Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 13 ottobre 2005, n. 37123

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza del 17 settembre 2004 il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento in data 9 settembre 2004 con cui il questore di Roma a norma dell'art. 6 l. 401/1989 aveva imposto a Simone S. di presentarsi presso un commissariato di polizia 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio (relativo a campionati nazionali e internazionali, nonché a tornei, compresi gli incontri amichevoli) che la squadra della Roma e quella della Lazio disputeranno in qualsiasi stadio del territorio nazionale o europeo, per la durata di anni tre.

2. Il S. ha presentato ricorso per cassazione, articolando sei motivi.

In estrema sintesi lamenta:

2.1. che è stato violato l'art. 6, comma 3, l. 401/1989, giacché nel provvedimento questorile, notificatogli il 16 settembre 2004 alle ore 10.30, veniva assegnato un termine di 48 ore per presentare memorie o deduzione al giudice, mentre il Pm richiedeva la convalida il 16 settembre 2004 e il giudice disponeva la convalida stessa il 17 settembre 2004 alle ore 13.15, pregiudicando così il suo diritto alla difesa;

2.2. che l'ordinanza del giudice manca di una reale motivazione, sia pure per relationem;

2.3. che il giudice non ha motivato in ordine alla pericolosità del destinatario della misura; e solleva quEstione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989 se interpretata nel senso che la misura di prevenzione atipica ivi prevista prescinde dal presupposto della pericolosità sociale;

2.4. che l'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine alla durata della misura, ovverosia alla applicazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione;

2.5. che è stata omessa qualsiasi motivazione anche in ordine alla necessità e urgenza della misura, oltre tutto smentIta dalla circostanza che l'informativa sul reato presupposto risaliva al 16 aprile 2004;

2.6. che è stata violata la ripetuta norma dell'art. 6, commi 1 e 2, laddove:

a) non sono state specificate le competizioni calcistiche in relazione alle quali il destinatario deve presentarsi al commissariato di polizia;

b) è stata imposta la presentazione anche in occasione delle partite della Lazio;

c) è stata imposta la presentazione anche per le partite disputate all'estero;

d) è stato imposto un triplice obbligo di firma anche per le partite giocate fuori sede dalle due squadre romane.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.

Nella soggetta materia occorre tener presente il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che è stato massimato nel modo seguente:

«In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sUlla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 401/1989 e successive modificazioni l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (v. Corte costituzionale 512/2002)» (sentenza 44273 del 12 novembre 2004, c.c. 27 ottobre 2004, Labbia, rv. 229110).

Alla luce di questo principio vanno accolti i motivi di ricorso nn. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Infatti la ordinanza del Gip è assolutamente carente della motivazione necessaria. Non solo non precisa il contenuto essenziale delle prescrizioni questorili convalidate, ma soprattutto omette di controllarne i presupposti di legge, in particolare sotto il profilo della necessità e urgenza dell'ordine impartito di presentarsi presso l'autorità di polizia in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni agonistiche, della pericolosità del destinatario dell'ordine, della durata della misura prevenzionale.

4. Altrettanto fondata è la censura n. 2.1.

Secondo il comma 2-bis dell'art. 6 l. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. b), del d.l. 336/2001, convertito in l. 377/2001, il questore, assieme alla notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale, deve avvisare l'interessato che ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso.

La norma non prevede che il questore fissi anche un termine all'interessato per la presentazione delle memorie o deduzioni difensive. Ma se il questore, esorbitando dalle proprie competenze amministrative, magari con le migliori intenzioni di ovviare alle evidenti carenze della disciplina legislativa, fissa ugualmente un termine al fine predetto, non v'è dubbio che il provvedimento di convalida che sia emesso prima della scadenza del termine stesso, senza che l'interessato abbia nel frattempo presentato le sue memorie o deduzioni, configuri una violazione dei diritti della difesa, atteso che in tal caso l'interessato, indotto a pensare di aver ancora tempo per presentare le sue deduzioni, resta privato della sua facoltà di difendersi.

Nel caso di specie è appunto accaduto che il Gip romano ha emesso il suo provvedimento di convalida prima che scadesse il termine che il questore aveva impropriamente fissato all'interessato, pregiudicando così i diritti difensivi di quest'ultimo.

5. Solo nei precisi limiti appresso indicati, infine, merita accoglimento anche il sesto e ultimo motivo di ricorso, relativo alla specificazione delle manifestazioni sportive in coincidenza delle quali il S. è stato obbligato a presentarsi all'autorità di polizia (n. 2.6).

Al riguardo, occorre premettere che quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende richiedere che queste siano non tanto individuate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei. In tal modo infatti è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.

Alla luce di questo principio, si deve concludere che nel provvedimento questorile de quo è legittimamente specificata l'indicazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono individuate negli incontri di calcio disputate (in Italia o all'estero) dalle squadre della Roma e della Lazio nell'ambito dei campionati e tornei nazionali e internazionali.

Manca invece una idonea specificazione laddove il provvedimento richiama anche gli incontri di calcio amichevoli delle due squadre, giacché in tal caso i destinatari dell'obbligo, pur essendo "tifosi" appassionati e informati, possono non essere a conoscenza di tutti gli incontri amichevoli disputati dalla squadra del cuore. Sottolinea sintomaticamente il ricorrente che «il tribunale di Roma è intasato di sentenze di assoluzione perché i sottoposti all'obbligo non si presentano a firmare in occasione delle competizioni estive, organizzate all'ultimo istante contro sconosciute rappresentative di categoria».

Insomma, per gli incontri amichevoli, genericamente indicati, manca il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo; come anche fa difetto quella esigibilità dell'obbligo, che la menzionata sentenza n. 512/2002 della Corte costituzionale impone al giudice di controllare in sede di convalida del provvedimento questorile.

6. Per tutte queste ragioni la impugnata ordinanza va annullata con rinvio allo stesso giudice (ex art. 623, lett. a), c.p.p.), il quale, nel rispetto dei diritti della difesa e attenendosi ai principi sopra esposti, procederà a nuovo controllo del provvedimento questorile in ordine alla necessità e urgenza del provvedimento, alla pericolosità sociale del destinatario del provvedimento stesso nel settore delle manifestazioni sportive, alla specificazione delle manifestazioni sportive in coincidenza delle quali il predetto destinatario è obbligato a presentarsi all'autorità di polizia, e infine alla durata della disposta misura prevenzionale.

Va infatti ribadito al riguardo l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni unite nella suddetta sentenza Labbia, secondo cui va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, «limitandosi a un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale» (rv. 229112).

Occorre anche precisare che, contrariamente alla tesi sostenuta in qualche pronuncia di queSta Corte, l'annullamento con rinvio di una ordinanza di convalida tempestivamente adottata non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore e convalidate dal giudice. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dal terzo comma dell'art. 6 l. 401/1989, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga un qualsiasi provvedimento giudiziale di convalida. La decadenza è però esclusa se il provvedimento giudiziale interviene tempestivamente ma è poi annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. I, 48369/2004, Morelli, rv. 229361).

In altri termini, vale per la convalida della misura prevenzionale disposta dal questore, la stessa ratio che la giurisprudenza ha individuato per il riesame della misura cautelare personale, che deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., pena la decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un termine alla decisione di controllo sulla misura restrittiva della libertà personale solo per garantire che la misura stessa non mantenga la sua efficacia senza un immediato controllo giurisdizionale (collegiale nel caso di cui all'art. 309). Perciò, quando il controllo è esercitato nel termine di legge, la misura restrittiva resta efficace anche se la decisione emessa dall'organo di controllo è affetta da vizi di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Roma.