Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 23 giugno 2005, n. 13446
La Corte a Sezioni Unite, letti gli atti;
rilevato:
che il dr. Giovanni B., assunto in prova in data 18 dicembre 2002, come dirigente presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito di apposito concorso, e nominato come Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie per due anni, dal 2 gennaio 2003, ha impugnato - davanti al TAR del Lazio - la delibera del 23 luglio 2003 con la quale il Consiglio dell'Autorità, in seguito allo sfavorevole esito della prova, non aveva aderito alla proposta di rinnovare la prova medesima presso diverso Ufficio (come imposto dal Regolamento del personale), e, stante l'inesistenza di altro posto idoneo in relazione alla qualifica dell'interessato, aveva disposto la risoluzione del suo rapporto di lavoro;
che con atto notificato il 3 ottobre 2003 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, invocando il disposto dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di procedura concorsuale per l'assunzione e non risultando essa Autorità fra quelle indicate dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo;
che, non essendo stata richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento in pendenza del quale il ricorso era stato proposto, l'Autorità ha reiterato il ricorso in data 10 febbraio 2004, adempiendo agli incombenti di rito;
che ha resistito il B. insistendo a favore della giurisdizione amministrativa, in adesione a recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Considerato:
che - secondo quanto affermato di recente da Sezioni Unite (sent. 23 agosto 2004, n. 16556) - il fatto che il d.lgs. n. 80 del 1998 all'art. 2, comma 2 (riprodotto poi nell'art. 3 t.u. n. 151 del 2001) non prevede espressamente i rapporti dei dipendenti dell'Autorità ricorrente tra quelli sottratti alla giurisdizione ordinaria (come i rapporti dei dipendenti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, della Commissione nazionale per la società e la borsa - Consob, nonché dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato - Antitrust ecc.) non è di per sé decisivo per fondare la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti in questione: il citato d.lgs. n. 80 del 1998 attuava la delega contenuta nella l. 15 marzo 1997, n. 59, concepita in epoca in cui l'Autorità delle comunicazioni non era stata ancora istituita (la l. n. 249 è del 31 luglio 1997);
che l'art. 1, comma 26 di quest'ultima legge disponendo testualmente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone chiaramente come norma speciale, oltre che derogatoria rispetto alla più generale opzione legislativa - sottesa alla riforma del pubblico impiego - a favore della giurisdizione ordinaria (conf. Cons. Stato, 20 giugno 2003, n. 3693);
che l'estensione di una tale giurisdizione amministrativa esclusiva "sui provvedimenti" anche alle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni, è connaturale alla ratio posta alla base delle deroghe espresse dal citato art. 3 del t.u. n. 151/2001 giustificate dalla accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (arg. ex Corte costituzionale sent. n. 313 del 1996);
che, del resto, ai sensi dello stesso art. 1, comma 21, della l. n. 249 del 1997 "all'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della l. 14 novembre 1995, n. 481 (a sua volta istitutiva dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità) il cui comma 28 già escludeva l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e, con essa, la privatizzazione (recte: contrattualizzazione) dei relativi rapporti di pubblico impiego instaurati con i propri dipendenti;
che, a differenza della fattispecie scrutinata da queste Sezioni Unite con la citata sentenza n. 16556 del 2004 (riguardante la pretesa rivolta alla medesima Autorità da parte di un dipendente appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come tale, dunque, titolare di un rapporto di lavoro rispetto al quale permane la giurisdizione ordinaria) la controversia in esame trae invece origine dal rapporto interno costituito - in esito a procedura concorsuale - tra il B. e l'Autorità sicché non può escludersi la giurisdizione amministrativa.
Visti gli artt. 41 e 375 c.p.c.
Lette le conclusioni del P.G.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.