, dall'altro, potranno dirsi realmente rispettati i principi normativi di cui sopra.

Orbene, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento diretto al trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente è stata inviata a quest'ultimo tramite il Comune di Chianni in data 15 maggio 1996, ovvero solo una settimana prima della conclusione del procedimento con l'emanazione del decreto prefettizio impugnato: un lasso di tempo troppo breve perché l'interessato potesse effettivamente sviluppare un'attività partecipativa, soprattutto se si considera che non era stato preventivamente messo a conoscenza della circostanza che avrebbe avuto a disposizione un tempo così ristretto per produrre memorie e documenti, non essendogli stato assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento alcun termine a tal fine.

La fondatezza del motivo esaminato determina l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie il ricorso n. 2579/96, meglio indicato in epigrafe, e, per l'effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.