Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 20 maggio 2005, n. 10605

PREMESSA IN FATTO

1. G.L. propone, con atto notificato il 25 maggio 2004, istanza, di regolamento preventivo della giurisdizione, in pendenza del giudizio promosso contro l'Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 4 dicembre 2003, per ottenere l'accertamento del diritto alla "fascia economica D/1" con decorrenza 1° marzo 2000 e la condanna alle differenze retributive, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Non ha svolto attività di resistenza l'Azienda ospedaliera.

2. La L. espone di essere dipendente dell'Azienda dal 29 febbraio 2000 con inquadramento nella categoria professionale D, profilo "collaboratore amministrativo", e di avere senza esito chiesto la progressione economica da D a D/1; che l'amministrazione datrice di lavoro, con la memoria di costituzione in giudizio, aveva sostenuto l'appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi della previsione di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, avendo ad oggetto questioni inerenti all'inquadramento del personale, tesi ribadita all'udienza di discussione del 25 febbraio 2004, dopo di che la causa era stata rinviata alla successiva udienza dell'8 giugno 2004 proprio per decidere della questione di giurisdizione.

3. Con l'istanza di regolamento preventivo si chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia inerente al rapporto di impiego con l'Azienda ospedaliera ed estranea alle "procedure concorsuali" di cui alla norma invocata dall'amministrazione.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

4. Premesso che la controversia è certamente relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, per cui deve farsi applicazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 (art. 69, comma 7, dello stesso testo normativo), rileva preliminarmente la Corte che il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità - personale non dirigente, stipulato il 7 aprile 1999 per il quadriennio 1998-2001, classifica il personale in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D (art. 13); sono previsti, nell'ambito della progressione interna nel sistema classificatorio, passaggi all'interno delle categorie B e D (art. 15); i passaggi all'interno di ciascuna categoria, tra profili di diverso livello economico, si dispone che vengano effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna, aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti prescritti (art. 17). Gli allegati provvedono poi a determinare le fasce retributive all'interno di ciascuna categoria.

L'Azienda aveva escluso la L. dalla partecipazione alla selezione, indetta con il bando in data 30 luglio 2000, per la progressione economica D/1.

5. Sulla base dei principi elaborati dalla Corte costituzionale (v., tra le altre, la sentenza 2/2001), queste Sezioni unite, in relazione alla riserva di giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici (art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001) hanno più volte chiarito che la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario o a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (v., in particolare, Cassazione, Sezioni unite, 3948/2004; v. anche: Cassazione, Sezioni unite, 15403/2003; 22278/2004).

6. In ragione di quanto rilevato in fatto, la fattispecie concreta è sicuramente riconducibile all'ipotesi sub D, siccome la controversia ha ad oggetto la pretesa, previa selezione di personale già in servizio, ad inquadramento, oltre tutto solo a fini economici, compreso nell'ambito della stessa area (o categoria).

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.

Si compensano interamente le spese del giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio.