Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 14 luglio 2006, n. 16093
FATTO E DIRITTO
1. Alessandra C. e Luigi F., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore Maddalena, hanno impugnato per cassazione la sentenza in data 4 giugno 2002 della Corte di Milano, che ha respinto l'appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva negato accoglimento alla loro domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita della suddetta minore, nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dall'atto formato dall'ufficiale di stato civile in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita.
2. Con i tre connessi motivi dell'odierno ricorso, ritualmente notificato al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, i F.-C. sostengono che la Corte di merito - nel ritenere l'esistenza di una consuetudine circa l'attribuzione al figlio del cognome paterno - avrebbe triplicemente errato: non esattamente individuando la pretesa fonte consuetudinaria, non rilevandone l'assenza di valore normativo ed il contrasto comunque con plurimi precetti costituzionali e norme convenzionali sovranazionali.
3. Con ordinanza interlocutoria 13298/2004, questa Corte - ritenuto in premEssa che l'attribuzione al figlio del cognome paterno non semplicemente derivi da una prassi consuetudinaria, ma sia viceversa espressione di una norma desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse; e condivisi comunque al riguardo i rilievi di incostituzionalità formulati dal ricorrente, la cui riproponibilità ha considerato non preclusa dalle precedenti pronunzie in materia del Giudice delle leggi, n. 176 e n. 516 del 1988 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, comma 20, Cost., questione di legittimità degli artt. 143-bis; 236; 237, comma 20; 266; 299, comma 30, c.c.; 33 e 34 d.P.R. 396/2000 nella parte, appunto, in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi.
4. Con sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, la Corte costituzionale ha dichiarato però inammissibili le riferIte questioni.
Ciò sul rilievo (assorbente) che «l'intervento che si invoca richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte».
Anche in relazione al circoscritto petitum dell'ordinanza di rinvio (limitato alla richiesta di esclUsione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nella sola ipotesi di manifesta concorde volontà dei coniugi in tal senso) resterebbe, infatti, «aperta» - secondo il Giudice della leggi - «tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà - con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello Stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo - ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto di nascita di ciascuno di essi».
Dal che l'inesistenza, appunto, di quell'unica ipotesi di reductio ad legitimitatem «a rima obbligata», in presenza della quale soltanto quella Corte ritiene conSentito un proprio intervento di tipo additivo o manipolativo, nel rispetto delle attribuzioni del potere legislativo.
5. Nell'attuale quadro normativo la rilevata effettiva sussistenza di una norma di sistema attributiva del cognome paterno al figlio legittimo - sia pur certamente retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e sia pur non in sintonia con le fonti sovranazionali (che impongono agli Stati membri l'adozione di misure adeguate ad eliminare le discriminazioni di trattamento nei confronti della donna), ma che spetta comunque al legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato - si oppone dunque, allo stato, all'accoglimento della domanda formulata dalle parti. E che è stata, quindi, correttamente respinta dalla Corte di merito.
Dal che l'infondatezza del ricorso.
6. Non v'è luogo a statuizione sulla spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.