Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 27 marzo 2014

Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti connessi - Società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d'autore - Articolo 8, paragrafo 3 - Nozione di "intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso" - Fornitore di accesso a Internet - Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet - Bilanciamento fra diritti fondamentali».

Nella causa C-314/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione dell'11 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2012, nel procedimento UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 5, paragrafi 1 e 2, lettera b), e 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), nonché di alcuni diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone l'UPC Telekabel Wien GmbH (in prosieguo: l'«UPC Telekabel») alla Constantin Film Verleih GmbH (in prosieguo: la «Constantin Film») e alla Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Wega») in merito a una domanda diretta a che gli sia ingiunto di bloccare l'accesso a un sito Internet che mette a disposizione del pubblico taluni film di queste ultime senza il loro consenso.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3. I considerando 9 e 59 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...) Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(...)

(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. (...) Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».

4. L'articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione».

5. L'articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 2 così prevede:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

(...)».

6. L'articolo 8 della direttiva 2001/29, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso», al paragrafo 3 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».

Il diritto austriaco

7. L'articolo 18a, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz) del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), come modificata dalla nuova legge del 2003 sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003; in prosieguo: l'«UrhG»), è formulato nel seguente modo:

«L'autore ha il diritto esclusivo di mettere l'opera a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento di sua scelta».

8. L'articolo 81, paragrafi 1 e 1a, dell'UrhG dispone quanto segue:

«1. Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge, oppure tema di poterla subire, può esperire un'azione inibitoria. Se la violazione è stata commessa, oppure rischia di esserlo, nell'esercizio di un'attività d'impresa, il proprietario dell'impresa può essere citato in giudizio anche per l'operato dei suoi impiegati o mandatari; l'articolo 81, paragrafo 1a, si applica per analogia.

1a Se il soggetto che ha commesso o sta per commettere tale violazione fruisce a tal riguardo dei servizi di un intermediario, l'azione inibitoria di cui al paragrafo 1 può essere esercitata anche nei confronti di quest'ultimo. (...)».

9. L'articolo 355, paragrafo 1, del codice relativo alle procedure esecutive (Exekutionsordnung) così recita:

«L'esecuzione nei confronti di un soggetto tenuto a un obbligo di non fare o di tollerare il compimento di un atto ha luogo con l'irrogazione, dietro richiesta, da parte del giudice incaricato dell'esecuzione, al momento dell'autorizzazione all'esecuzione, di un'ammenda per ogni violazione posta in essere dopo che il titolo ha acquisito forza esecutiva. Per ogni ulteriore violazione, il giudice dell'esecuzione deve irrogare, su richiesta, un'ulteriore ammenda oppure la reclusione fino ad una durata complessiva di un anno (...)».

10. Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nell'ambito della procedura esecutiva, il destinatario dell'inibitoria può far valere, per sottrarsi alla propria responsabilità, di aver adottato tutte le misure che ci si poteva attendere da tale soggetto per evitare l'evento da impedire.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11. La Constantin Film e la Wega, due società di produzione cinematografica, avendo constatato che un sito Internet offriva senza il loro accordo la possibilità di scaricare o quella di guardare in «streaming» taluni film da esse prodotti, adivano il giudice del procedimento sommario al fine di ottenere, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 1a, dell'UrhG, la pronuncia di un'ordinanza con cui si ingiungesse all'UPC Telekabel, un fornitore di accesso ad Internet, di bloccare l'accesso dei suoi abbonati al sito Internet in parola, dal momento che tale sito pone a disposizione del pubblico, senza il loro consenso, opere cinematografiche sulle quali esse dispongono di un diritto connesso al diritto d'autore.

12. Con ordinanza del 13 maggio 2011, lo Handelsgericht Wien (Austria) vietava all'UPC Telekabel di fornire ai suoi abbonati l'accesso al sito Internet contestato, indicando che tale divieto avrebbe dovuto essere attuato in particolare mediante il blocco del nome del dominio e dell'indirizzo IP («Internet Protocol») attuale nonché di ogni altro indirizzo futuro di cui tale società possa venire a conoscenza.

13. Nel giugno del 2011, il sito Internet contestato, a seguito d'intervento delle forze di polizia tedesche nei confronti dei suoi gestori, sospendeva la sua attività.

14. Con ordinanza del 27 ottobre 2011, l'Oberlandesgericht Wien (Austria), quale giudice di appello, modificava parzialmente l'ordinanza del giudice di primo grado, poiché quest'ultima aveva erroneamente indicato le misure che l'UPC Telekabel doveva adottare per effettuare il blocco del sito Internet contestato e conformarsi in tal modo all'ingiunzione. Per giungere a tale conclusione, l'Oberlandesgericht Wien ha, in primo luogo, ritenuto che l'articolo 81, paragrafo 1a, dell'UrhG debba essere interpretato alla luce dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. In seguito, esso ha considerato che, poiché forniva ai suoi abbonati l'accesso ai contenuti messi in rete illecitamente, l'UPC Telekabel doveva essere considerata un intermediario i cui servizi erano utilizzati per violare un diritto connesso al diritto d'autore con la conseguenza che la Constantin Film e la Wega avevano diritto a chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale società. Tuttavia, per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore, l'Oberlandesgericht Wien ha ritenuto che all'UPC Telekabel potesse soltanto essere richiesto, nella forma di un obbligo di conseguire un risultato, di vietare ai suoi abbonati l'accesso al sito Internet contestato, lasciandola libera quanto alla scelta delle misure da adottare

15. L'UPC Telekabel ha proposto ricorso per «Revision» (cassazione) dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Austria).

16. A sostegno del proprio ricorso l'UPC Telekabel afferma, in particolare, che non possa essere ritenuto che i suoi servizi siano utilizzati per violare un diritto d'autore o un diritto connesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, poiché essa non aveva alcun rapporto commerciale con i gestori del sito Internet contestato e poiché non è dimostrato che i suoi abbonati abbiano agito in modo illecito. In ogni caso, l'UPC Telekabel sostiene che le diverse misure di blocco che possono essere adottate sono tutte tecnicamente aggirabili e che alcune sono eccessivamente onerose.

17. In questo contesto, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 (...) debba essere interpretato nel senso che un soggetto il quale metta a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29] utilizza i servizi del fornitore di accesso [a Internet] dei soggetti che accedono a tali materiali.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2) Se una riproduzione effettuata per uso privato [ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29] e una riproduzione transitoria o accessoria [ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29] siano ammissibili soltanto qualora l'originale usato per la riproduzione sia stato riprodotto, diffuso o reso accessibile al pubblico in modo lecito.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, e della conseguente necessità di adottare provvedimenti inibitori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 nei confronti del fornitore di accesso [a Internet] degli utenti:

3) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con la necessità di operare un bilanciamento fra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, vietare a un fornitore di accesso [a Internet] in modo totalmente generale (dunque senza la prescrizione di misure concrete) di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un determinato sito Internet fintanto che in quest'ultimo siano, esclusivamente o prevalentemente, resi accessibili contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, qualora il fornitore di accesso [a Internet] possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli.

In caso di risposta negativa alla terza questione:

4) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con la necessità di bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, prescrivere a un fornitore di accesso [a Internet] determinate misure volte a rendere più difficile ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet nel quale siano resi disponibili contenuti in modo illecito, qualora tali misure comportino un impiego di mezzi non trascurabile e possano essere facilmente aggirate anche senza particolari conoscenze tecniche».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

18. In limine, si deve rilevare che la circostanza che il sito Internet in questione nel procedimento principale abbia cessato la propria attività non rende irricevibili le questioni pregiudiziali.

19. Infatti, in forza di una costante giurisprudenza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni fra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

20. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Aziz, cit., punto 35).

21. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel procedimento principale, poiché dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, ai sensi del diritto austriaco, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sulla base dei fatti quali esposti nella decisione di primo grado, ovvero in un momento in cui il sito Internet contestato nel procedimento principale era ancora accessibile.

22. Da quanto precede deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla prima questione

23. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che colui che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso a Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale dovrebbe essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

24. In via preliminare, si deve rilevare che, nel procedimento principale, è pacifico che materiali protetti sono stati messi a disposizione degli utilizzatori di un sito Internet senza il consenso dei titolari dei diritti menzionati in detto articolo 3, paragrafo 2.

25. Dato che, ai sensi di tale disposizione, i titolari dei diritti godono del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualunque atto di messa a disposizione del pubblico, si deve constatare che un atto di messa a disposizione del pubblico su un sito Internet di materiale protetto, senza il consenso del titolare dei diritti, viola il diritto d'autore e i diritti connessi.

26. Per far fronte ad una tale situazione di violazione dei diritti in questione, l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 prevede la facoltà per i titolari dei diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare uno dei loro diritti.

27. Infatti, come indicato dal considerando 59 della direttiva 2001/29, dato che i servizi degli intermediari sono sempre più utilizzati per violare il diritto d'autore o i diritti connessi, in molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a tali violazioni.

28. Nella fattispecie, lo Handelsgericht Wien e, poi, l'Oberlandesgericht Wien hanno ingiunto all'UPC Telekabel, fornitore di accesso ad Internet destinatario dell'ingiunzione oggetto del procedimento principale, di porre fine alla violazione arrecata dei diritti della Constantin Film e della Wega.

29. L'UPC Telekabel contesta, tuttavia, di poter essere qualificata, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, come intermediario i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto d'autore o un diritto connesso.

30. A tal proposito, dal considerando 59 della direttiva 2001/29 deriva che il termine «intermediario», utilizzato all'articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, si riferisce a qualsiasi soggetto che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.

31. Tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29, quale emerge segnatamente dal suo considerando 9, ovvero garantire ai titolari di diritti un alto livello di protezione, si deve intendere che la nozione di violazione ivi utilizzata comprende la situazione di materiale protetto messo a disposizione del pubblico su Internet senza l'accordo del titolare dei diritti in parola.

32. Di conseguenza, poiché il fornitore di accesso ad Internet è parte necessaria di ogni trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato e un terzo, in quanto, consentendo l'accesso alla rete Internet, rende possibile tale trasmissione (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, Racc. pag. I-1227, punto 44), si deve considerare che un fornitore di accesso ad Internet, quale quello di cui al procedimento principale, che consenta ai suoi abbonati l'accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d'autore o un diritto connesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

33. Siffatta interpretazione è avvalorata dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29. Infatti, qualora si escludessero i fornitori di accesso ad Internet dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, la tutela prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale (v., in tal senso, ordinanza LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, cit., punto 45).

34. Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dall'obiezione secondo la quale, affinché l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sia applicabile, dovrebbe esistere un rapporto contrattuale tra il fornitore di accesso ad Internet e il soggetto che commette la violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso.

35. Infatti, non deriva né dalla lettera di detto articolo 8, paragrafo 3, né da nessun'altra disposizione della direttiva 2001/29 che sia richiesta una relazione particolare tra il soggetto che viola il diritto d'autore o un diritto connesso e l'intermediario. Inoltre, tale condizione non può essere dedotta nemmeno dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva, dato che ammettere una siffatta condizione ridurrebbe la tutela giuridica riconosciuta ai titolari dei diritti in parola, mentre l'obiettivo di detta direttiva, come emerge segnatamente dal considerando 9 della medesima, è precisamente quello di garantire un alto livello di protezione.

36. La conclusione alla quale è giunta la Corte al punto 30 della presente sentenza non è inficiata nemmeno dall'affermazione secondo la quale, per ottenere la pronuncia di un'ingiunzione nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet, i titolari di un diritto d'autore o di un diritto connesso sono tenuti a dimostrare che taluni abbonati di detto fornitore consultino effettivamente, sul sito Internet in parola, i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l'accordo del titolare dei diritti.

37. Infatti, la direttiva 2001/29 dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi alla medesima abbiano l'obiettivo non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d'autore o ai diritti connessi, ma altresì di prevenirle (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, Racc. pag. I-11959, punto 31, e del 16 febbraio 2012, SABAM, C-360/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

38. Orbene, un tale effetto preventivo suppone che i titolari di un diritto d'autore o di un diritto connesso possano agire senza dover dimostrare che gli abbonati di un fornitore di accesso ad Internet consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l'accordo di detti titolari.

39. Ciò vale tanto più in quanto l'esistenza di un atto di messa a disposizione del pubblico di un'opera presuppone unicamente che detta opera venga messa a disposizione del pubblico, senza che sia determinante che le persone che compongono detto pubblico abbiano o meno avuto effettivamente accesso a tale opera (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, Racc. pag. I-11519, punto 43).

40. Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione che l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

Sulla seconda questione

41. Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non si deve rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

42. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet concedere l'accesso ad un sito che mette in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli.

43. A tale proposito, come si evince dal considerando 59 della direttiva 2001/29, le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, quali quelle relative alle condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, rientrano nel diritto nazionale.

44. Ciò premesso, tali norme nazionali, al pari della loro applicazione da parte degli organi giurisdizionali nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalla direttiva 2001/29, nonché dalle fonti del diritto alle quali il considerando 3 della stessa fa riferimento (v., in tal senso, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45. Per vagliare la conformità al diritto dell'Unione di un'ingiunzione quale quella di cui al procedimento principale, adottata sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre pertanto tenere conto delle condizioni che discendono dalle tutela dei diritti fondamentali applicabili, e ciò conformemente all'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v., in tal senso, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 41).

46. La Corte ha già statuito che, quando diversi diritti fondamentali sono in contrasto fra loro, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione di una direttiva, a fondarsi su un'interpretazione di quest'ultima tale da garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di trasposizione di detta direttiva, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tale direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di essa che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C-275/06, Racc. pag. I-271, punto 68).

47. Nella presente fattispecie, va rilevato che un'ingiunzione, quale quella controversa nel procedimento principale, adottata sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, oppone segnatamente, in primo luogo, i diritti d'autore e i diritti connessi che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale e sono pertanto tutelati in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, in secondo luogo, la libertà d'impresa di cui godono gli operatori economici, quali i fornitori di accesso ad Internet, in forza dell'articolo 16 della Carta, nonché, in terzo luogo, la libertà d'informazione degli utenti di Internet, la cui tutela è garantita dall'articolo 11 della Carta.

48. Per quanto riguarda la libertà d'impresa, va constatato che l'adozione di un'ingiunzione quale quella di cui al procedimento principale limita tale libertà.

49. Infatti, il diritto alla libertà d'impresa comprende segnatamente il diritto di ogni impresa di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, delle risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone.

50. Orbene, un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, fa pesare in capo al suo destinatario un obbligo che limita il libero utilizzo delle risorse a sua disposizione, in quanto lo obbliga ad adottare misure che possono rappresentare un costo notevole per lo stesso, avere un impatto considerabile sull'organizzazione delle sue attività o richiedere soluzioni tecniche difficili e complesse.

51. Tuttavia, una tale ingiunzione non risulta pregiudicare la sostanza stessa del diritto alla libertà d'impresa di un fornitore di accesso ad Internet, quale quello di cui al procedimento principale.

52. Da un lato, un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, lascia al suo destinatario l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che quest'ultimo può scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività.

53. Dall'altro lato, tale ingiunzione consente al suo destinatario di sottrarsi alla propria responsabilità qualora dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli. Orbene, tale possibilità di esenzione dalla responsabilità ha, ovviamente, la conseguenza che il destinatario di tale ingiunzione non sarà tenuto a fare sacrifici insostenibili, circostanza che appare in particolare giustificata alla luce del fatto che quest'ultimo non è l'autore della violazione del diritto fondamentale della proprietà intellettuale che ha dato luogo alla pronuncia della suddetta ingiunzione.

54. A tale proposito, conformemente al principio della certezza del diritto, il destinatario di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, deve avere la possibilità di sostenere dinanzi al giudice, una volta conosciute le misure di esecuzione da quest'ultimo prescritte, e prima che sia adottata, eventualmente, una decisione che commina una sanzione, che le misure adottate erano proprio quelle che potevano essergli richieste al fine di impedire il risultato vietato.

55. Ciò detto, quando il destinatario di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, sceglie quali misure da adottare al fine di conformarsi alla medesima, è tenuto a garantire il rispetto del diritto fondamentale alla libertà d'informazione degli utenti di Internet.

56. A tale proposito, le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d'autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l'ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell'obiettivo perseguito.

57. I giudici nazionali devono avere la possibilità di verificare che tale sia il caso. Orbene, nell'ipotesi di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, va constatato che, se il fornitore di accesso ad Internet adotta misure che gli consentono di realizzare il divieto prescritto, i giudici nazionali non avranno la possibilità di effettuare una tale verifica nel corso della procedura esecutiva, in mancanza di contestazione in merito. Di conseguenza, affinché i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione non ostino all'adozione di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, è necessario che le norme processuali nazionali prevedano la possibilità degli internauti di far valere i propri diritti dinanzi al giudice, una volta venuti a conoscenza delle misure di esecuzione adottate dal fornitore di accesso ad Internet.

58. Per quanto riguarda il diritto alla proprietà intellettuale, va anzitutto rilevato che non è da escludere che l'esecuzione di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, non conduca alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale delle persone interessate.

59. Infatti, da un lato, come è stato constatato, il destinatario di tale ingiunzione ha la possibilità di sottrarsi alla propria responsabilità e dunque di non adottare talune misure eventualmente realizzabili, qualora non possano essere considerate ragionevoli.

60. Dall'altro lato, è possibile che non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile, con la conseguenza che alcune misure adottate all'occorrenza potrebbero essere aggirate in un modo o nell'altro.

61. Si deve rilevare che non deriva in alcun modo dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto, la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (v., in tal senso, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43).

62. Ciò detto, le misure adottate dal destinatario di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse devono aver l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale.

63. Di conseguenza, sebbene le misure adottate in esecuzione di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, non siano idonee a condurre, eventualmente, alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale, esse non possono essere considerate incompatibili con l'esigenza di trovare un giusto bilanciamento, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, in fine, della Carta, tra tutti i diritti fondamentali applicabili, a condizione tuttavia, da un lato, che non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale.

64. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione che i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

Sulla quarta questione

65. Alla luce della risposta data alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

66. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

2) I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

F. Di Marzio (dir.)

Codice delle famiglie

Giuffrè, 2024

L. Di Paola (cur.)

Il licenziamento

Giuffrè, 2024

A. Di Majo

Codice civile

Giuffrè, 2024