Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 17 luglio 2008, n. 3613
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Di Tella Alessandra, D'andria Deborah, Liccardo Eliodoro domandavano l'annullamento del decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli di approvazione della graduatoria finale di merito per l'ammissione al corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia - A.A. 2007/2008, nonché del provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha disposto di non valutare, ai fini della redazione della predetta graduatoria, due degli ottanta quesiti previsti.
Il ricorso introduttivo veniva notificato, in qualità di controinteressati, anche a Vergara Doriana e Mancasi Raffalele.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Seconda Università degli Studi di Napoli hanno proposto regolamento di competenza, deducendo che sussiste la competenza del TAR Lazio essendo stato impugnato il provvedimento di un'Autorità centrale con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto si radicherebbe, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sede in Roma.
L'adito Tribunale amministrativo regionale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronuncia sulla competenza, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza proposto è inammissibile.
Esso, infatti, è stato notificato ai soli ricorrenti in primo grado, mentre non è stato notificato ai controinteressati, da questa evocati in giudizio.
L'art. 31, terzo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che "l'istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito".
È stato precisato dalla giurisprudenza che con l'espressione "tutte le parti in causa" si intende fare riferimento a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l'istanza di regolamento competenza (ex pluribus, C.d.S. sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4988; 7 maggio 2001, n. 2556; 7 settembre 2000, n. 4375; 6 marzo 1996, n. 294; 13 novembre 1995, n. 908; 22 gennaio 1991, n. 27).
Applicando il suddetto, pacifico, principio di diritto alla fattispecie in esame non resta, quindi, al collegio che dichiarare l'inammissibilità del regolamento, essendo stata omessa la chiamata in giudizio dei controinteressati.
Nulla per le spese di questa fase, considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.