Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III quater
Sentenza 24 gennaio 2008, n. 531
FATTO
Con ricorso notificato il 14 marzo 2007 e depositato il 2 aprile successivo la signora P. Ermelinda chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 16510 del 28 settembre 2006 del Tribunale di Roma, in veste di giudice del lavoro, con la quale le è stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità anche sul trattamento di pensione n. 26489125 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione decennale.
La sentenza in parola, secondo la formula apposta dal predetto Tribunale di Roma, risulta effettivamente passata in giudicato per mancata interposizione dell'appello.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha eccepito l'inammissibilità del gravame per mancato decorso del termine di 120 giorni assegnato dalla legge alle amministrazioni pubbliche per provvedere e controdedotto alle argomentazioni del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 28 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'Istituto resistente per mancato decorso del termine di 120 giorni fissato dall'articolo 14 del d.l. n. 669 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 30 del 28 febbraio 1997.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, secondo un orientamento giurisprudenziale, assolutamente prevalente al quale questo Collegio ritiene di doversi adeguare, l'articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 l. n. 388 del 2000 e dall'art. 44 d.l. n. 269 del 2003 come convertito in l. n. 326 del 2003, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo.
La norma in questione dispone che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata; trattandosi di disposizione che è stata dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica giustificazione in tale "ratio", atteso che questo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956, e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).
Deve, inoltre, osservarsi che il decorso del lasso temporale di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997, n. 30, integra una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio.
Ne consegue che in carenza di detta condizione deve seguire la declaratoria di inammissibilità dell'azione medesima.
Le spese di giudizio, stante la particolare natura della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater, dichiara inammissibile per difetto di una delle condizioni dell'azione, così come precisato in motivazione, il ricorso proposto dalla signora P. Ermelinda, meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.