Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 2 luglio 2008, n. 865
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
- che con atto (n. 425/2007) il sig. Antonio De Vincentis, eletto presidente del Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 2004, ha adito questo Tribunale chiedendo l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati;
- che premette che tredici consiglieri comunali con nota n. 31430 del 28.8.2007 hanno presentato nei suoi confronti istanza di revoca dalla carica di Presidente del Consiglio comunale, in ragione di condotte e provvedimenti adottati dallo stesso ricorrente e ritenuti dai predetti incompatibili con il suo ruolo istituzionale super partes, tra cui una nota inoltrata ai dirigenti comunali con istanza di convocazione di riunione inerente il tema della sicurezza e dell'agibilità dei locali comunali, ed altra nota contenente richiesta di nomina di un legale per acquisizione di un parere inerente allo svolgimento di un procedimento amministrativo;
- che espone di aver proceduto alla convocazione del Consiglio comunale e di aver posto all'ordine del giorno la mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale e di nomina di un nuovo Presidente e che all'esito della relativa riunione detta mozione è stata approvata con n. 14 voti favorevoli, voti n. 2 contrari e voti n. 5 astenuti e si è provveduto, altresì, alla nomina alla carica anzidetta del consigliere Filippini, odierno controinteressato;
- che avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, il sig. De Vincentis ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 51 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000; violazione dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990; incompetenza ed invalidità derivata.
b) Violazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, manifesta illogicità ed ingiustizia, illegittimità derivata.
c) Violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere ed inadeguatezza della motivazione;
- che si è costituito in giudizio il Comune di Giulianova che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza dei motivi di doglianza;
- che con il primo motivo di ricorso il sig. De Vincentis deduce che le deliberazioni oggetto della presente impugnativa sarebbero state adottate in carenza di potere, in ragione dell'assenza di disposizioni normative di rango primario o secondario che prevedano la cessazione anticipata dalla carica consiliare prima della sua scadenza naturale la quale sarebbe in contrasto con gli art. 51 e 117, comma 3 lett. p) della Costituzione, e che la disposta revoca dalla carica di Presidente del Consiglio comunale poteva essere disposta solo per ragioni istituzionale e non anche politiche, e soltanto nel caso in cui fosse stata prevista dalle fonti regolamentari comunali, con conseguente nullità delle citate deliberazioni;
- che il prospettato motivo di doglianza non è suscettibile di positiva definizione;
- che, a tale proposito, è necessario osservare che la fonte normativa regolatrice delle funzioni ed attribuzioni del presidente del Consiglio regionali è rappresentata dall'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che espressamente dispone che
- che giova premettere che la mancata previsione nello statuto comunale di espresse disposizioni normative, disciplinanti la cessazione anticipata dalla carica di presidente del Consiglio comunale, non si ritiene, ad avviso del Collegio, possa essere preclusiva all'adozione di un provvedimento di revoca di tale carica istituzionale in caso di condotte poste in essere da colui il quale vi sia preposto che siano risultate incompatibili con il ruolo istituzionale di garanzia connesso alla funzione;
- che, secondo il Tribunale, il presupposto ai fini della revoca del presidente del consiglio comunale deve essere rinvenuto nel cattivo esercizio della funzione allorquando risulti viziata l'essenziale neutralità ed imparzialità della funzione e non anche nei casi in cui sia viziato il rapporto di fiduciarietà politica;
- che, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, è rilevabile per tabulas che le ragioni sottese alla disposta revoca del ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio comunale consistono in una "serie di condotte realizzate all'interno del Consiglio comunale ed in altre sedi che dimostrano un atteggiamento poco compatibile con il ruolo istituzionale super partes che gli compete e costituiscono violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante alla corretta carica amministrativa del Comune. In particolare si fa riferimento ad alcune circostanze emblematiche: a) la lettera riservata di richiamo indirizzata ai Dirigenti di questo Ente prot. n. 16619 dell'8.4.2007, indirizzata ai Dirigenti, e p.c. al Sindaco ed al Nucleo di valutazione e successivamente letta in Consiglio comunale"; b) la convocazione nel mese di luglio 2007, di riunioni inerenti i temi della sicurezza e dell'agibilità dei locali comunali; c) la richiesta al Dirigente area finanziaria di nominare un legale per acquisizione del parere sul caso La Playa";
- che osserva il Tribunale che l'adozione di tali atti e l'esercizio delle sottese scelte appaiono, ictu oculi, riconducibili non all'esercizio delle funzioni di presidente del consiglio comunale, peraltro descritte dall'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000, né a quel ruolo di garanzia e di imparzialità caratterizzante l'esercizio delle funzioni proprie di tale carica, bensì all'esercizio di funzioni gestionali proprie degli organi di gestione dell'Amministrazione comunale che configurano un'ingerenza in ambiti di competenza di certo non riconducibili all'esercizio di una funzione di garanzia super partes, che risulta snaturata dall'adozione di specifici atti di direzione e controllo dell'operato dei dirigenti, estranei alle competenze proprie del suo ruolo istituzionale;
- che, per le suesposte considerazioni, il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta che la disposta revoca dalla carica di Presidente del Consiglio comunale sarebbe sorretta da ragioni di fiducia politica non configurabili quale vizio attinente ad omesso esercizio di funzioni di garanzia e di neutralità proprie della succitata carica e che nessuno dei ritenuti presupposti sarebbe tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti impugnati, non può che ritenersi destituito di fondamento;
- che con il terzo ed ultimo motivo di doglianza parte ricorrente deduce l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromico all'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnativa, e l'assenza di un contraddittorio ai fini della completezza della fase istruttoria;
- che la censura è priva di pregio, atteso che lo stesso ricorrente, Presidente del Consiglio comunale in carica al momento dell'adozione del provvedimento di revoca ed ancor prima a seguito della presentazione della mozione di sfiducia è stato posto in condizione di interloquire sulla istanza di revoca dalla carica anzidetta e di rappresentare all'Organo consiliare, nel corso della discussione, le proprie deduzioni ed osservazioni, conformemente e nel rispetto del principio del giusto procedimento;
- che, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve esser respinto;
- che sussistono, tuttavia, per la particolarità della materia del contendere, giustificati motivi per compensare le spese e gli onorari di giudizio fra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.