Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 3 novembre 2008, n. 9549

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza 2 aprile 2007, n. 2810, non appellata, la Sezione, preso atto dell'esito dell'incombente istruttorio disposto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in ordine alla insussistenza della patologia che aveva motivato l'esclusione del ricorrente Alberto P. dalla procedura concorsuale per l'incorporamento di n. 1.300 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, di cui al bando 15 aprile 1997, annullava il relativo provvedimento, datato 28 aprile 1998, già fatto oggetto di sospensione con ordinanza 28 ottobre 1998, n. 2812.

Con il gravame all'odierno esame, notificato in data 20 marzo 2008 e depositato il successivo 9 aprile, il medesimo ricorrente illustra una serie di errori, omissioni e inadempimenti amministrativi, susseguitesi nella vicenda sin dall'accoglimento della cautela interinale (inserimento nel corso già iniziato da 91 giorni; mancata ammissione al relativo esame finale per numero di assenze, causate esclusivamente dalla cennata tardiva integrazione; sostenimento dell'esame nel corso successivo, relativo all'anno 1999-2000; mancata attribuzione del grado di finanziere scelto alla scadenza dei cinque anni di servizio senza demerito quale finanziere semplice a causa della pendenza del gravame; invio al reparto di destinazione con un anno di ritardo, che si è ripercosso nell'avanzamento di carriera), causativi di un danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale. I danni patrimoniali, prosegue il ricorrente, consistono nelle spese legali sostenute (Euro 948,00), nella mancata percezione del t.f.r. del precedente impiego per la necessità di presentare le dimissioni con decorrenza immediata (Euro 800,00), nella perdita di quattro mensilità stipendiali (Euro 2.168,00), nella perdita di un anno di anzianità ai fini pensionistici; i danni non patrimoniali consistono in quelli morali (quantificati in Euro 25.000,00) ed esistenziali (quantificati in Euro 40.000,00).

Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente ha poi evidenziato la negligenza del comportamento dell'amministrazione nell'aver disposto erroneamente l'esclusione dalla procedura, nell'aver eseguito intempestivamente il dictum cautelare, nell'aver denegato l'ammissione all'esame finale per l'anno di competenza per motivi non imputabili all'interessato e nell'aver disposto il blocco della carriera sino alla sentenza di merito.

Il ricorrente ha, indi, domandato la condanna dell'intimata amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato di cui alla predetta sentenza n. 2810/07, con l'ordine di risarcimento in forma specifica mediante restituito ad integrum e il risarcimento dei danni per equivalente, come sopra quantificati, per un totale di Euro 68.916,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo, nonché la ricostruzione giuridica della carriera.

L'amministrazione, costituitasi in resistenza, ha rappresentato, con memoria depositata il 4 giugno 2008, la correttezza del proprio operato, stante, da un lato, la necessità di portare a compimento una serie di attività infraprocedimentali essenziali all'arruolamento con riserva del ricorrente e, dall'altro, la provvisorietà degli effetti della statuizione cautelare, e, indi, la insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa richiesto per la configurazione dell'illecito aquiliano, nonché di star provvedendo all'integrale ricostruzione del profilo di carriera del militare, depositando poi, in data 4 ottobre 2008, i relativi provvedimenti.

La parte ricorrente ha affidato a memoria l'ulteriore sviluppo delle proprie tesi difensive.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Alla luce della documentazione versata in atti di giudizio dalla resistente amministrazione in data 4 ottobre 2008:

con decreto del Comandante Generale del Corpo 5 agosto 2008 la decorrenza giuridica dell'atto di arruolamento sottoscritto dal ricorrente in data 15 gennaio 1999 è stata retrodatata al 1° ottobre 1998, ovvero alla data di inizio del corso da cui il ricorrente era stato originariamente escluso;

con determina del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del 20 agosto 2008, la decorrenza della promozione al grado di finanziere del ricorrente è stata retrodatata, ai fini giuridici, al 1° aprile 1999;

con determina del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del 1° ottobre 2008, la decorrenza della promozione al grado di finanziere scelto del ricorrente è stata retrodatata, a tutti gli effetti, al 1° ottobre 2003.

Devono, indi ritenersi superate tutte le perplessità formulate nella memoria di parte ricorrente del 20 ottobre 2008, pur dopo la presa d'atto del deposito della indicata documentazione, circa l'effettiva volontà dell'amministrazione di provvedere volontariamente, seppur nelle more del giudizio, all'esecuzione del giudicato.

Per l'effetto, non vi è, all'attualità, luogo all'emanazione dell'ordine di integrale ottemperanza, che non sarebbe suscettibile di far conseguire alla posizione giuridica del ricorrente alcuna ulteriore utilità.

Quanto, invece, al profilo risarcitorio pure introdotto in ricorso, e ulteriormente fatto oggetto di considerazioni sempre nella memoria ricorrente del 20 ottobre u.s., in disparte l'esame dell'eccezione di prescrizione al riguardo spiegata dalla difesa erariale e di ogni questione, di merito, inerente la sussistenza nell'atteggiamento adottato dall'amministrazione nella vicenda dell'elemento colposo, osserva il Collegio, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, che in sede di giudizio di ottemperanza non è ammissibile avanzare domanda di risarcimento del danno, risultando necessario a tal fine un apposito giudizio cognitorio, preordinato ad accertare i presupposti del diritto al risarcimento (C. Stato, V, 8 settembre 2008 , n. 4276; VI, 23 ottobre 2007, n. 5562; V, 12 aprile 2007, n. 1719).

3. Per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3245/08, proposto da Alberto P., come in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.