Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 3 maggio 2005, n. 9118
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.T. adiva il Giudice del lavoro del tribunale di Milano per sentir accertare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 14 giugno 1999 con la S.p.a. Poste Italiane, nonché l'instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato; chiedeva di conseguenza la condanna della società convenuta a riammetterlo al lavoro e a pagargli le retribuzioni perse a titolo di risarcimento del danno.
Esponeva in fatto che il contratto era stato stipulato sulla base dell'art. 8 del c.c.n.l. del 1994 e dei successivi accordi integrativi, sul dichiarato presupposto della sussistenza dei presupposti ivi previsti. La ricorrente affermava in particolare l'insussistenza della causale addotta dalla società e sosteneva che comunque la possibilità di stipulare contratti, introdotta dalla clausola collettiva, era stata ammessa solo fino al 30 aprile 1998.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accertava la nullità dell'apposizione del termine e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a pagarle le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine.
Avverso la sentenza proponeva appello la S.p.a. Poste Italiane. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata in data 14 febbraio 2002 la Corte d'appello di Milano, rigettava il gravame.
Premesso che il contratto era stato stipulato nell'ambito della previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che aggiunge alle tre ipotesi previste dall'art. 8 del c.c.n.l. quella delle esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, affermava che tale accordo, con riferimento all'ipotesi di cui sopra, si era posto al di fuori della previsione di cui all'art. 23 della legge 56/1987 che, affidando alla contrattazione collettiva l'iniziativa di introdurre nuove ipotesi di contratto a termine, intende tutelare non già qualsiasi esigenza eccezionale e imprevedibile che si presenti nella vita dell'azienda, ma solo quelle esigenze che vengono individuate in modo specifico dalle parti. Ed infatti l'accordo prevede genericamente un programma finalizzato ad una più elastica ed agevole disposizione delle risorse umane in occasione dell'attuazione del piano di trasformazione delle Poste italiane avvenuta nel febbraio 1998. Inoltre, ad avviso della Corte di merito, anche ammettendo che le previsioni dell'accordo rientrino nello spirito della legge, si dovrebbe comunque escludere la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, avendo le stesse parti valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo mediante la stipulazione dei cosiddetti accordi attuativi; infatti con l'accordo del 16 gennaio 1998 esse hanno differito il termine previsto dall'accordo , del 25 settembre 1997 dal gennaio 1998 al 30 aprile 1998, mentre con il successivo accordo del 27 aprile 1998 le parti hanno differito il termine solo per i contratti stipulati per le ferie, lasciando dunque immutata la data finale dei contratti collegati alla trasformazione della società. Né, ad avviso della Corte di merito, il verbale di riunione del 18 gennaio 2001, prodotto dalla società, può giustificare a posteriori l'uso del contratto a termine, sia perché le ipotesi di contratto a termine di cui alla legge 56/1987 devono essere individuate in via preventiva, sia perché, contrariamente a quanto sostiene la società, non risulta che le organizzazioni sindacali fossero d'accordo con le dichiarazioni in esso contenute.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.p.a. Poste Italiane basato su tre motivi. Resiste con controricorso M.T. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo d'impugnazione la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 1 e 2 della l. 230/1962 e 23 della l. 56/1987, nonché vizi di motivazione, contesta alla Corte di merito di aver erroneamente affermato che la sussistenza di un piano di ristrutturazione e di trasformazione aziendale di lungo periodo, inevitabilmente indeterminato nella sua effettiva durata temporale, non potrebbe costituire legittima causale per i contratti a termine, ancorché la contrattazione collettiva lo abbia espressamente qualificato come tale, in quanto sussisterebbero impliciti limiti sostanziali alla contrattazione collettiva in materia di contratti a termine, in base ai quali la stessa non potrebbe individuare liberamente le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale al contratto di lavoro subordinato. A conferma della censura parte ricorrente si riporta alla giurisprudenza secondo cui sono considerate insindacabili nel merito le scelte adottate dalla contrattazione collettiva in materia di contratti a termine, anche quando la clausola di assunzione a termine faccia riferimento a una causale di durata temporanea sebbene non precisamente determinabile in relazione al dies ad quem, rilevando conclusivamente che, ai sensi dell'art. 23 sopra citato, la contrattazione collettiva ha la facoltà di legittimare l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato per qualunque condizione di fatto anche di durata temporale indeterminata e senza che i poteri dello Stato possano sindacarne nel merito l'opportunità.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia un ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che si deve comunque escludere la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 atteso che le parti hanno valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed hanno stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Tale affermazione è basata su alcuni verbali sindacali, che non hanno peraltro dignità di contratto collettivo, che mentre davano atto della persistenza delle esigenze che, ai sensi del contratto collettivo, costituivano condizione legittimante il ricorso alle assunzioni a termine, avrebbero indicato altresì il periodo entro il quale sarebbe possibile procedere alle dette assunzioni. Sotto altro profilo la società ricorrente deduce che la decisione è viziata anche dal punto di vista ermeneutico atteso che nell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, stipulato in virtù dell'art. 23 della l. 56/1987, non era stato stabilito alcun termine di durata. In particolare la data del 31 gennaio 1998 indicata in tale accordo non stabilisce un limite di efficacia temporale della clausola integrativa dell'art. 8 del c.c.n.l. Non avrebbe infatti avuto alcun senso inserire un'integrazione contrattuale avente efficacia temporale di soli cinque mesi per un fenomeno che per ammissione delle stesse parti era in corso di attuazione. Il comportamento successivo delle parti conferma il suddetto assunto come risulta in particolare dalla riunione del 24 maggio 1999 nella quale le organizzazioni sindacali convenivano sul perdurare delle esigenze di ristrutturazione e rimodulazione dell'azienda e sollecitavano un più massiccio ricorso a assunzioni a termine. Sottolinea inoltre che in data 11 gennaio 2001 è stato sottoscritto un nuovo c.c.n.l. nel quale all'art. 25, avente ad oggetto il rapporto di lavoro a tempo determinato, le parti hanno pattuito che possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Infine con l'accordo del 18 gennaio 2001 le organizzazioni sindacali hanno definitivamente affermato che l'accordo del 25 settembre 1997 non è mai scaduto ed è pertanto tuttora in vigore.
Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria. Deduce che la sentenza impugnata non avrebbe rettamente utilizzato i criteri di interpretazione del contratto e in particolare il criterio testuale e il criterio teleologico. Infatti, anche a voler ammettere che il limite temporale costituisca un elemento necessario per la previsione in sede collettiva di nuove ipotesi di contratto a termine, il giudice avrebbe dovuto esaminare se tale limite temporale non fosse già contenuto nel testo del contratto collettivo nella parte in cui fa riferimento ad un processo che comporta la trasformazione della natura giuridica dell'ente, ed avrebbe potuto individuare tale limite nel momento dell'esaurimento del suddetto processo.
Osserva fra l'altro che gli accordi richiamati in sentenza non possono avere preminenza rispetto al contratto collettivo che costituisce sicuramente la norma primaria di carattere pattizio che regola la materia. La sentenza impugnata inoltre nella sua indagine ermeneutica non ha tenuto adeguatamente conto del comportamento complessivo delle parti.
I suddetti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, devono essere rigettati, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente affermato da questa Corte con la sentenza 14011/2004 (ed in parziale contrasto con le precedenti sentenze 18354/2003 e 995/2004), che l'art. 23 della l. 56/1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della l. 230/1962 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8-bis del d.l. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. 79/1983, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali a integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale stipulato anch'essa in data 25 settembre 1997 intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del c.c.n.l., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, "le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato". Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.
La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal d.l. 876/1977, convertito in l. 18/1978 (con le successive modificazioni di cui alle ll. 737/1978, 79/1983, di conversione del d.l. 117/1983, e 84/1986), mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativi all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente dell'organico normale dell'impresa.
Le riserva all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della l. 18/1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.
Peraltro sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della l. 230/1962, rimasta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, la legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, Sezioni unite, 13343/1993; Cassazione, 18354/2003) con l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art. 23 della l. 56/1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa delineato. Consegue a questo principio di diritto che l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cassazione 14011/2004).
In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra ricordato d.lgs. 368/2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente normativa di cui alla l. 230/1962. Non sono poi neppure applicabili ratione temporis le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art. 9 del d.l. 510/1996, convertito in l. 308/1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto".
In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23 della l. 56/1987 le parti sindacali ivi indicate hanno individuato quale nuova ipotesi di contratto a termine quella determinata da "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente" (Accordo sindacale 25 settembre 1997).
La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla l. 230/1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cassazione, 7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga, resta carico del datore di lavoro (Cassazione, 19695/2003, Cassazione 8532/2003, Cassazione 3843/2000).
Appare dunque parzialmente inesatta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nel punto in cui rinviene nel sistema delineato dalla legge la necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato e l'assunzione a termine, la norma contrattuale debba naturalmente avere, di per sé, un'efficacia temporale limitata, perché, come già rilevato, nella particolare fattispecie normativa l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre. E in tal senso va corretta la motivazione della sentenza, la quale resta comunque conforme a diritto, avendo ancorato, mediante specifica ragione motivazionale autonoma e autosufficiente, il termine di validità alle pattuizioni contrattuali e, più precisamente, ai termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998.
La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, statuito, sulla base di una motivata ragione alternativa comunque idonea a sorreggere il decisum di rigetto dell'impugnativa della S.p.a. Poste Italiane e, conseguentemente, di accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, che comunque la legittimità dei contratti a termine viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (nel cui ambito di tempo rientra la fattispecie contrattuale in contestazione), avendo le stesse parti sindacali valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Di conseguenza, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un "capo" di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che, come nella specie, sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni perché il ricorso debba essere respinto integralmente (Cassazione, 5149/2001).
Tanto precisato, si conferma che la Corte territoriale ha correttamente osservato che le parti collettive avevano fissato un limite di tempo alla facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla normativa di cui alla l. 230/1962 e la cennata statuizione non viene inficiata dal precedente errore di diritto per cui l'apposizione del termine medesimo sarebbe necessitata ex lege, poiché la disposizione normativa-sindacale viene considerata un motivo in più per conferire valore alla volontà delle parti, la quale viene in rilievo anche come elemento autonomo (così, con motivazione sostanzialmente analoga, Cassazione 19695/2003 e Cassazione 2866/2004). Conformemente con le sentenze da ultimo citate deve ritenersi che non sia ravvisabile la violazione di alcun canone ermeneutico nell'interpretazione della clausola contrattuale, avendo la Corte d'Appello rilevato che le parti avevano stipulato accordi attuativi dei quali quello in data 16 gennaio 1998 aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998, termine poi prorogato con successivi accordi fino a 30 aprile 1998, di talché l'assunzione a termine effettuata dopo il 30 aprile 1998 era priva di strumento derogatorio.
In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli accordi sindacali sopra citati si rileva che la motivazione addotta dal giudice dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. in quanto nell'interpretazione degli accordi sindacali succedutisi per introdurre la possibilità di una nuova ipotesi di contratto a termine ai sensi dell'art. 23 della l. 56/1987 - costituiti da: 1) il primo accordo in data 25 settembre 1997 per individuare la causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'Ente"); 2) il secondo accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre del 25 settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto fare ricorso alla cennata ipotesi di contratto a termine(fino al 31 gennaio 1998); 3) l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per prorogare la summenzionata data (sino al 30 aprile 1998); il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. Infatti nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cassazione, 12245/2003, Cassazione 12453/2003).
È comunque da rilevare che, in tema di interpretazione e di applicazione di contratti collettivi di diritto comune, la parte che intenda denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale e del comportamento inter partes operata da tale giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito della valutazione e sono perciò inammissibili in sede di legittimità (Cassazione 17993/2003). L'interpretazione della contrattazione collettiva è infatti riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente; sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice del merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (Cassazione, 12054/2003). In particolare le censure riguardanti la motivazione devono riferirsi all'oggettiva insufficienza di essa o alla contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente alla coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, non potendosi perciò ritenere idonea a integrare un valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cassazione, 8194/2001).
In ogni caso, per ricondurre alla fattispecie in esame i suddetti principi generali, la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure implicitamente, rispettato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, attribuendo così significato agli accordi attuativi con cui erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997 (che peraltro si riferiva espressamente alle esigenze conseguenti agli assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica dell'ente effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cassazione 2866/2004). Le censure contenute in ricorso non valgono ad inficiare la ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito: in particolare è da considerare inidoneo all'annullamento, della statuizione il richiamo all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.
Va ribadito, da ultimo, che non può essere certo ritenuto di alcun valore, ovvero di significato criptico o di individuazione indefinita, quanto pattuito in sede sindacale con accordi espressamente qualificati attuativi, e sicuramente integrativi, dell'accordo che prevedeva una nuova ipotesi di contratto a termine in forza della delega ai sensi dell'art. 23 della l. 56/1987.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla S.p.a. Poste Italiane deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.