Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 27 febbraio 2008, n. 122
Premesso che con il ricorso all'esame, notificato il 5 giugno 2007 e depositato in segreteria il successivo 28 giugno, la ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe rappresentando che essa: a) è stata pubblicata il 26 luglio 2006 e notificata con formula esecutiva all'azienda il 22 agosto 2006; b) è di conseguenza passata in giudicato come da certificazione apposta in calce alla copia il 16 aprile 2007 dal cancelliere dell'ufficio del giudice di pace di Anagni; c) l'amministrazione non ha corrisposto il dovuto nonostante la notifica di atto di precetto in data 2 febbraio 2007;
Ritenuto che, secondo l'orientamento della sezione, il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza dell'A.G.O. presuppone che: a) la sentenza di cui si chiede l'esecuzione sia passata in giudicato; b) tale sentenza sia successivamente al passaggio in giudicato notificata al debitore; c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell'articolo 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 secondo cui "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; d) il deposito del ricorso per l'esecuzione del giudicato sia preceduto dalla notifica dell'atto di diffida - sottoscritto personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura - prescritto dall'articolo 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, costituente, per consolidata giurisprudenza, atto diverso e distinto dal precetto funzionale alla esecuzione forzata in sede civile (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128);
Ritenuto per quanto precede che il ricorso sia inammissibile in quanto la ricorrente non ha notificato all'amministrazione la sentenza di cui chiede l'esecuzione dopo il passaggio in giudicato né ha notificato la prescritta diffida prima del deposito del ricorso (a nulla valendo la successiva notifica della diffida in data 9 novembre 2007).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.