Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 24 febbraio 2010, n. 4544
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 18/2/2009 adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2,
del digs. 25 del 2008 il Tribunale di Roma in c.m. ebbe a convalidare per trenta
giorni la proroga del trattenimento della cittadina nigeriana [omissis] presso
il Centro di Roma Ponte Galeria sull'assunto che non era stata ancora completata
da parte della Commissione territoriale la procedura di esame prioritario della
proposta domanda di asilo e per la definizione della quale era stato disposto il
convalidato trattenimento.
Per la cassazione di tale decreto di proroga la straniera ha proposto ricorso,
notificandolo al Questore di Roma ed al Ministro dell'Interno il 21.4.2009 ed
ivi articolando tre motivi di censura, ai quali si è opposta l'Amministrazione
con controricorso del 25.5.2009.
Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge commessa con la adozione
di un decreto di proroga ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 25/2008, de plano, in
difetto di convocazione camerale dell'interessato assistito dal suo difensore e
quindi in carenza della attivazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 5 della CEDU
perpetrata con la proroga di una misura sostanzialmente detentiva in difetto di
alcuna partecipazione dell'interessato e del suo difensore alla verifica della
sussistenza delle condizioni per adottarla.
Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale degli
artt. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e 21, comma 2, d.lgs. 25/2008 per violazione
degli artt. 24, 111, 117 Cost. essendo manifestamente fondato, ed in causa
rilevante, il sospetto di illegittimità delle norme che consentano una proroga
inaudita altera parte di una misura restrittiva della libertà personale.
I motivi sono stati illustrati con memoria finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che siano fondate le censure articolate
nei primi due motivi del ricorso, dovendosi affermare, alla stregua delle
considerazioni che appresso si espongono, che nelle disposizioni poste dal
d.lgs. n. 286 del 1998, e novellate in parte qua nel 2004, a regolare il
trattenimento "pre-espulsivo" dello straniero nei centri preposti (e variamente
denominati), disposizioni interamente richiamate in sede di disciplina del
trattenimento dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, fosse prevista la
garanzia della difesa e del contraddittorio, espressamente per l'adozione
dell'ordinanza di convalida ed implicitamente ma non meno certamente per
l'emissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso.
Giova esporre la evoluzione della recente normativa in materia, la quale, lungi
dal muoversi lungo un continuum di agevole interpretazione, è stata segnata
dalla interazione delle norme di garanzia di fonte nazionale o mediatamente
internazionale nei diversi settori del trattenimento pre espulsivo o umanitario.
Il trattenimento temporaneo "pre espulsivo" - dettato da ragioni di soccorso
umanitario temporaneo, di identificazione dell'espellendo o di reperimento di
idoneo vettore, in attesa dell'accompagnamento coattivo alla frontiera - venne
regolato organicamente con l'art. 14 del t.u. del 1998 prevedendosi, per quel
che occupa, che, adottato il provvedimento, il Questore del luogo di sede del
Centro trasmettesse al Pretore competente entro 48 ore il provvedimento, che il
Pretore, all'esito di convocazione dell'interessato in camera di consiglio,
verificata la sussistenza dei presupposti convalidasse la misura (di durata pari
a giorni venti) entro le 48 ore successive ed a pena di inefficacia, che la
misura potesse dal Pretore essere prorogata, su richiesta del Questore, per non
oltre dieci giorni, verificando la permanenza delle ragioni impeditive della
esecuzione, che avverso i decreti di convalida e proroga potesse proporsi
ricorso per cassazione.
L'art. 13 della l. n. 189 del 2002 aumentò a trenta giorni il tempo concesso per
il primo trattenimento (convalidabile) ed altrettanto per la sua proroga.
Frattanto il legislatore, che nulla aveva previsto all'art. 13, commi 4 e 5, del
d.lgs. 286/1998 (regolanti casi e modalità di accompagnamento coattivo alla
frontiera dell'espulso), ritenne, sul rilievo dell'incidenza della misura in
executivis sui diritti garantiti dall'art. 13 della Costituzione, di introdurre
una convalida anche di tal misura con l'aggiunta del comma-5 bis all'art. 13
anzidetto. Ma la sommaria convalida inaudita altera parte delineata con l'art. 2
del d.l. n. 51 del 2002, attribuendone inopinatamente la competenza al P.M., e
corretta in sede di conversione ad opera della l. n. 106 del 2002 con
assegnazione della competenza al Tribunale in c.m., non resse al vaglio della
Corte Costituzionale che, con sentenza n. 222 del 7.4.2004, rilevò il contrasto
della disposizione con l'art. 13 della Costituzione anche laddove impingeva nel
nucleo insopprimibile del diritto di difesa in materia di limitazione della
libertà personale, quello di essere ascoltato dal giudice con l'assistenza del
dfensore.
La risposta del legislatore fu di pronto adeguamento, inserendosi per effetto
dell'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004 conv. in legge n. 271 del 2004 un nuovo
art. 13 comma 5-bis nel t.u. del 1998, rispettoso delle garanzie della difesa
nella convalida della misura coattiva di accompagnamento; ma si intese, altresì,
riscrivere in termini più chiari e garantistici la regola della convalida del
trattenimento pre espulsivo: venne infatti sostituito il solo comma 4 dell'art.
14 del t.u. con la precisazione che l'udienza di convalida vedesse la
partecipazione necessaria di un difensore e la audizione dell'interessato, se
comparso. Nulla si ritenne di aggiungere o mutare sul regime della proroga, sui
suoi tempi e sulla ricorribilità per cassazione dell'uno e dell'altro
provvedimento.
In tempi assai recenti, infine, il regime del trattenimento ha ricevuto una
incisiva nuova regolamentazione nei tempi e nelle condizioni: l'art. 1, comma
22, della l. 15.7.2009 n. 94, ferme restando le regole di cui ai commi 4 e 6
dell'art. 14, ha riscritto la disciplina delle condizioni e dei tempi della
proroga (ferma la sua prima concedibilità in giorni trenta) prevedendo che la
permanenza delle condizioni di difficoltà di rimpatrio dello stranieto possa
portare ad una prima proroga (concessa dal giudice di pace) pari a giorni
sessanta e, rimanendo immutata la difficoltà nonostante il compimento di ogni
ragionevole sforzo, pari ad altri giorni sessanta, pervenendo ad un
trattenimento complessivo di giorni 180 (dei quali 30 in regime di prima
convalida e 150 per effetto di tre proroghe).
Parallelamente alla concitata evoluzione normativa del trattenimento pre
espulsivo (evoluzione imposta dal radicale incremento degli afflussi migratori)
vi è stata una evoluzione anche nella disciplina del trattenimento a scopo di
asilo od "umanitario". Il legislatore, radicalmente modificando le linee della
procedura di riconoscimento dell'asilo di cui all'art. 1 del d.l. n. 416 del
1989 conv. in legge n. 30 del 1990, ebbe, con l'art. 32 della l. n. 189 del
2002, a delineare la procedura semplificata di riconoscimento e, per quel che
occupa, a statuire il trattenimento eventuale (nei C.I.E.) o necessario (nei
C.P.T.A.), commi 1 e 2, per trenta giorni, rinviando all'art. 14 del d.lgs.
286/1998 per le modalità afferenti la convalida e disponendo che la proroga
potesse essere richiesta per ulteriori trenta giorni.
Una normativa di dettaglio, anche relativamente alla durata della permanenza del
richiedente asilo, venne poi posta con il d.P.R. n. 303 del 2004 emanato come
regolamento di attuazione secondo il disposto dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l.
416/1989 introdotto dal citato art. 32 della legge del 2002: nulla viene in tal
regolamento previsto sulle modalità della convalida e della eventuale proroga
del trattenimento in procedura semplificata di asilo.
Un intervento espresso venne invece formulato, con abrogazione delle norme testè
citate, in sede di attuazione legislativa delle Direttive dell'Unione in
materia: la direttiva 2004/83/CE venne attuata con il d.lgs. 251 del 2007, che
non rileva sul piano delle garanzie del procedimento, e la direttiva 2005/85/CE
venne attuata dal d.lgs. n. 25 del 2008, rilevante per quel che occupa, che ha
abrogato (art. 40) le testè citate disposizioni legislative e regolamentari. Il
decreto del 2008 ha quindi regolato (art. 21) i casi di trattenimento nei Centri
sopra menzionati, disponendo che il provvedimento del Questore fosse soggetto
all'osservanza delle modalità di cui all'art. 14 del t.u. (la durata di 30
giorni, la convalida, la proroga e la ricorribilità) con la precisazione che a
trattenimento già in corso (e convalidato) potesse, ove attivata la procedura di
cui all'art. 28, richiedersi al Tribunale in c.m. la proroga per ulteriori 30
giorni.
Il successivo d.lgs. n. 159 del 2008, recante modificazioni al decreto delegato
n. 25, nulla ha innovato per la parte che in questa sede rileva.
Delineato il quadro normativo dell'istituto in esame, attraverso le sue
parallele e non lineari strade di evoluzione, giova anche rammentare che, sulla
specifica questione sottoposta dal ricorso, questa Corte non ha mai avuto modo
di pronunziare, se pur in due decisioni dell'anno 2006 ha delineato condizioni e
rilevanza delle garanzie difensive in sede di convalida del trattenimento.
Nella sentenza n. 16216/2008, infatti, si è rammentato che discende dal vigente
quadro normativo che nel procedimento di convalida della misura di trattenimento
in un CPTA lo straniero ha diritto all'assistenza da parte di un difensore di
fiducia e che questi deve essere tempestivamente avvertito della relativa
udienza e che l'audizione prescritta nei suddetti termini e modi di legge non
può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in
udienza del difensore designato dal Giudice di pace.
Nella sentenza n. 3268 dello stesso anno, d'altro canto, si precisa, come
riportato nella massima redatta dall'Ufficio, che in tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, e con riguardo al procedimento di convalida del provvedimento del
Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di
permanenza, ove si denunzi una violazione delle regole dello stesso procedimento
commessa dal giudice alla presenza del difensore del trattenuto, essa deve
essere prospettata immediatamente a verbale dal difensore, e non può essere
prospettata per la prima volta in sede di legittimità con il ricorso proposto
avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento, poiché la nullità sanata dal
raggiungimento dello scopo, o sulla quale si sia registrata l'acquiescenza
dell'interessato a dedurla, non si riflette sul provvedimento conclusivo del
procedimento.
Con tale pronunziato emerge quindi la esigenza di riportare al corretto rapporto
impugnatorio in sede di legittimità le violazioni al diritto della difesa
commesse con il provvedimento o nella sede della convalida, rammentandosi che
nessuna violazione è prospettabile alla Corte di legittimità se essa non sia
stata eccepita o denunziata in sede di merito. Ed è tale principio che
costituisce, come appresso si preciserà, una delle ragioni che fanno ritenere
necessariamente prevista, alla doverosa lettura secundum constitutionem delle
norme, una naturale applicazione delle garanzie di cui all'art. 14, comma 4, del
d.lgs. 286/1998 anche alla decisione sulla richiesta di proroga del
trattenimento (tanto quello pre espulsivo quanto quello strumentale alla
procedura semplificata).
Devesi premettere che sarebbe di solare evidenza la incostituzionalità della
lettura della norma sulla proroga che facesse di essa un meccanismo di controllo
officioso della richiesta, al di fuori delle garanzie della difesa nel regolare
contraddittorio e con possibilità di audizione dell'interessato: i principii
dettati dalla sentenza n. 222 del 2004 e prontamente recepiti dal legislatore
del 2004, per i quali il contraddittorio è garanzia indefettibile le volte in
cui il soggetto debba essere pur temporaneamente ristretto in stato di
limitazione della libertà, non possono essere applicati per la convalida (di
durata oggi non superiore a 30 giorni) e ignorati per la proroga, di altri 30
giorni per i trattenuti in richiesta di asilo, e che, nelle sue tre scansioni
per il trattenimento pre espulsivo, perviene a giorni 150 di durata ulteriore.
L'incidenza evidente di tal interpretazione sull'art. 24 Cost. si accoppierebbe
ad una macroscopica disparità di trattamento (art. 3 Cost.), ove si riservasse
il pieno contraddittorio e l'adeguata difesa alla verifica delle condizioni di
accesso alla misura e si affidasse al singolare colloquio cartaceo tra
Amministrazione e giudice di pace il controllo della permanenza e
dell'aggravamento delle condizioni autorizzanti la protrazione del vincolo (cfr.
il testo vigente dell'art. 14, comma 4, con le modifiche apportate dalla legge
del 2009).
Ma non ritiene il Collegio che siffatta conclusione debba essere attinta sulla
base della lettura delle norme sopra esposte né che, pertanto, la strada della
rimessione alla Corte Costituzionale, come proposto con il terzo motivo del
ricorso, sia la strada obbligata: a tanto non si perviene - infatti - là dove
sia possibile una lettura secundum constitutionem delle norme, una lettura che
la disamina attenta e sistematica delle norme stesse consente senza difficoltà.
1) Un primo rilievo si impone all'evidenza: il legislatore delegato del 1998
(art. 14, comma 4, nella sua prima stesura), ben prima di alcun intervento
"repressivo" della Corte Costituzionale (infatti attingente l'area
dell'accompagnamento coattivo, ab initio lasciata senza garanzie) e
dell'intervento "integrativo" del 2004 (dettato da esigenze di omologazione
delle garanzie vecchie e nuove), ebbe chiara la percezione della necessità che
la decisione sulla privazione temporanea della libertà di locomozione dello
straniero dovesse essere disposta solo provvisoriamente dall'Amministrazione ma
che essa dovesse essere in realtà accordata dal giudice, all'esito di un
procedimento camerale e sentito l'interessato. In questa logica legislativa, sin
dall'inizio improntata all'osservanza del noto canone della civiltà giuridica,
deve necessariamente ascriversi l'intera disciplina, comprensiva della proroga
della stessa condizione di trattenimento ed anch'essa bisognevole di un
provvedimento del giudice. E se la legittimità della "detenzione" dello
straniero è stata fondata su di un provvedimento adottato nel contraddittorio
(audiatur et altera pars), nulla impedisce di ritenere che anche il successivo
segmento di "detenzione" si sia ritenuto legittimo soltanto se verificato allo
stesso modo, posto che il controllo della legittimità di una misura incidente
sulla libertà personale non attenua il suo rigore, riducendolo da effettivo a
cartaceo, sol perché le condizioni di accesso alla misura sono state una volta
verificate ed ignorando che si tratta comunque di verificare che l'esigenza di
indagini sulla identità o la permanente indisponibilità del vettore offerte alla
prima verifica del giudice (Cass. n. 5918 del 2002), tali siano rimaste con il
decorrere dei primi trenta giorni.
2) Il fatto che il legislatore abbia materialmente collocato la disciplina delle
garanzie nel solo comma 4 dell'art. 14 non significa certo che abbia voluto
escluderne l'estensione anche alla proroga contenuta nel comma 5, posto che
tanto nel primo intervento del 1998, quanto nei successivi interventi del 2002,
del 2004 e del 2009, nel comma quarto trova spazio la disciplina delle regole e
nel comma quinto quella afferente la durata e che la proroga non poteva avere
menzione altro che nel comma quinto, sedes materiae "della" proroga e quindi
"delle" proroghe.
3) Ma all'argomento anzidetto, di particolare rilievo perché attinente alla
significatività della collocazione della previsione, devesi giustapporre un
altro argomento di sistema, non meno decisivo, quello attinente la necessaria
omogeneità dei provvedimenti chiesti al giudice (già il Pretore, quindi il
Tribunale in c.m. e poi il Giudice di pace), non essendo configurabile una
scelta dichiarata per un provvedimento assunto in sede camerale contenziosa, in
prima fase, e quindi, un decreto inaudita altera parte in seconda fase, vieppiù
non potendo il legislatore ignorare che nel nostro ordinamento processuale
civile non esistono provvedimenti decisori e definitivi (quale è la proroga,
difatti assoggettata a ricorso per cassazione) che siano adottati senza alcun
contraddittorio. Lo strumento del decreto de plano è infatti apprestato per le
tutele cautelari, provvisorie, monitorie in un'ottica di assicurazione
provvisoria di effetti, mai disgiunta dal contraddittorio successivo, necessario
od eventuale. Non è dato riscontrare un provvedimento del giudice civile che,
conoscendo di diritti soggettivi limitati dall'Amministrazione, a tanto provveda
in via definitiva senza alcun contraddittorio. Tampoco esiste un provvedimento
del giudice penale che convalidi od autorizzi un restringimento della libertà
personale in difetto delle ridette garanzie.
Non si scorge, pertanto, alcuna plausibilità nell'ipotizzare che il legislatore
del 1998 dopo aver rettamente correlato la prima misura restrittiva al
procedimento in contraddittorio, disinvoltamente (fantasiosamente) abbia
affidato la seconda e le successive ad una pura invenzione giuridica, quella di
un decreto de plano di merito e definitivo sconosciuto tanto al processo civile
quanto al processo penale.
4) Argomento di chiusura è, poi, quello ricavabile dal comma 6 dell'art. 14,
disposizione rimasta immutata negli undici anni dalla sua prima introduzione,
per il quale contro i decreti di convalida e proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per cassazione. Se il ricorso, pur nella sua area
sindacatoria più ristretta dell'impugnazione per violazione di legge, presuppone
una devoluzione limitata agli errores in procedendo ed in judicando commessi dal
primo giudice, non si può configurare una impugnazione in sede di legittimità
avverso un decreto de plano che non sia, cioè, adottato all'esito di una udienza
nella quale siano dal difensore addotti errori procedurali o prospettata la
inesistenza delle condizioni autorizzanti il restringimento e sui quali,
soltanto, può essere chiamata a pronunziare la Corte di legittimità (cfr. la
citata Cass. n. 3268 del 2006), a meno di non voler configurare il comma 6 in
discorso come la prima disposizione che abbia voluto fare del giudizio di
cassazione un giudizio di merito di tipo oppositorio nel quale poter eccepire
per la prima volta tardività o nel quale poter nel merito discutere della
inesistenza in fatto delle ragioni per un ulteriore trattenimento dello
straniero (sia in attesa di espulsione sia per le lungaggini della procedura di
esame della richiesta di protezione). Ma poiché la scelta di sistema, esplicita
nella disposizione in disamina, di omologare sotto il segno della diretta
ricorribilità per cassazione i decreti di convalida e di proroga, appare
eloquente della consapevolezza dell'unicità e "normalità" del ricorso per
cassazione (Cass. n. 647 del 2001 e n. 3454 del 2002), ne discende, ancora una
volta, che la scelta di una unica modalità impugnatoria è eloquente della scelta
di una unica modalità di decisione del provvedimento da impugnare.
5) Né ostacoli alla interpretazione secundum constitutionem qui formulata
possono rinvenirsi nel tenore del comma 4 dell'art. 14, evidentemente costruito
in termini di verifica (convalida) di una misura già adottata ed interinalmente
efficace. Giova pervero rammentare che il ruolo del giudice di pace in sede di
convalida non è certo quello di verificare la legittimità di un atto
amministrativo bensì, come sempre avviene nei procedimenti di opposizione a
ordinanza o misura amministrativa assegnati alla cognizione del gudice
ordinario, quello di accertare le condizioni per la limitazione del diritto
soggettivo del destinatario (o per la imposizione di una sanzione a suo carico).
Se è dunque questo il quadro, è agevole rilevare che il termine per l'inoltro
della richiesta di convalida e degli atti (48 ore dalla adozione del
provvedimento) non può essere esteso alla proroga posto che, in tal caso, stante
la attualità del trattenimento, il tempo di invio della richiesta e degli atti è
individuato in via automatica in relazione al termine di scadenza della misura
in atti ed al rispetto del successivo termine di 48 ore. Si intende dire che la
richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio
del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo
utile perché, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o
sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza
camerale nonché per la redazione del decreto motivato, il giudice possa
depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta
(Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a
suo tempo con la convalida.
Alla luce delle esposte considerazioni, ritenendo applicabile alla proroga di
cui ai commi 5 e 6 dell'art. 14 del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni,
nonché a quella di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 e
successive modificazioni, la prima spettante al Giudice di pace e la seconda al
Tribunale in c.m., le garanzie ed i termini procedimentali di cui al comma 4
dell'art. 14 del decreto del 1998, e con i limiti cennati al capoverso che
precede, devesi cassare il decreto emesso de plano nella specie dal Tribunale di
Roma il 18/2/2009, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai
sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. (più non potendo essere prorogata la misura
di trattenimento a suo tempo disposta).
La assoluta novità della questione impone di compensare le spese del giudizio
tra la ricorrente e le soccombenti Amministrazioni.
P.Q.M.
Cassa il decreto impugnato senza rinvio e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.