Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

 

Sezione II

 

Sentenza 15 settembre 2009, n. 8743

 

 

 

 

 

CONSIDERATO:

 

- che con bando dell'8.2.2008 l'Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";

- che il suddetto bando prevedeva (all'art. 4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnico-professionale"; la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";

- che in base all'art. 5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono";

- che l'art. 6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l'art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio;

- che la ricorrente partecipava al concorso e, superata la prima prova, veniva ammessa alla seconda;

- che la ricorrente superava anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/30, ma non risultava utilmente collocata in graduatoria in quanto posizionata oltre il numero previsto per l'ammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);

- che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n. 101 del 30.12.2008, l'Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per l'assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come la ricorrente, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti);

- che, pertanto, la ricorrente ha impugnato il predetto secondo bando chiedendone l'annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico;

- che l'Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

- che con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. 2008/120994 dell'1.8.2008 della Direzione Regionale del Veneto (conosciuta il 29.1.2009, a seguito di accesso), con la quale l'Amministrazione dispone che si può effettuare la "scorrimento" della graduatoria solamente sino al giorno precedente l'inizio del tirocinio ed esclusivamente in caso di dichiarazione espressa di rinuncia alla prova da parte di uno o più candidati ammessi;

- che con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n. 4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt. 15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel d.P.R. n. 487/1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova orale finale";

- che con appositi scritti difensivi l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza anche dei ricorsi per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, anche la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;

 

CONSIDERATO

 

che con il sesto motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano - seppur subordinatamente - violazione dell'art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, tutti i soggetti (s'intende: ad eccezione dei rinunciatari) che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/30 (dunque con punteggio attestante l'"idoneità") le prime due prove della precedente procedura;

 

CONSIDERATO E RITENUTO, al riguardo:

 

- che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa;

- che nella "prima procedura" la ricorrente non era stata ammessa al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultata "inidonea", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;

- che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell'azione amministrativa;

- che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale - in presenza di soggetti già dimostratisi "idonei" nella precedente procedura concorsuale (peraltro ancora in atto) - appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal d.lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché dagli artt. 13 e 39 della l. n. 449 del 1997, dall'art. 20, comma 3, della l. n. 488 del 1999 e dall'art. 51 della l. n. 388 del 2000;

- che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida... costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della PA" (TAR Lazio, III-ter, 30.1.2003, n. 536);

- che l'avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che la ricorrente possiede il livello di preparazione richiesto per l'accesso al tirocinio;

- che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto l'Amministrazione appare maggiormente garantita dall'utilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nell'ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come "illogico" il comportamento dell'Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura (peraltro non conclusa) selettivamente più rigorosa;

- che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;

RITENUTO, in considerazione delle superiori osservazioni:

- che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione della ricorrente (mediante "scorrimento" della graduatoria già compilata nell'ambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";

- che il carattere "assorbente" della superiore statuizione esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest'ultimo) sollevate dall'Avvocatura dello Stato;

- che sussistono giuste ragioni per condannare l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00;

 

P.Q.M.

 

accoglie in parte il ricorso; e, per l'effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di ammettere la ricorrente al tirocinio per cui è causa.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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