Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 2 dicembre 2011, n. 2883

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

VISTO il ricorso introduttivo con il quale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, concernente un progetto di demolizione e ricostruzione di due fabbricati con ampliamento del 20% della volumetria esistente avvalendosi dell'applicazione dell'art. 2 della l.r. n. 6/2010, deducendo censure di eccesso di potere e violazione di legge (primo motivo di ricorso) e violazione di legge (art. 3 d.lgs. n. 39/1993), nullità e carenza di potere, riguardo alla mancanza della sottoscrizione del Dirigente del Dipartimento Edilizia (secondo motivo di ricorso);

PRESO ATTO della dichiarazione resa alla camera di consiglio del 17 novembre 2011 dal procuratore della società ricorrente circa la rinunzia al primo motivo di ricorso e alle richieste istruttorie;

RITENUTO che il secondo motivo di ricorso è fondato giacché il provvedimento è stato emesso il 12.09.2011 quando il Direttore del Dipartimento attività edilizia si trovava in regime di custodia cautelare e, pertanto, nell'oggettiva impossibilità a sottoscrivere il provvedimento. Inoltre, come espressamente indicato in calce al provvedimento impugnato, lo stesso (quale documento informatico) assume "... validità a tutti gli effetti a norma dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. solo se sottoscritto digitalmente da: Geom. Nicola Pagano - Funzionario; Ing. Alessandro Visalli - Coordinatore; Ing. Carmelo Famà - Direttore del Dipartimento...".,mentre il "documento, stampato in formato cartaceo, è valido solo se firmato e timbrato o autenticato in copia conforme all'originale digitale, secondo la vigente normativa in materia dal Dirigente del Dipartimento, ...".

Tanto è sufficiente a ritenere il provvedimento privo di uno degli elementi essenziali e quindi nullo ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/90 introdotto dalla l. 15/2005 che stabilisce, tra l'altro: "... è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali" (cfr. sull'essenzialità della sottoscrizione del provvedimento amministrativo: Cons. Stato, VI, 18 settembre 2009, n. 5622; TAR Puglia - Lecce, I, 12 maggio 2011, n. 825; T.A.R. Veneto, II, 13 novembre 2009, n. 2883).

CONSIDERATO che per quanto sopra il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione;

RITENUTO, infine, che in considerazione del complessivo esito della vicenda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.