Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 11 febbraio 2009, n. 3340
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Marina O. conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano Mario B., Fabio B. e la S.E.T.A. s.p.a., nelle rispettive qualità di autore di un articolo giornalistico comparso sul quotidiano "Alto Adige", di redattore capo e di casa editrice dello stesso, per sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni sofferti nella misura di lire cinquanta milioni per il preteso carattere di diffamazione aggravata ravvisabile in detto articolo, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di lire venti milioni ai sensi dell'art. 12 della l. n. 47 del 1948.
I convenuti si costituivano e contestavano la loro responsabilità, sostenendo che l'articolo era stato espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Il Tribunale, all'esito dell'istruzione, respingeva la domanda e la sentenza veniva appellata dall'O.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza del 21 luglio 2003, rigettava l'appello con gravame di spese.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l'O.
Hanno resistito con congiunto controricorso tutti e tre gli intimati.
Sia la ricorrente che i resistenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta "omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in base all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c., in base all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.".
L'illustrazione del motivo è preceduta dalla riproduzione del contenuto dell'articolo giornalistico, dal quale si evince: a) che sulla prima pagina del quotidiano l'occhiello dell'articolo era intitolato: "Bolzano, nella rete dei cravattai sono finiti beni immobili per mezzo miliardo"; b) che il titolo era "Prestiti a usura, in 4 a giudizio" ed il sommario "Gli strozzini avrebbero soffocato un uomo d'affari bolzanino"; c) che l'articolo iniziava con l'assumere che "quattro persone a giudizio con accuse pesanti, legate ad un giro di prestiti ad interessi d'usura e due appartamenti "dissolti", dopo di che si faceva riferimento all'inchiesta giudiziaria, nominando la vittima ed uno dei quattro, ma non la O.; d) che si rinviava, quindi, ad una pagina interna, nella quale l'occhiello recitava: "Quattro persone citate in giudizio dal procuratore Bramante: processo in febbraio", il titolo "Due appartamenti in fumo" ed il sommario "Nel giro di prestiti a usura la vittima è un ragioniere"; e) che l'articolo iniziava, quindi, in grassetto non in colonna, coni il seguente "pezzo": «Quasi una storia infinita. La battaglia legale di un ragioniere caduto in disgrazia ha portato alla luce una nuova vicenda di usura, con ricatti a sei zeri ed appartamenti e beni immobiliari fagocitati nell'arco di poche operazioni che tecnicamente vengono definite "strozzinaggio", etc.»; f) che, nella prosecuzione, si enunciava che "ora sono stati citati in giudizio in quattro" e venivano riportati i nomi, fra cui quello della O., dopo di che si enunciava che "per tutti le accuse formulate dal pubblico ministero Giancarlo Bramante, che ha condotto l'inchiesta, sono pesanti..."; g) che, di seguito, dopo il racconto della vicenda per come indicato dal capo d'imputazione senza alcun riferimento alla persona dell'O., si riferiva che Aldo P. era imputato di usura e appropriazione indebita, nonché in concorso con Mario P. di truffa, ed infine che Marina O. e Giuseppe P. erano imputati di ricettazione per aver acquistato o ricevuto (pur conoscendone la provenienza) uno degli appartamenti legati alla presunta truffa.
Dopo aver riferito il contenuto dell'articolo, il motivo assume: a1) che nel giudizio di primo grado la ricorrente si era doluta del carattere diffamatorio dell'articolo, perché esso induceva nel lettore un giudizio di sicura colpevolezza, oltre tutto per un reato diverso da quello per il quale l'attrice era indagata e mediante l'impiego di termini oltremodo forti e suggestivi; a2) che il Tribunale aveva respinto tale assunto, osservando che nessuna menzione del nome dell'attrice figurava nella prima pagina del quotidiano, che per la struttura dell'articolo doveva escludersi che il lettore medio fosse stato indotto a ritenere che la O. fosse stata imputata del delitto di usura, tenuto conto che la sua posizione processuale era indicata in chiusura dell'articolo, che l'indagine ed il procedimento penale erano di rilevanza sociale, che era incontestato che la O. fosse rimasta coinvolta nel procedimento quale imputata del delitto di diffamazione e che era irrilevante che fosse stata assolta, dovendosi valutare la liceità dell'articolo al momento della pubblicazione; a3) che a sostengo dell'appello la ricorrente lamentava il difetto del requisito della verità della notizia, sotto il profilo che il titolo dell'articolo parlava di "4 a giudizio" e l'occhiello definiva indifferentemente i 4 come "cravattari" e "strozzini", in spregio alla presunzione di innocenza ed inoltre il difetto di continenza sotto il profilo che l'uso di quei termini elideva la precisazione finale dell'articolo circa la posizione della O.
Si procede, quindi, dopo avere riferito il contenuto della motivazione della sentenza d'appello alla formulazione di una prima censura che, viene mossa adducendosi che la Corte d'Appello, pur dissentendo dalla valutazione espressa dal Tribunale in ordine all'essere stata indicata la posizione dell'attrice alla fine dell'articolo ed al doversi l'articolo apprezzare nella sua intera struttura, avrebbe erroneamente escluso il carattere diffamatorio dell'articolo dando rilievo alla circostanza che il delitto di diffamazione sarebbe punito con una pena edittale maggiore di quella con cui è punto il delitto di usura. Viceversa, poiché nel sentire comune il semplice cittadino, nel valutare la detestabilità di un comportamento non è interessato alla pena edittale, bensì lo giudica secondo il sentire comune, la Corte territoriale avrebbe dovuto avvertire che in tale sentire l'usura è considerata più grave e soprattutto più infamante della ricettazione, fattispecie che l'uomo della strada neppure sa ricondurre con certezza ad un comportamento concreto. Se ne avrebbe riprova perché nel corso della storia sono stati creati (anche sulla spinta della morale cristiana e cattolica che la considerava peccato) termini simbolici e spregiativi quali quelli usati nell'articolo in questione. Inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che proprio l'anno prima della pubblicazione dell'articolo era entrata in vigore la l. n. 108 del 1996 sotto la spinta di una opinione pubblica particolarmente sensibile alla figura e che quello stesso anno era uscito nelle sale cinematografiche il celebre film "Vite strozzate", circostanze che palesavano come nella percezione sociale additare qualcuno come strozzino equivaleva ad un vero e proprio linciaggio morale.
Una seconda censura viene formulata poi, in relazione all'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito esaminato la deduzione che le formule "cravattaro" e "strozzino", usate nel titolo e nel sommario, non lasciavano spazio al lettore per soluzioni diverse da quelle di una condanna.
2. Con il secondo motivo si lamenta "violazione degli artt. 595 c.p. e 596-bis c.p., dell'art. 13 L. 8.2.1948 n. 47 e degli artt. 51 c.p. e 21 Cost., in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p., in base all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
Vi si sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe preso in considerazione le censure mosse con l'atto di appello sia sotto il profilo del difetto di verità dell'articolo (che emergeva per il fatto che l'articolo faceva riferimento nel titolo a "4 in giudizio", ma il relativo occhiello definiva indifferentemente i 4 come "cravattari" ed il sommario come "strozzini", e che "subito dopo, all'inizio dell'articolo, [veniva fatto] il nome dei quattro, tra cui quello dell'odierna appellante"), del difetto di continenza (che sarebbe stato superato, perché, dopo la definizione dei quattro come cravattari e strozzini, a nulla sarebbe valso l'uso del condizionale in ordine ai reati oggetto dell'imputazione, e perché solo alla fine dell'articolo era percepibile che la O. era stata rinviata a giudizio per ricettazione e non per usura, mentre per tutto l'articolo la stessa restava qualificata dai detti termini, là dove è risaputo che è costume generalizzato spesso soltanto di sfogliare i giornali sommariamente e non leggere gli articoli integralmente).
3. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto la sua esposizione è carente del requisito dell'autosufficienza. Invero, nel ricorso, come si è visto, è riportato il contenuto dell'articolo giornalistico, ma non è indicato in alcun modo in quale sede in questo giudizio esso sarebbe esaminabile dalla Corte, onde riscontrare l'esattezza della sua trascrizione.
Viene, pertanto, in rilievo, il principio di diritto, secondo cui «con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev'essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi del n. 3 dell'art. 360 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L'esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell'autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l'improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi del primo comma dell'art. 372 c.p.c.» (così Cass. n. 12239 del 2007; in senso conforme).
Nella motivazione della decisione, di cui si è riportato il principio di diritto, sono ampiamente svolte le argomentazioni che lo giustificano e sono svolte, in particolare, le considerazioni che escludono che possa essere superato sulla base del principio di non contestazione. A detta motivazione è, pertanto, sufficiente rimandare.
3.1. Il motivo, peraltro, se non esistesse la causa di inammissibilità appena indicata, ne presenterebbe un'altra con riguardo alla prima censura, quella prospettata ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Infatti, tale censura riguarda la motivazione della Corte d'Appello, là dove, dopo avere osservato che "per quanto riguarda la continenza, era necessario arrivare fino alle ultime righe dell'articolo per rendersi conto che l'imputazione, contesta alla O., era quella di ricettazione e non quella di usura", ha affermato di ritenere "ugualmente che l'articolo de quo non abbia comunque carattere diffamatorio", sostenendo che tale carattere vi sarebbe stato "se la O. fosse stata rinviata a giudizio per un reato del tutto diverso, rispetto a quello di usura (ad esempio, guida senza patente, ingiuria, lesioni colpose, etc.), mentre il delitto di ricettazione - delitto che è emerso da un'indagine per il delitto di usura - è da considerare più grave di quello di usura, tant' è vero che è sempre stato punito più gravemente" (e ciò, nota la Corte territoriale, anche dopo la l. n. 108 del 1996). Ora, tale motivazione, essendo diretta a negare il carattere diffamatorio dell'articolo sulla base di un ragionamento basato su tre aspetti, l'essere il delitto di ricettazione emerso in occasione di un'indagine sull'usura, il non essere esso del tutto diverso da quello di usura e l'essere comunque punito più gravemente, è una motivazione con la quale la Corte d'Appello ha dato spiegazione della ragione per cui la fattispecie concreta giudicata, siccome emergente, dal tenore dell'articolo, non avrebbe integrato il delitto di diffamazione, ancorché il lettore dell'articolo avesse potuto avere l'impressione che la O. fosse stata rinviata a giudizio per il delitto di usura. Questo ragionamento non concerne in alcun modo la ricostruzione del fatto, bensì la sua sussunzione sotto la norma che contempla il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Ne discende che avrebbe dovuto essere criticato con un motivo di ricorso ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e non ai sensi del n. 5 di esso.
3.2. Resta da dire della seconda censura proposta con il primo motivo: essa è inammissibile per come prospettata ai sensi dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale non esaminò le doglianze della O. in quanto assorbite.
4. In ordine al secondo motivo, ritiene il Collegio che i rilievi che con esso si svolgono non possono comportare la cassazione della sentenza, atteso che, sulla base del fatto - cioè del contenuto dell'articolo - come prospettato in questa sede, in ogni caso dovrebbe ritenersi che la negazione della sussistenza della diffamazione è giustificata con altro ragionamento giuridico, che appunto in questa sede è possibile che la Corte faccia, per essere certo il fatto.
Ad esplicitazione di questa affermazione, che in sostanza implica che si debba solo correggere la motivazione, senza cassazione della sentenza, si rileva quanto segue.
Quando un articolo di giornale relativo a cronaca giudiziaria è strutturato in termini tali da ingenerare l'impressione che un soggetto sia stato rinviato a giudizio per un reato, mentre invece è stato rinviato a giudizio per un altro reato, il solo fatto che il reato di cui si è ingenerata l'attribuzione sia punito con pena edittale meno grave di quello per cui sia avvenuto il rinvio a giudizio non basta ad escludere la configurabilità della diffamazione, quando l'articolo sia destinato - come nel caso di quotidiano - ad un pubblico di lettori generalista, che, dunque, non abbia necessariamente esperienza giuridica. Ad escludere eventualmente il carattere diffamatorio dell'articolo, infatti, non può essere sufficiente, come mostra di credere la Corte territoriale, l'essere il delitto attribuito meno grave di quello oggetto del rinvio, posto che la percezione di tale minore gravità, secondo il criterio della pena edittale, è possibile solo da parte degli addetti ai lavori, ma occorre che l'attribuzione sia percepita come meno grave dal comune lettore, che non conosce nemmeno che cosa si intenda per pena edittale e non necessariamente percepisce il disvalore di un fatto di reato piuttosto che di un altro sulla base della pena con cui è punito.
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale in punto di sussunzione, con cui quest'ultima è stata negata, è, pertanto, erroneo.
Tuttavia, il dispositivo della sentenza d'appello appare corretto, per la ragione che il carattere diffamatorio dell'articolo, per come questa Corte viene messa in grado di percepire senza alcun accertamento di fatto, cioè semplicemente sulla base dell'esame del tenore dell'articolo per come riportato dalla ricorrente, è da escludere, in quanto esso rispetta il principio di continenza, dovendosi escludere che il suo tenore, per il fatto che nella prima pagina fossero riportate espressioni che alludevano al delitto di usura nell'occhiello, nel sommario e nell'incipit dell'articolo, fosse tale da ingenerare nel lettore il convincimento che la O., nonostante che in chiusura dell'articolo nelle pagine interne fosse indicata esattamente, come era stata, quale rinviata a giudizio per i1 delitto di ricettazione, fosse stata rinviata a giudizio per il delitto di usura.
È sufficiente osservare:
a) che nella prima pagina dell'articolo l'espressione "nella rete dei cravattari" era del tutto generica e non riferita alla O. ed inoltre trovava rispondenza effettiva (principio di verità) nell'avere avuto ad oggetto la vicenda fatti usurari, mentre la genericità (cioè l'assenza di riferimenti alla O.) esclude del tutto la necessità di valutarne la continenza come tale;
b) che identiche considerazioni valgono per il riferimento agli "strozzini" figurante nel sommario;
c) che è perfettamente continente l'espressione di incipit "quattro persone a giudizio con accuse pesanti, legate ad un giro di prestiti ad interessi d'usura e due appartamenti dissolti", posto che l'allusione al rinvio a giudizio è generica e le accuse - anche quella alla O. - erano certamente "legate" (cioè apparivano tali al momento della cronaca giudiziaria) ad una vicenda usuraria;
d) che valutazioni identiche a quelle sub a) e b) vanno espresse per la parte di articolo sempre in prima pagina, posto ivi il nome della O. non si fa;
e) che l'inizio della prosecuzione dell'articolo nella pagina venti si articola e si sviluppa senza che in alcun modo sia riferito alla O., che viene nominata per la prima volta quando in esso si indicano i nomi dei soggetti genericamente rinviati a giudizio, il delitto di usura o comunque indirettamente fatti che possano ingenerare tale convincimento, fino a che alla fine si dice specificamente che è stata rinviata a giudizio per ricettazione.
Ebbene questi dati fattuali percepiti dalla Corte sulla base della enunciazione del contenuto dell'articolo riportato in ricorso palesano che l'articolo non ingenerava affatto nel lettore il convincimento che il rinvio a giudizio ed anzi - al di là del rinvio a giudizio - la posizione assunta dalla O. nella vicenda giudiziaria, fosse stata quella di un'usuraia piuttosto che quella della ricettatrice in allora effettivamente rispondente alla verità dello stato della vicenda giudiziaria.
Va rilevato a questo punto che la idoneità dell'articolo ad ingenerare, invece, tale convincimento non risulta affermata dalla Corte d'Appello, come dimostra la stessa circostanza che nemmeno la ricorrente ha percepito un simile convincimento, sia là dove ha svolto la seconda censura del primo motivo, sia là dove ha svolto il secondo motivo. In altri termini, detto convincimento non si coglie nell'affermazione sopra riportata che era necessario arrivare alla fine dell'articolo per rendersi conto che l'imputazione contestata alla O. era di ricettazione non di usura. Si tratta di espressione che, infatti, si limita ad indicare quando il lettore percepiva il reato per cui l'O. era stata rinviata a giudizio e non di espressione cui può essere dato il valore di affermazione che effettivamente l'articolo ingenerava nel lettore in convincimento che il rinvio fosse stato per usura. Se ne ha la riprova nella dichiarazione di assorbimento delle questioni sollevate con l'appello, dopo il ragionamento sulla pena edittale, che, dunque, ha costituito solo un modo attraverso il quale la Corte territoriale ha ritenuto che, se anche alla O. fosse stato attribuita la qualità di usuraia, sarebbe stata insussistente la diffamazione.
Questa notazione si fa per evidenziare che nessun giudicato interno sul punto si è formato.
A questo punto, corretta la motivazione nei sensi indicati senza cassazione della sentenza, anche il secondo motivo è rigettato.
5. Il ricorso è, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente in euro duemilacento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.