Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I bis
Sentenza 22 aprile 2008, n. 3364

FATTO E DIRITTO

Ritenendola illegittima sotto più profili, la "Goblin 666" s.r.l. (che insta, altresì, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della dedotta illiceità dell'agire amministrativo) ha impugnato - chiedendone, contestualmente (e fruttuosamente) la sospensione dell'esecutività - l'aggiudicazione (disposta in favore della controinteressata A.T.I. "Foser-Aurora") del contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione (con rappresentanza, confezionamento, distribuzione a tavola dei pasti e operazioni complementari) presso il Circolo Ufficiali M.M. di Roma.

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 9 aprile 2008, il Collegio - trattenuto il relativo ricorso in decisione - ne constata (con le precisazioni che si verranno, peraltro, a formulare in ordine alla proposta domanda risarcitoria) la sostanziale fondatezza.

Anche - invero - a non voler considerare

- che, nel caso di specie, si è operata un'indebita commistione tra requisiti (soggettivi) di partecipazione alla gara ed elementi (oggettivi) di valutazione dell'offerta;

- che (detto in altri, e più chiari, termini) ciò che attiene all'esperienza, alla qualificazione professionale e - in generale - alla capacità tecnico/economica o finanziaria del prestatore (quale il possesso di determinate "certificazioni di qualità" o la dimostrazione di aver svolto, in precedenza, servizi analoghi a quello oggetto d'appalto) può esser preso in considerazione unicamente ai fini della (pre)selezione dei concorrenti: e non, già, esser utilizzato (com'è avvenuto nella particolare circostanza) al momento della valutazione delle offerte (ove si deve, semmai, aver riguardo a dati quali il metodo e l'organizzazione del lavoro o la composizione del "team" previsto per lo svolgimento del servizio),

si deve - comunque - rilevare

- che, sempre nel caso di specie (ed in ispregio dei più elementari accorgimenti volti a tutelare l'imparzialità del giudizio delle Commissioni aggiudicatrici), la stessa "lex specialis" di gara ha preteso che si aprissero - prima - le buste contenenti le offerte economiche (per le quali i punteggi si sarebbero dovuti assegnare in modo automatico) e, solo successivamente, quelle recanti le cosiddette "offerte tecniche";

- che - com'è agevole arguire - una simile (illegittima) previsione ha permesso alla Stazione appaltante di valutare l'"elemento discrezionale", tipico dell'offerta tecnica, in modo tale da consentire (quanto meno, potenzialmente) ad un soggetto preventivamente individuato di ottenere il punteggio totale necessario per aggiudicarsi l'ambito contratto.

E tanto basta, al Collegio (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame), per ritenere (appunto) fondato - ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento - il ricorso in esame.

È solo da precisare (posto che la stessa "Goblin" ha ammesso che il suo principale interesse è quello - si cita, testualmente, dall'atto introduttivo del presente giudizio - di "non vedere... risolto il contratto che sta attualmente eseguendo...") che l'annullamento - disposto per effetto della presente statuizione - del provvedimento impugnato in principalità reintegra "in forma specifica" la ricorrente nella posizione che essa aveva al momento dell'emanazione del cennato atto ampliativo: e soddisfa, per ciò stesso, quanto stabilito - in tema di "risarcimento del danno ingiusto" - dall'art. 35, nuovo testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis

- accoglie - nei sensi, e con le precisazioni, di cui in motivazione - il ricorso indicato in epigrafe: e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

- condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.