Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 1° luglio 2008, n. 6339
FATTO
Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, premesso di avere partecipato al concorso per titoli ed esami per il conferimento di 39 posti di commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato bandito con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 3.8.2004, pubblicato sul supplemento al bollettino ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 9.8.2004, e di avere superato le prove scritte, ha impugnato il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione di concorso lo ha escluso dallo svolgimento delle prove orali, per non essersi presentato il giorno e all'ora fissata per l'espletamento della prova, in applicazione del disposto dell'art. 9 del bando di concorso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
violazione di legge, violazione dei principi in materia concorsuale e dell'art. 9 del bando di concorso, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
Sostiene il ricorrente di essere stato assente per motivi di salute all'orario fissato per l'inizio delle prove orali, ma di essersi successivamente presentato, nel corso della mattinata e mentre le prove erano ancora in corso di svolgimento, dichiarandosi pronto a sostenere il colloquio orale, e di non essere stato ammesso alla prova per determinazione del Presidente della Commissione in applicazione del disposto di cui all'art. 9 del bando di concorso.
Si è costituita l'intimata Amministrazione, confermando la prospettazione dei fatti di parte ricorrente, ma ribadendo la legittimità della determinazione assunta dal Presidente della Commissione in quanto l'art. 9 del bando prevedeva che dovesse essere escluso di diritto dal concorso il candidato che non si fosse presentato nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita per l'espletamento delle prove.
Con misura cautelare il ricorrente è stato ammesso con riserva all'espletamento della prova orale con esito positivo.
Con ricorso per motivi aggiunti l'impugnazione è stata estesa anche alla graduatoria di merito nella parte in cui il ricorrente non è stato dichiarato vincitore del concorso.
Con ulteriore provvedimento cautelare il ricorrente è stato ammesso in via interinale allo svolgimento del prescritto corso di formazione professionale.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati concorrenti C. Laura e F. Laura, quest'ultima in particolare eccependo l'inammissibilità del gravame anche in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ultimo concorrente utilmente graduato a seguito del disposto scorrimento della graduatoria e della mancata impugnazione dei decreti d nomina de vincitori.
Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come risulta dal verbale della Commissione di concorso n. 14 in data 11.11.2005, il concorrente G. Gianluca è stato escluso dallo svolgimento della prova orale per non essersi presentato all'ora fissata per l'inizio della prova orale, senza giustificazione.
Ciò in quanto l'art. 9 del bando prevedeva che dovesse essere escluso di diritto dal concorso il candidato che non si fosse presentato nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita per l'espletamento delle prove.
Siffatta determinazione, a prescindere persino dall'ulteriore circostanza della avvenuta presentazione del ricorrente per essere ammesso allo svolgimento della prova orale nel corso della mattinata, mentre si stavano ancora svolgendo le prove (circostanza confermata dalla difesa erariale e, invece, contestata dalla difesa della controinteressata F.), è illegittima non potendo la Commissione disporre l'esclusione dalla prova orale di un concorrente solo in ragione dell'assenza all'ora di inizio della prova, in quanto, secondo orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di dover condividere, è rilevante ai fini dell'esclusione non già l'assenza all'ora fissata per l'inizio della prova, quanto piuttosto l'assenza all'ora in cui il candidato avrebbe dovuto sostenere la prova secondo l'ordine del sorteggio (cfr. Cons. Stato, V, 25 ottobre 1993, n. 1104).
L'art. 9 del bando di concorso, nella parte in cui prescrive l'esclusione dal concorso del candidato che non si presenti all'ora prevista per lo svolgimento di ciascuna prova, deve essere interpretato, per le prove orali, nel senso che assume rilevanza l'assenza all'ora prevista per la prova orale (secondo l'ordine stabilito dalla Commissione) per ciascuno dei concorrenti e non all'ora prevista per l'inizio dei colloqui.
La diversa interpretazione, sostenuta dalla difesa erariale, risulterebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis in maniera del tutto irrazionale, non trovando giustificazione l'esclusione del concorrente assente all'apertura dei colloqui, ma presente al momento previsto per lo svolgimento della sua prova (secondo il criterio stabilito, per es. il sorteggio), né in esigenze di salvaguardia della parità di condizioni fra i concorrenti, né in esigenze di tipo organizzativo apprezzabili.
Dall'esame dei verbali della procedura risulta attestata l'assenza del ricorrente all'ora di inizio della prova orale (alle ore 10,15) mentre non risulta alcuna attestazione in ordine alla sua assenza all'ora in cui avrebbe dovuto effettivamente svolgere la prova secondo l'ordine di sorteggio; e che tale orario non potesse coincidere con quello di inizio della prova risulta dal fatto che il ricorrente era l'ultimo dei candidati a dovere sostenere il colloquio orale secondo l'ordine del sorteggio.
Ne consegue la fondatezza della relativa censura, senza necessità di acquisizione di ulteriori elementi istruttori in ordine all'asserita circostanza della presenza del ricorrente in aula nel corso della mattinata.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controinteressata F., il Collegio ne rileva l'infondatezza, considerato che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato implica la caducazione degli atti successivi, compresa la graduatoria finale, senza che sussista dunque un onere di impugnativa specifica di tutti gli atti conseguenti (cfr. fra le altre Cons. Stato, V, 10 aprile 2000, n. 2062) mentre non rivestono la posizione di controinteressati in senso tecnico i soggetti che ripetono la loro posizione di vantaggio non direttamente dall'atto impugnato (il provvedimento di esclusione), bensì da atti successivi e conseguenti che restano automaticamente travolti dall'annullamento dell'esclusione (cfr. da ultimo Tar Campania, Salerno, 6 ottobre 2006, n. 1603), ivi compreso, come nel caso di specie, il successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria ed i decreti di nomina dei vincitori.
Nondimeno, il ricorrente ha notificato il ricorso proposto avverso l'esclusione a uno dei concorrenti ammessi alla prova orale, mentre ha notificato i motivi aggiunti, con i quali ha voluto estendere l'impugnazione alla graduatoria finale, nella parte in cui non lo contempla fra i vincitori, a uno dei concorrenti dichiarati vincitori; con ciò comunque garantendo la possibilità di partecipazione al giudizio di possibili controinteressati in via di fatto.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prove orali.
La pronuncia di annullamento va estesa alla graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non contempla il ricorrente fra i vincitori, considerato l'esito della prova orale sostenuta dal ricorrente a seguito di misura cautelare disposta dal Tribunale ed il punteggio conseguito.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente per un importo complessivo di euro tremila (euro 3000,00) mentre sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese ed i compensi di causa nei confronti dei controinteressati, considerata la peculiarità della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite per un importo di euro tremila (euro 3000,00); compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.