Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III ter
Sentenza 30 giugno 2008, n. 6331

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 21 maggio 2008 il ricorrente, collocatosi all'8° posto della graduatoria nella selezione pubblica per titoli ed esami per cinque posti di personale tecnologo di III livello da assumere a contratto a tempo determinato di cui all'avviso pubblico del 29 dicembre 2006, al fine di approfondire i criteri di valutazione nonché i giudizi di merito formulati dalla Commissione esaminatrice, rivolgeva istanza in data 27.3.2008, nella sua qualità di concorrente, volta ad accedere agli atti della procedura selettiva e di estrarne copia.

A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, con ricorso notificato il 20 maggio 2008, ha adito questo Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'intimato Istituto e la relativa condanna dell'Amministrazione alla esibizione della documentazione richiesta, sottolineando, con richiami giurisprudenziali, la non necessità di notificare il ricorso de quo ad alcun controinteressato.

Con memoria depositata in data 10 giugno 2008, il ricorrente fa presente che l'Istituto intimato, con nota del 22 maggio 2008, ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice della selezione de qua, sicché sarebbe venuto meno, in parte, l'interesse; tuttavia si insiste in ricorso affinché vengano trasmessi anche i curricula dei candidati classificati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, nonché i criteri e le valutazioni che hanno determinato la Commissione nell'assegnazione dei punteggi.

Insiste, infine, per la condanna alle spese.

In proposito osserva il Collegio che il ricorso è in parte inammissibile per mancata notifica ai controinteressati; in parte richiede declaratoria di cessata materia del contendere ed in parte è fondato.

Ed invero, come precisato sopra, il predetto Istituto ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla selezione cui ha partecipato il ricorrente, sicché, per questa parte, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.

In relazione alla richiesta di accesso ai curricula dei concorrenti collocatisi nella graduatoria in posizione migliore di quella occupata dal ricorrente deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.

È pacifica, invero, la qualità di controinteressati nel presente giudizio di tutti i candidati collocatisi utilmente nella graduatoria, i cui nominativi ben possono essere individuati dal ricorrente, essendo la graduatoria atto certamente accessibile al medesimo.

Il Collegio condivide l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 24 giugno 1999, n. 16) che ha da tempo risolto la questione riguardante la tutela processuale dei soggetti titolari del diritto alla riservatezza nell'ambito dei giudizi proposti contro determinazioni in materia di accesso ai documenti.

Tali soggetti assumono la posizione formale di controinteressati, sicché il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato ad almeno uno di loro, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla conoscenza dalla determinazione negativa adottata dall'Amministrazione.

La regola, infatti, che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell'art. 21, comma 1, della l. n. 1074 del 1971, pur essendo concepita e formulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, tuttavia, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, comprendente tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso e, quindi, l'onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi, anche in quelli in materia di accesso, fondato su posizioni di interesse legittimo, come, peraltro, affermato dall'adunanza plenaria (Ad. Pl. 24 giugno 1999, n. 16).

La l. n. 15 del 2005 ha codificato questa impostazione concettuale, come è dimostrato dalla configurazione dei "controinteressati" definiti dall'art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241 del 1990, come modificata dalla predetta l. n. 15 del 2005, come "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza", offrendo piena rilevanza, nel contempo sostanziale e processuale, della qualifica stessa.

In relazione, infine, alla richiesta di accesso ai criteri ed alle valutazioni che hanno determinato la Commissione ad assegnare i punteggi ai candidati sottoposti alla prova orale deve riconoscersi la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 25, comma 5, della l. n. 241 del 1990, vale a dire interesse e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che attribuiscono la titolarità del c.d. diritto di accesso e ne consentono l'esercizio, in quanto il ricorrente sarà posto in grado di valutare e verificare la correttezza dell'operato della Commissione. È evidente, quindi, che la richiesta documentazione è importante per la tutela degli interessi "giuridici" dell'istante, con la conseguenza che le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda risultano soddisfatte.

Per questa parte, quindi, il ricorso va accolto.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:

a) in parte, dichiara cessata la materia del contendere;

b) in parte, lo dichiara inammissibile;

c) in parte, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di consentire al ricorrente l'accesso agli atti e documenti specificati in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.