Corte costituzionale
Sentenza 18 febbraio 2010, n. 50
[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 637, terzo comma, del
codice di procedura civile promossi dalla Corte di cassazione, con due ordinanze
del 30 gennaio 2009, iscritte ai nn. 155 e 156 del registro ordinanze 2009 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
2009.
Visti gli atti di costituzione di L. E. e L. F., della A. S. Roma s.p.a. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Carmine Punzi e Roberto Poli per L. E. e L. F., Antonio Briguglio
e Francesca Rolla per la A. S. Roma s.p.a. e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 155
e n. 156 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 637, terzo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre
domanda d'ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per
valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al cui
albo sono iscritti al momento di proposizione della domanda stessa, attribuisce
esclusivamente a tali professionisti la possibilità di scegliere un foro facoltativo
in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
2.- La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in due giudizi
d'impugnazione per regolamento necessario di competenza, promossi dagli avvocati
E. e F. L. avverso due sentenze emesse dal Tribunale di Milano, depositate il 5
luglio 2007, con le quali il detto Tribunale, in accoglimento delle opposizioni
proposte dalla A. S. Roma s.p.a. avverso due decreti ingiuntivi per il pagamento
di compensi professionali chiesti dai menzionati avvocati, ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio e la nullità dei decreti.
Infatti, secondo il Giudice milanese, competente a conoscere dei ricorsi per decreto
ingiuntivo sarebbe stato il Tribunale di Roma, sul rilievo che, per le cause aventi
ad oggetto il pagamento degli onorari dei professionisti, il codice prevede il foro
del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al quale i professionisti stessi
sono iscritti al momento della scadenza della prestazione, e nella specie l'avv.
E. L., in quel momento, aveva il domicilio professionale in Roma ed ivi aveva sede
la banca presso la quale dovevano affluire i pagamenti dei corrispettivi dovuti
per l'attività professionale (ordinanza n. 155 del 2009); e sul rilievo che, nel
caso in esame, trovano applicazione le norme regolatrici della competenza per territorio
in materia di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, che
devono essere corrisposte nel luogo in cui il creditore ha il domicilio al momento
della scadenza, e l'avv. F. L., al momento della richiesta di pagamento della parcella
(anno 2000), era residente in Roma ed ivi aveva il domicilio (ordinanza n. 156 del
2009).
2.1.- La Corte rimettente prosegue rilevando che, con unico motivo, l'avv. E. L.,
denunciando violazione ed omessa applicazione dell'art. 637, terzo comma, cod. proc.
civ., nonché vizi di motivazione, censura la decisione impugnata lamentando che
essa, nel dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito per esser competente
il Tribunale di Roma, ha posto a base della decisione una lettura della suddetta
norma non corrispondente alla sua formulazione, avendo individuato il foro competente
con riferimento al luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al quale l'avvocato
è iscritto al momento della scadenza della prestazione e così richiamando una nozione
non prevista dalla norma stessa. Invece, ad avviso del ricorrente, la disposizione
stabilisce, in favore degli avvocati nei rapporti con i propri clienti relativi
ai crediti per prestazioni professionali, un foro alternativo e concorrente con
quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., attribuendo rilevanza al luogo
nel quale ha sede il Consiglio dell'ordine cui il legale è iscritto quando presenta
il ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò perché la disposizione ha inteso prevedere
che il tribunale competente a decidere sul ricorso per decreto ingiuntivo sia quello
presso il quale ha sede il Consiglio dell'ordine che ha formulato il parere di congruità
sulla parcella professionale.
Pertanto, nella specie la competenza sarebbe stata del Tribunale di Milano, in quanto
il ricorrente era iscritto al Consiglio dell'ordine milanese al momento della proposizione
del ricorso per decreto ingiuntivo; in via subordinata, si sarebbe comunque radicata
la competenza del detto Tribunale, anche con riferimento al disposto dell'articolo
1182 codice civile, perché la scadenza dell'obbligazione relativa al compenso dovuto
al professionista legale si determina quando essa si concretizza attraverso la liquidazione
compiuta con il parere di congruità e in quell'epoca, cioè nel 2005, l'avvocato
E. L. era iscritto al Consiglio dell'ordine di Milano.
2.2.- L'avv. F. L., a sua volta, denunciando violazione ed omessa applicazione dell'art.
637, terzo comma, cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, censura la statuizione
del Tribunale adducendo che, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio
per essere competente il Tribunale di Roma, essa ha fatto esclusivo riferimento
all'art. 1182, terzo comma, cod. civ., senza neppure prendere in esame l'art. 637,
terzo comma, cod. proc. civ., in base al quale egli ha agito con il ricorso per
decreto ingiuntivo. Per il resto, il ricorrente svolge argomenti analoghi a quelli
esposti dall'avv. E. L.
3.- La Corte di cassazione aggiunge che la società resistente, in via preliminare,
ha eccepito l'inammissibilità dei regolamenti di cui all'art. 42 cod. proc. civ.,
assumendo che i provvedimenti impugnati non potrebbero qualificarsi come sentenze
sulla competenza. Essa ha sostenuto, poi, l'esattezza delle decisioni impugnate,
osservando che l'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. dovrebbe essere interpretato
alla luce dei criteri di cui all'art. 20 del detto codice, individuando il Consiglio
dell'ordine (cui lo stesso art. 637 si riferisce) in quello cui il professionista
era iscritto al momento della scadenza dell'obbligazione. D'altra parte, ad avviso
della resistente, avuto riguardo alla modifica legislativa operata con la legge
21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), si imporrebbe un'interpretazione
costituzionalmente orientata del citato art. 637, terzo comma. Infatti, la sentenza
di questa Corte n. 137 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale di tale norma, aveva posto in evidenza che, secondo la normativa
all'epoca vigente, gli avvocati erano obbligati a fissare la residenza nella circoscrizione
del Tribunale dove aveva sede il Consiglio dell'ordine nel cui albo erano iscritti,
obbligo venuto meno per effetto della menzionata modifica legislativa.
La Corte di cassazione riferisce che la società resistente, per l'ipotesi in cui
l'interpretazione da essa propugnata non fosse condivisa, ha eccepito l'illegittimità
costituzionale della norma in esame, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., rilevando:
1) la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, per
l'ingiustificato privilegio attribuito agli avvocati che, per il recupero dei crediti
professionali, potrebbero cambiare senza particolari difficoltà il Consiglio dell'ordine
di appartenenza, al solo fine d'introdurre il giudizio contro i propri clienti presso
un foro ritenuto più favorevole; 2) sarebbe rimessa al mero arbitrio dell'attore
la scelta del giudice competente, in violazione del precetto costituzionale relativo
al giudice naturale, come appunto nella specie sarebbe avvenuto.
4.- Poste le suddette premesse, la Corte di cassazione ha ritenuto, in primo luogo,
che le due istanze di regolamento fossero ammissibili, perché la sentenza con la
quale - come nel caso in esame - il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo
dichiari la nullità del provvedimento opposto esclusivamente per incompetenza del
giudice che lo ha emesso, integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia
sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non soltanto conseguente, ma anche
necessaria rispetto alla declaratoria d'incompetenza.
Essa, poi, ha considerato erronea la tesi del Tribunale, secondo cui, ai sensi dell'art.
637 cod. proc. civ., nelle cause aventi ad oggetto il pagamento degli onorari degli
avvocati, la competenza spetterebbe al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio
dell'ordine presso il quale i professionisti sono iscritti al momento della scadenza
della prestazione. Infatti, detta norma non contiene alcun riferimento a tale scadenza
o, in generale, ai criteri indicati dagli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ.
In base al dato normativo, non soltanto sarebbe ingiustificato non identificare
il Consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente,
in quello cui il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento
della proposizione del ricorso, ma sarebbe arbitrario appellarsi a criteri di collegamento
non previsti dal legislatore.
Né l'interpretazione formulata dal Tribunale potrebbe trovare conferma nella citata
sentenza di questa Corte, perché essa non contiene alcun riferimento alla scadenza
dell'obbligazione.
Del resto, l'interpretazione letterale del citato articolo trova conferma nella
sua ratio ispiratrice, che è quella di agevolare il professionista, altrimenti costretto
a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luoghi diversi
da quello in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale.
5.- La Corte rimettente, tuttavia, ritiene che l'interpretazione dell'art. 637,
terzo comma, cod. proc. civ., sopra formulata, ponga dubbi di legittimità costituzionale
in relazione all'art. 3 Cost.
In primo luogo, essa considera la questione rilevante perché, quando proposero i
ricorsi per decreto ingiuntivo, entrambi gli avvocati erano iscritti al Consiglio
dell'ordine di Milano, mentre al momento in cui era cessata l'attività difensiva,
svolta in favore della società resistente, erano iscritti al Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Roma e in quella città avevano la residenza e il domicilio. Pertanto,
ai sensi dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., in base all'interpretazione
prima accolta, la competenza per territorio si era radicata presso il Tribunale
di Milano, dichiaratosi erroneamente incompetente, sicché le censure mosse con i
regolamenti di competenza sarebbero meritevoli di accoglimento.
La Corte di cassazione, inoltre, ritiene che la questione non sia manifestamente
infondata.
Richiamato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 137 del 1975, la rimettente
osserva che, secondo la normativa all'epoca in vigore, l'art. 17 del regio decreto-legge
del 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel prescrivere
i requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale, stabiliva al n. 7 che i professionisti
dovevano avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiedeva
l'iscrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte costituzionale
ritenne giustificata la previsione a favore degli avvocati di un foro speciale per
il recupero dei crediti professionali, in deroga ai criteri generali di competenza,
anche in considerazione dell'obbligo di fissare la residenza nella località sede
del Consiglio dell'ordine presso il quale erano iscritti. Tale considerazione non
era stata affatto incidentale o marginale ai fini della decisione, tanto da indurre
la Corte a porre in rilievo che proprio nel luogo in cui avevano stabilito la residenza
gli avvocati erano portati ad organizzare adeguatamente la propria attività professionale.
Ad avviso della rimettente, la questione ora si pone in termini diversi rispetto
a quelli esaminati dalla Corte costituzionale, avuto riguardo alle modifiche normative
attuate prima con l'art. 16 della legge n. 526 del 1999, poi con l'art. 18 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002). Sulla
base della disciplina vigente, infatti, l'iscrizione all'albo è svincolata dalla
residenza, nel senso che l'avvocato può iscriversi ad un Consiglio dell'ordine con
sede in un luogo in cui abbia fissato il domicilio professionale, pur avendo stabilito
altrove la propria residenza. E, benché il domicilio professionale costituisca il
centro principale dell'attività professionale, non può non assumere rilievo la circostanza
che esso può non coincidere con la residenza, che s'identifica con l'abituale e
volontaria dimora nel luogo in cui la persona ha fissato la sede delle relazioni
sociali e familiari.
Orbene, la norma de qua era stata formulata sul presupposto che l'avvocato avesse
l'obbligo di stabilire la residenza nel luogo in cui aveva sede il Consiglio dell'ordine
cui chiedeva di essere iscritto. L'esclusione di tale obbligo, ad avviso della rimettente,
induce a ritenere che sia venuta meno la ratio ispiratrice dell'art. 637, terzo
comma, cod. proc. civ. che, avendo la finalità di agevolare il professionista per
consentirgli di concentrare le cause nei confronti dei clienti nel luogo in cui
aveva l'obbligo di fissare la sede principale dei propri interessi, aveva previsto
un foro speciale con riferimento alla sede del Consiglio al quale l'avvocato era
iscritto.
In questo quadro, la detta disposizione appare in contrasto con il principio di
parità di trattamento e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto attribuisce
una posizione privilegiata ad una determinata categoria professionale, rispetto
agli altri cittadini e ad altre categorie professionali, in assenza di ragioni oggettive
che possano giustificare tale scelta.
Invero, l'ampiezza e l'incidenza della tutela giurisdizionale a favore degli avvocati
«avviene con discriminazione in danno dei loro clienti che si vedono convenuti presso
un foro diverso da quello previsto in base agli ordinari criteri dettati per la
generalità dei consociati». La norma attribuisce esclusivamente a tali professionisti
la possibilità di scegliere un foro alternativo a quelli contemplati in via generale
dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il che può tradursi in un danno per i clienti
stessi. La disposizione, inoltre, realizza una disparità di trattamento nei confronti
di altre categorie professionali, in quanto la scelta operata dal legislatore si
rivela arbitraria ed irragionevole, perché la disciplina che regola l'accesso e
le modalità di svolgimento della professione legale non è tale da giustificare il
diverso trattamento riservato ad altre figure professionali, che pure si trovano
sottoposte a particolari condizioni e modalità stabilite per l'accesso e lo svolgimento
della professione.
6.- Gli avvocati E. e F. L. si sono costituiti con separate memorie, depositate
il 23 giugno 2009, sostenendo che la questione sarebbe improponibile e, comunque,
non adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza.
Premesso che la norma censurata contiene due proposizioni, la prima relativa agli
avvocati e la seconda ai notai, in relazione al disposto dell'art. 633, n. 3, cod.
proc. civ., che si riferisce però anche «ad altri esercenti una libera professione
o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata», i due professionisti
sostengono che la Corte rimettente avrebbe dovuto accertare se in via interpretativa,
in base alla lettura coordinata degli artt. 633, n. 3, e 637, terzo comma, seconda
parte, cod. proc. civ., la particolare facoltà prevista da tale norma non debba
essere riconosciuta anche agli altri esercenti professioni o arti (con tariffa legale),
per la loro riconosciuta equiparazione ai notai ai sensi del precedente art. 633,
n. 3, accertamento non compiuto dal giudice a quo ad onta del suo carattere essenziale.
In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto riguardare
non la prima, ma la seconda proposizione dell'art. 637, terzo comma, cod. proc.
civ., cioè quella relativa ai notai e si sarebbe dovuta porre in relazione alla
detta norma «in quanto non prevede il riconoscimento della stessa facoltà agli altri
esercenti arti o professioni con tariffa legale» rispetto ai notai, ai quali essi
sono sostanzialmente equiparati dal precedente art. 633, n. 3.
Ferma la detta eccezione, i deducenti sostengono che la questione di legittimità
costituzionale qui sollevata è già stata esaminata da questa Corte con la citata
sentenza n. 137 del 1975, che l'ha dichiarata non fondata sulla base di una valutazione
sostanziale della posizione dei professionisti avvocati e delle relative peculiarità.
Il richiamo alla circostanza che in quell'epoca la sede del legale dovesse coincidere
con la residenza anagrafica ha avuto carattere soltanto incidentale, sicché è da
escludere che il venir meno di quel requisito possa oggi condurre ad una decisione
di segno opposto.
Invero, la ratio della norma, individuata dalle stesse ordinanze di rimessione,
è quella di agevolare il professionista, che sarebbe altrimenti costretto a seguire
le cause relative ai propri crediti professionali in luoghi diversi da quello in
cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività. Orbene, all'epoca della
precedente sentenza ed anche attualmente, il domicilio professionale, in relazione
al quale si determina l'Ordine d'iscrizione, rappresenta il centro principale dell'attività
professionale, onde a tale elemento si deve fare riferimento per individuare l'Ordine
di appartenenza. In tal senso il richiamo contenuto nella sentenza n. 137 del 1975
al requisito della residenza assume carattere incidentale, mentre di particolare
rilievo è il dato costituito dal riconoscimento, da parte del Consiglio dell'ordine,
dell'esistenza del domicilio professionale, sulla cui base l'iscrizione viene effettuata,
con il conseguente controllo deontologico che si esercita in sede di approvazione
della parcella.
I deducenti osservano ancora che, nella parte conclusiva della propria ordinanza,
la Corte di cassazione solleva la questione soltanto con riferimento alla disparità
di trattamento per gli altri professionisti rispetto agli avvocati. Nel testo dell'ordinanza,
peraltro, si rinvengono anche considerazioni nel senso che «l'ampiezza e l'incidenza
della tutela giurisdizionale posta a favore degli avvocati avviene con discriminazione
in danno dei loro clienti che si vedono convenuti presso un foro diverso da quello
previsto in base agli ordinari criteri dettati per la generalità dei consociati».
Tale prospettazione, a parte la sua inammissibilità in quanto non effettivamente
sollevata in sede di dispositivo dell'ordinanza, sarebbe del tutto infondata in
relazione a quanto già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 137 del 1975,
la quale escluse che la facoltà attribuita agli avvocati dalla norma censurata potesse
essere qualificata come un ingiustificato privilegio, definendola invece come una
razionale agevolazione per una categoria di lavoratori autonomi.
7.- Anche la A. S. Roma s.p.a., in persona del Presidente, si è costituita con distinte
memorie depositate il 1°giugno 2009, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art.
3 Cost.
La società, richiamando a sua volta la sentenza già citata, si riporta agli argomenti
svolti nell'ordinanza di rimessione, che condivide. Rileva, poi, un ulteriore profilo
di illegittimità costituzionale della norma censurata, in relazione al combinato
disposto degli artt. 25 e 3 Cost.
Infatti, venuto meno, per gli avvocati, l'obbligo di avere la residenza nella circoscrizione
del Tribunale nel cui albo sono iscritti, al professionista sarebbe data la possibilità
di determinare arbitrariamente il foro competente (quello dell'ordine al quale egli
è iscritto al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione) mediante il
semplice trasferimento del proprio domicilio professionale e, dunque, del Consiglio
dell'ordine di appartenenza. Tale trasferimento sarebbe ben più agevole che non
quello della residenza e, come emergerebbe anche dai fatti dei giudizi principali,
effettuabile perfino nell'imminenza dell'istanza monitoria e perciò ad essa direttamente
preordinabile.
Sotto questo profilo, una delle possibili letture costituzionalmente orientate della
norma censurata sarebbe quella proposta dalla società nei procedimenti per regolamento
di competenza, consistente nel collegare l'individuazione del foro competente per
il decreto ingiuntivo con il luogo dove ha sede il Consiglio dell'ordine presso
cui l'avvocato è iscritto al tempo in cui è stata resa la prestazione da cui scaturisce
il credito azionato.
8.- Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza n. 156 del
2009, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Dopo avere rilevato che la Corte di cassazione ha sollevato la questione con esclusivo
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., la difesa erariale osserva che
la norma censurata prevede, in deroga ai criteri generali stabiliti in materia di
competenza per territorio dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., un foro concorrente
e facoltativo, a favore della categoria degli avvocati che azionano il procedimento
monitorio per il recupero dei crediti professionali nei confronti dei propri clienti.
Richiamati gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura generale
dello Stato reputa la questione manifestamente infondata.
Al riguardo, prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 137 del 1975, riportandone
i contenuti che hanno escluso ogni violazione del principio di uguaglianza. Rileva
che la Corte rimettente ha ritenuto che la questione si ponga ora in termini del
tutto diversi, attribuendo rilievo decisivo ed assorbente alla intervenuta modifica
in tema di obbligo di residenza dell'avvocato nella circoscrizione del tribunale
nel cui albo l'iscrizione è domandata, obbligo venuto meno per effetto della modifica
di cui alla legge n. 526 del 1999.
Ad avviso della difesa erariale, una lettura attenta della sentenza n. 137 del 1975
mette in evidenza il carattere residuale della argomentazione fondata sull'obbligo
di residenza, sicché, prescindendo dalla sussistenza o meno di un obbligo di fissare
la residenza nella circoscrizione del Tribunale, nel cui albo gli avvocati sono
iscritti, per escludere una situazione di disparità di trattamento rispetto agli
altri lavoratori autonomi assume rilievo la particolare disciplina che regola l'accesso,
le modalità di svolgimento della prestazione e la relativa remunerazione.
Inoltre, l'interpretazione della normativa professionale in tema di obbligo di residenza
e iscrizione all'Ordine, addotta dalla Corte di cassazione a sostegno della questione
di legittimità costituzionale, non sarebbe corretta. Invero, elemento rilevante
per l'individuazione dell'Ordine di appartenenza sarebbe il concetto di domicilio
professionale, in relazione al quale si determina l'Ordine d'iscrizione, costituente
il centro principale dell'attività professionale (art. 43 cod. civ. e parere del
Consiglio nazionale forense del 27 ottobre 2000, richiamati nelle stesse ordinanze
di rimessione).
Pertanto, la differenza tra la disciplina previgente e quella attuale «non è nel
senso che l'Ordine professionale di appartenenza dovesse essere quello di residenza
anagrafica, ma al contrario nel senso che, una volta determinato l'Ordine di appartenenza
sulla base del criterio del domicilio professionale, ai fini dell'iscrizione (in
passato) il professionista doveva nel suo ambito trasferire la residenza anagrafica
al fine di rendere possibile la relativa iscrizione».
Così ricostruito il vero significato del precedente obbligo di residenza, sarebbe
a maggior ragione irrilevante l'avvenuta modifica, con riferimento alla norma denunciata
rispetto al parametro della ragionevolezza.
9.- In prossimità dell'udienza di discussione le parti private hanno depositato
memorie, nelle quali sono ripresi e sviluppati gli argomenti da ciascuno addotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Corte di cassazione, con le due ordinanze di analogo tenore indicate in
epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 637, terzo comma, codice di procedura civile, «nella parte
in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione
nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui
ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento
della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli
avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli
di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.».
La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in due giudizi per
regolamento necessario di competenza, promossi da due avvocati avverso sentenze
emesse dal Tribunale di Milano che, decidendo due cause di opposizione proposte
da una società sportiva contro altrettanti decreti ingiuntivi, ottenuti dai legali
per il pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali da loro svolte
nell'interesse della società stessa, aveva dichiarato la propria incompetenza per
territorio e la conseguente nullità dei decreti, ritenendo che la competenza spettasse
al Tribunale di Roma.
Secondo il Giudice milanese, competente a conoscere dei ricorsi per decreto ingiuntivo
sarebbe stato il detto Tribunale di Roma, sul rilievo che, per le cause aventi ad
oggetto il pagamento degli onorari dei professionisti, il codice prevede il foro
del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al quale i professionisti stessi
sono iscritti al momento della scadenza della prestazione e, nella specie, uno degli
avvocati, in quel momento, aveva il domicilio professionale in Roma ed ivi aveva
sede la banca presso la quale dovevano affluire i pagamenti dei corrispettivi dovuti
(ordinanza n. 155 del 2009); e sul rilievo che, nel caso in esame, trovano applicazione
le norme regolatrici della competenza per territorio, in materia di obbligazioni
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro che devono essere corrisposte
nel luogo in cui il creditore ha il domicilio al momento della scadenza, e l'altro
avvocato, al momento della richiesta di pagamento della parcella (anno 2000), era
residente in Roma ed ivi aveva il domicilio (ordinanza n. 156 del 2009).
La rimettente prosegue osservando che entrambi i professionisti hanno impugnato
le dette sentenze con istanze di regolamento di competenza, denunziando violazione
ed omessa applicazione dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. Essa, dopo aver
ritenuto ammissibili le istanze di regolamento (per le ragioni di cui in narrativa),
ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della citata norma, sollevata dalla società resistente.
2.- I due giudizi di legittimità costituzionale hanno ad oggetto la medesima questione,
relativa all'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento allo stesso
parametro e sulla base di argomentazioni nella sostanza identiche. Pertanto, essi
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
3.- La società sportiva ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale anche in
relazione all'art. 25 Cost.
Al riguardo, si deve rilevare che, per giurisprudenza costante di questa Corte,
l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme
ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi
in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili
di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti
propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente
il contenuto delle stesse ordinanze. Sono inammissibili, dunque, e non possono essere
prese in esame in questa sede, le deduzioni della società sportiva dirette ad estendere
il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art.
25 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 236 e 56 del 2009 e n. 86 del 2008; ordinanze
n. 174 del 2003 e n. 379 del 2001).
4.- I due avvocati, costituiti con separate memorie, hanno eccepito che la questione,
«nei termini in cui è prospettata», sarebbe improponibile e, comunque, non adeguatamente
motivata in ordine alla rilevanza ai fini del giudizio a quo.
Infatti, premesso che l'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. consta di due parti,
la prima concernente gli avvocati, in relazione alla previsione dell'art. 633, n.
2, di detto codice e la seconda concernente i notai, in riferimento alla previsione
dell'art. 633, n. 3 (quest'ultima relativa, peraltro, non soltanto ai notai ma anche
ad «altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa
legalmente approvata»), essi sostengono: a) che la Corte di cassazione, prima di
sollevare la questione di legittimità costituzionale, avrebbe dovuto individuare
il «diritto vivente nella specie rilevante» e, quindi, accertare se in via interpretativa,
in base alla lettura coordinata della normativa ora citata, la facoltà di cui all'art.
637, terzo comma, cod. proc. civ. non dovesse essere riconosciuta anche agli altri
esercenti professioni o arti (con tariffa legale), in base alla loro equiparazione
ai notai ai sensi del precedente art. 633, n. 3; b) qualora tale valutazione si
fosse conclusa per l'applicabilità dell'art. 637, terzo comma, soltanto ai notai,
la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto riguardare non l'art.
637, terzo comma, prima parte (relativo agli avvocati), bensì l'art. 637, terzo
comma, seconda parte (relativo ai notai), e si sarebbe dovuta porre in relazione
a detta norma, nella parte in cui «non prevede il riconoscimento della stessa facoltà
agli altri esercenti arti o professioni con tariffa legale rispetto ai notai».
Nella memoria depositata dai due professionisti in vista dell'udienza di discussione,
poi, si sostiene che, nel caso in esame, il contrasto riguardava, da un lato, i
professionisti medesimi, che intendevano avvalersi della facoltà di scegliere il
foro competente ai sensi dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., dall'altro
la parte citata in giudizio. In tale contesto, la questione di legittimità costituzionale
in esame sarebbe stata prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento
rispetto ad altre categorie professionali che non godono dello stesso beneficio.
Questa impostazione, tuttavia, sarebbe illogica e contraddittoria, sia perché la
questione (in ipotesi) si sarebbe dovuta porre nella parte in cui la norma non concede
il detto beneficio anche ad altre categorie professionali, sia perché essa comunque
non potrebbe portare ad alcun risultato positivo per la parte che l'ha sollevata.
4.1.- Questi argomenti non possono essere condivisi.
Il riferimento ai notai e alle altre categorie professionali non è pertinente, perché
nei giudizi di legittimità costituzionale di cui si tratta non vengono in rilievo
le posizioni degli uni o delle altre, bensì quelle degli avvocati, in relazione
ai quali, dunque, l'indagine sulla rilevanza della questione deve essere condotta.
Tale indagine è stata puntualmente svolta dalla rimettente che, dopo avere esposto
le ragioni che la inducevano a considerare erronee le sentenze d'incompetenza pronunciate
dal Tribunale di Milano, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 637, terzo comma,
cod. proc. civ., le censure sollevate con i regolamenti di competenza sarebbero
state fondate. La Corte di cassazione, quindi, deve fare applicazione della norma
censurata, sicché il dubbio sulla sua legittimità costituzionale è, nella fattispecie,
rilevante.
Ne deriva che la questione è ammissibile.
5. - Essa, tuttavia, non è fondata.
L'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. dispone che «Gli avvocati o i notai possono
altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente
per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti
o il consiglio notarile dal quale dipendono».
La norma individua un criterio di competenza territoriale, facoltativa e concorrente
con quelli di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo.
Essa fu già sottoposta all'esame di questa Corte che, con sentenza n. 137 del 1975,
dichiarò non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, all'epoca
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
La citata sentenza, per quanto qui rileva, osservò: a) che la norma censurata riguardava
i rapporti professionali tra gli avvocati ed i propri clienti, e non gli altri cittadini
estranei a tali rapporti, i quali non erano avvantaggiati o danneggiati dalla norma
medesima; b) che il dettato normativo acquistava pratico rilievo qualora il giudice
individuato in base ad esso non fosse quello del luogo di residenza o domicilio
dell'intimato, o quello del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione
dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del codice di rito, ovvero «l'ufficio
giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce» (art. 637,
secondo comma, cod. proc. civ., nel testo ora vigente), sicché l'ambito di applicazione
della norma era ben contenuto e limitato; c) che gli avvocati, in vista e per il
fatto dell'esercizio della professione, erano in una posizione avente aspetti di
peculiarità idonei a differenziarli da quella di tutti gli altri prestatori d'opera
intellettuale, in ordine al pagamento dei compensi loro dovuti (sentenza n. 132
del 1974); d) che i professionisti legali dovevano avere la residenza nella circoscrizione
del tribunale nel cui albo erano iscritti e, per far fronte ad un'esigenza crescente,
erano portati ad organizzare in modo adeguato la loro attività di lavoro autonomo;
e) che la qualità di avvocato era il riflesso di una disciplina cui si riferivano
interessi pubblici o collettivi e nella quale concorrevano coerenti mezzi e modi
di tutela, sicché essa non si prestava ad un esame analitico ma andava verificata,
in sede di controllo della sua conformità a Costituzione, nel suo complesso; f)
che, pertanto, non si poteva prescindere dall'ampiezza e portata della tutela giurisdizionale
prevista per i suddetti professionisti, i quali, per realizzare le loro pretese
patrimoniali nei confronti dei clienti, potevano adire il magistrato dando vita
ad un ordinario processo di cognizione, o chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo,
o giovandosi della speciale procedura di cui all'art. 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794 (Onorari di avvocati e di procuratori per prestazioni giudiziali in materia
civile), e successive modificazioni, norma della quale è stata riconosciuta la legittimità
costituzionale (sentenza n. 22 del 1973); g) che, pertanto, l'attribuzione agli
avvocati del potere di scegliere la competenza per territorio, in tema di procedimento
per ingiunzione, appariva sufficientemente giustificata.
Le ordinanze di rimessione prendono le mosse dalla pronunzia ora riassunta e rilevano
che, secondo la normativa all'epoca in vigore (art. 17, primo comma, n. 7, regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36), gli avvocati dovevano «avere la residenza nella circoscrizione del
tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata». Ad avviso della rimettente, questa
Corte ritenne giustificata la previsione, a favore degli avvocati, di un foro speciale
per il recupero dei crediti professionali, in deroga a criteri generali di competenza,
anche considerando l'obbligo di fissare la residenza nella sede del consiglio dell'ordine
presso il quale erano iscritti. Tale considerazione avrebbe avuto un ruolo non marginale
nella citata sentenza, in quanto in essa si pose in evidenza che «nel luogo in cui
avevano stabilito la residenza gli avvocati sono portati ad organizzare adeguatamente
la propria attività professionale».
La questione di legittimità costituzionale della norma, però, si porrebbe ora in
termini diversi, avuto riguardo all'intervento del legislatore che ha modificato
la disciplina. Infatti, con l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 1999), si è stabilito che «Per i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione
in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza»;
poi, con l'art. 18, comma 2, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2002), si è disposto che «All'art. 17, primo comma,
n. 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola "residenza"
sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio professionale"».
Pertanto - la rimettente prosegue - in base alla disciplina vigente l'iscrizione
all'albo è svincolata dalla residenza. E, anche se il domicilio professionale costituisce
il centro principale della relativa attività, assume rilievo la circostanza che
esso (a prescindere dalla difficoltà di verificare il luogo in cui il legale, che
può aprire studi in più sedi, svolga in prevalenza la professione) può non coincidere
con la residenza, cioè con l'abituale e volontaria dimora nel luogo in cui la persona
ha fissato la sede delle relazioni sociali e familiari e che, inoltre, è rivelato
da elementi obiettivi facilmente accertabili.
Tale circostanza, secondo la Corte di cassazione, induce a ritenere che sia venuta
meno la ratio ispiratrice della disposizione censurata, da identificare nella finalità
di agevolare il professionista, il quale, in assenza di detta norma, sarebbe costretto
a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luoghi diversi
da quello in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività.
Pertanto, la norma de qua sarebbe in contrasto con i principii di parità di trattamento
e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto attribuirebbe una posizione privilegiata
ad una determinata categoria professionale rispetto agli altri cittadini e ad altre
categorie professionali, non sussistendo ormai ragioni oggettive idonee a giustificare
tale scelta, che si risolverebbe anche in un danno per i clienti, convenuti presso
un foro diverso da quello previsto in base agli ordinari criteri dettati per la
generalità dei consociati.
Le argomentazioni ora riassunte non possono essere condivise.
Come risulta dall'esposizione che precede, la Corte rimettente individua esattamente
la ratio della norma censurata, ravvisandola nella finalità di agevolare l'avvocato,
per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in
cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la
sede principale dei propri affari ed interessi.
Al riguardo, si deve rilevare che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti
processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza,
con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis,
sentenze n. 221 del 2008; n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 134 del
2009 e n. 318 del 2008). Nel caso in esame, la suddetta finalità è senza dubbio
idonea a giustificare il fondamento della norma e perciò esclude che essa violi
il principio di ragionevolezza.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla rimettente, non è esatto che la ratio della
disposizione sia venuta meno per effetto della modifica introdotta dalla normativa
dianzi citata, e, segnatamente, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 14 del 2003.
Quella modifica, disposta in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), si è limitata ad inserire
nell'art. 17, primo comma, n. 7, della legge professionale degli avvocati, dopo
la parola "residenza" l'espressione "o il proprio domicilio professionale", rendendo
così alternativo per l'iscrizione nell'albo, tra gli altri, il requisito soggettivo
della residenza o del domicilio professionale.
Il detto intervento legislativo si è reso necessario perché la menzionata sentenza
della Corte di giustizia ha ritenuto in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE
del 25 marzo 1957 (Trattato istitutivo della Comunità Economica - testo vigente)
l'obbligo imposto agli avvocati di risiedere nella circoscrizione del tribunale
da cui dipende l'albo al quale essi sono iscritti. Non si vede, però, in qual modo
tale intervento possa avere inciso, fino ad escluderla, sulla ratio sottesa alla
norma censurata, né le ordinanze di rimessione lo spiegano con chiarezza.
Invero, il domicilio professionale - che non di rado coincide con la residenza -
s'identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista
(art. 43, primo comma, codice civile), cioè con il luogo in cui egli esercita in
modo stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto
verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni
erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli
ad opera del Consiglio dell'ordine competente. Anzi, proprio con riferimento a tale
concetto ben si giustifica lo scopo «di agevolare il professionista, che sarebbe
invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali
in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse
attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale» (così
le ordinanze di rimessione).
Neppure sotto il profilo della disparità di trattamento la questione può dirsi fondata.
Infatti, per quanto riguarda il riferimento «agli altri cittadini» (peraltro evocati
in modo del tutto generico), il richiamo non è pertinente, perché la previsione
normativa concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed i clienti, sicché
gli altri cittadini non ne sono destinatari.
In relazione ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa
norma, si deve osservare che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei
a giustificarne una disciplina giuridica differenziata. Per la professione legale
tali caratteri sono stati già posti in luce con la sentenza di questa Corte n. 137
del 1975.
Infine, quanto al rapporto tra l'avvocato e il cliente, se è vero che la norma censurata
attribuisce al primo una facoltà processuale ai fini del recupero dei suoi crediti
per prestazioni professionali, mediante la possibilità di scegliere un foro che
può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, è anche
vero che tale facoltà non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa,
come già si è notato, frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 637,
terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo
3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.