Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 12 giugno 2014, n. 2989

FATTO

A seguito della relativa vacanza, veniva disposto il procedimento di copertura dell'incarico direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania e a tale procedura selettiva partecipavano, tra gli atti, l'attuale appellante dott. Elio Morgia e la Dott.ssa Pricoco Maria Francesca.

All'esito della valutazione comparativa la predetta concorrente veniva prescelta a ricoprire l'incarico in questione, conseguendo la nomina con d.P.R. 31 agosto 2011.

L'interessato, dott. Elio Morgia, impugnava innanzi al Tar del Lazio la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 luglio 2011 con cui veniva approvata, a maggioranza, la proposta di conferimento alla dott.ssa Pricoco dell'incarico direttivo messo a concorso nonché il d.P.R. 31 agosto 2012 recante la nomina in questione.

Dal canto suo la controinteressata proponeva ricorso incidentale avverso la delibera del CSM sopraindicata nella parte in cui il ricorrente dott. Morgia era stato ammesso a partecipare alla valutazione comparativa per la nomina a Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania.

L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 7470/2012 rigettava il ricorso principale e dichiarava, per l'effetto, improcedibile il ricorso incidentale.

Il dott. Elio Morgia ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:

1) Motivazione illogica, erronea e gravemente contraddittoria. Eccesso di potere giurisdizionale: il requisito speciale in possesso della dott. Pricoco, costituito dall'esercizio di funzioni minorili non può essere considerato un criterio preferenziale, tale da attribuire all'attuale controinteressata un sorta di quid pluris per l'attribuzione dell'incarico direttivo in questione, né ai fini della valutazione finale dell'individuazione del più meritevole della nomina può assumere decisiva rilevanza il fatto che la dott. Pricopo abbia presentato a differenza dell'appellante un articolato progetto organizzativo del Tribunale dei Minori, atteso che alcun carattere di obbligatorietà aveva la presentazione del suindicato progetto;

2) Motivazione erronea e illogica sotto ulteriori profili. Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 ordinamento giudiziario e della disposizione di cui al punto 4.1 del T.U. sulla dirigenza: è errato il rilievo del Tar circa l'assoluta mancanza in capo al dott. Morgia di esperienza in materia minorile, essendosi il predetto occupato di cause di separazioni e dei divorzi presso la I Sezione del Tribunale civile di Catania, senza che possa negarsi una indubbia contiguità tra le due competenze; in ogni caso l'esperienza professionale vantata dalla dott. Pricopo può avere una sua rilevanza si soli fini di compensare i minori titoli della predetta concorrente e tutt'al più condurre, in una ponderata valutazione comparativa ad un giudizio di sostanziale equivalenza attitudinale tra i due partecipanti alla selezione, ma non certo da far propendere per la prevalenza della dott. Pricoco, tenuto conto che il giudizio reso dal Consiglio Giudiziario in ordine all'attività professionale dell'appellante è certamente più lusinghiero di quello riportato dalla controinteressata;

3) Illegittimità ed illogicità dell'appellata sentenza sotto un ulteriore profilo: la valutazione degli aspetti organizzativi è certamente un elemento di rilievo, ma non può nella concreta valutazione comparativa dei concorrenti prevalere sul giudizio idoneativo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura che hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione.

La dott.ssa Pricopo si è costituita in giudizio per controbattere ai motivi della proposta impugnativa ed ha proposto appello incidentale avverso la Sentenza del TAR qui gravata in via principale nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso incidentale che viene riproposto nei seguenti termini:

- violazione del testo unico della dirigenza giudiziaria relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (circolare CSM P. 19244 del 3 agosto 2010), posto che la mancata presentazione da parte del dott. Morgia del progetto organizzativo precludeva l'inserimento del medesimo nella platea dei concorrenti al posto de quo.

Con specifiche memorie la parti hanno poi ulteriormente sviluppato le rispettive tesi difensive.

All'udienza del 4 febbraio 2014 la causa è stata introitata in decisione.

DIRITTO

Viene all'attenzione della Sezione la procedura selettiva indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania conclusasi con la designazione e la nomina della dott. Maria Francesca Pricopo, l'esito della quale viene giudizialmente contestato dal dott. Elio Morgia, magistrato del Tribunale civile e penale di Catania con funzioni di Presidente di Sezione che ha preso parte al procedimento concorsuale.

Ciò premesso, l'appello si rivela infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.

Preliminarmente alla concreta disamina delle questioni giuridiche qui specificatamente poste in rilievo con i mezzi d'impugnazione, appare utile richiamare gli approdi giurisprudenziali intervenuti in ordine alla portata e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti del CSM concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Costituisce ius receptum che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi e semidirettivi adottati dal CSM sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale, come tali sindacabili in sede di legittimità nella misura in cui risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3664; idem, 12 maggio 2011, n. 2859; 14 aprile 2010, n. 2098; 31 marzo 2010, n. 1841).

Al riguardo è stato pure affermato che il limite "esterno" della giurisdizione amministrativa si concretizza nella assoluta inammissibilità di una sostituzione dell'organo giurisdizionale nelle scelte di merito riservate al suddetto organo, ferma restando la ineludibile necessità di ancorare il riscontro di legittimità degli atti impugnati al vaglio di quei difetti suscettibili di concretizzare il vizio dell'eccesso di potere sotto i profili sopra indicati (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797; idem, 7 luglio 2008, n. 3369 e 5 dicembre 2006, n. 7112).

Ancora, l'organo rappresentativo della magistratura deve compiere la comparazione degli aspiranti non in astratto, ma tenendo conto della specificità e delle esigenze del singolo ufficio da coprire, laddove tale ultima regula iuris à stata sancita con riferimento ai canoni di efficienza e buon funzionamento degli uffici giudiziari, dovendo essere comunque perseguito il fine della designazione del magistrato più idoneo (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2012, n. 120; idem, 14 luglio 2008, n. 3513).

Orbene, ritiene il Collegio che la scelta operata dal CSM in favore della dott.ssa Pricopo sia in linea con i principi giurisprudenziali sopra descritti, rivelandosi il giudizio di prevalenza formulato nei confronti dell'attuale appellata conforme ai parametri di valutazione più volte statuiti da questo Consiglio di Stato.

Ciò detto, passando al caso che ci occupa, parte appellante con i tre mezzi di gravame sviluppa due ordini di argomenti che possono così riassumersi:

a) il CSM nella valutazione comparativa ha attribuito un peso ingiustificatamente preponderante alla specifica esperienza maturata dalla dott. Pricopo nel settore minorile, da considerarlo, illegittimamente, un elemento di preferenza e senza dare adeguata valenza ai titoli posseduti dal dott. Morgia, quali l'aver ricoperto incarichi semidirettivi di presidente di sezione del Tribunale civile e di vantare rispetto alla predetta concorrente, una maggiore anzianità di servizio.

b) alcuna rilevanza può avere il fatto che il dott. Morgia non ha presentato il progetto organizzativo per il Tribunale dei Minorenni, non essendo al riguardo sancito alcun obbligo di produzione di siffatto documento.

Con le argomentazioni sub a) viene affrontato il cuore della controversia, posto che le questioni sollevate attengono ai due criteri fondamentali previsti per il conferimento degli incarichi direttivi:

1) il merito, rappresentato, in generale, dalla laboriosità, capacità lavorativa, impegno, tempestività ed autorevolezza del magistrato;

2) l'attitudine, costituite dalla capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell'ufficio e alle risorse disponibili.

Ora, in relazione al primo dei suddetti parametri la delibera di proposta di designazione della dott. Pricopo mette correttamente in risalto, sulla scorta di precise risultanze documentali l'eccellente profilo professionale vantato dalla predetta aspirante, e evidenziandosi un giudizio di valutazione di tale elemento con carattere elogiativo, assolutamente idoneo a sorreggere, sotto tali profili la scelta operata.

Con riferimento poi al secondo dei parametri indicati, nella valutazione comparativa per cui è causa ha assunto una indubbia, precipua valenza l'elemento della pregressa esperienza nel settore minorile vantata dalla dott. Pricopo che ha svolto le funzioni di giudice minorile da oltre venti anni presiedendo anche collegi, svolte proprio presso il Tribunale il cui posto di vertice viene messo a concorso, esperienza nello specifico settore che il dott. Morgia (la circostanza è pacificamente ammessa) non possiede, per non aver mai svolto attività lavorativa nel predetto settore.

Per il vero, parte appellante sul punto rivendica di aver esercitato nella veste di presidente della I Sezione civile funzioni similari, ma a parte la differenza ontologica tra le due competenze, in ogni caso, rimane il fatto che il dott. Morgia (che pure può vantare una lunga e prestigiosa carriera e al quale lo stesso CSM ha riconosciuto il possesso di un curriculum di tutto riguardo) non è imputabile un effettivo svolgimento di funzioni presso gli uffici giudiziari minorili che, solo, avrebbe potuto consentirgli di maturare un'esperienza e un professionalità specifiche.

Ora, il CSM ha effettuato una giusta e corretta valorizzazione di tale elemento di giudizio, nel senso che, come rilevabile dalla lettura della delibera di proposta di designazione, il requisito della pregressa esperienza nel suindicato settore sussistente in capo all'appellata non è stato considerato un titolo preferenziale,ma piuttosto ha concorso nella valutazione globale della carriere e del profilo professionale dei magistrati da valutare assumendo la valenza di elemento costitutivo di quel specifico parametro di valutazione che è l'attitudine alle funzioni direttive di che trattasi.

La valutazione della pregressa esperienza specifica nel settore minorile quale requisito di tipo significativo posseduto, come nel caso di specie, in maniera rilevante non appare illogica e neppure fuorviante, anzi si rivela armonicamente finalizzata alla individuazione del magistrato più idoneo a ricoprire il posto di vertice di un ufficio cui è propria l'attività lavorativa del settore minorile, il che certamente concorre a giustificare la designazione in favore di chi (la dott.ssa Pricoco) in tale specifico campo di attività professionale può vantare un indiscussa, più che pluriennale competenza.

Al di là della insussistenza di incongruità e irragionevolezza della motivazione resa dal CSM a sostegno della scelta operata in favore dell'appellata, a rendere immune le argomentazioni poste a fondamento della delibera dell'Organo di autogoverno qui in contestazione dai vizi dedotti dall'appellante valgono altre considerazioni di ordine generale e di interpretazione della normativa dettata in subjecta materia.

La Sezione ha avuto modo di sottolineare come nelle procedure per la copertura di incarichi direttivi negli uffici giudiziari minorili vada condiviso l'orientamento previsto dalla normativa dettata in materia nel valorizzare in maniera significativa il requisito della pregressa esperienza professionale specifica (Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3197).

Un tale orientamento invero appare ragionevole e giustificato tenuto conto non solo della specificità della disciplina sostanziale e processuale della materia, ma dello stesso approccio richiesto all'autorità giudiziaria, tale da attribuire rilievo preminente alle esigenze di tutela del soggetto minore, vero e proprio valore " trasversale" destinato ad essere bilanciato con tutti gli altri interessi pubblici e privati perseguiti nei vari settori (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2928).

Anche sotto questo profilo va dunque smentita la tesi dell'appellante circa una eccessiva sopravvalutazione o sul carattere preferenziale della specifica pregressa esperienza in campo minorile: il possesso del "requisito" de quo, anche in relazione alla ratio delle disposizioni normative disciplinanti la materia agisce quale significativo valore nel complesso degli elementi connotanti la professionalità del magistrato candidato all'ufficio di che trattasi, sì da poterne desumere ragionevolmente una maggiore idoneità a ricoprire l'incarico stesso.

In tali termini (e con tali intenti) ha operato il CSM con la delibera di proposta qui in contestazione, nella quale questi aspetti di peso specifico della pregressa esperienza nel settore minorile della dott. Pricopo sono stati ben evidenziati, senza che in siffatto argomentare siano ravvisabili quei profili di irragionevolezza e/o incongruenza dedotti dall'appellante.

Sotto un aspetto più marcatamente "normativo" vale pure precisare come la maggiore idoneità all'incarico di che trattasi in ragione della possidenza del requisito della pregressa specifica esperienza nel settore è direttamente contemplato dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare P 19337/2010 che al punto 1.2.2 a proposito degli "altri elementi rilevanti nella valutazione attitudinale" attribuisce (c. 2) "rilievo per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i Minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, alla professionalità ed all'esperienza specifiche acquisite, rispettivamente nei settori minorile e della sorveglianza... per almeno quattro anni negli ultimi quindici": la prevista condizione di fatto e di diritto indicata come causa giustificativa di specifica rilevanza nella valutazione del parametro dell'attitudine ai fini dell'incarico in concorso è senz'altro rinvenibile in capo alla dott. Pricopo che le funzioni di giudice minorile svolge da venti anni.

Né può inferirsi un'attività valutativa di sottovalutazione dell'appellante e/o di disparità di valutazione sulla base del rilievo difensivo secondo cui non sarebbe stata data adeguata valenza al fatto che il dott. Morgia ha ricoperto (e ricopre) le funzioni di Presidente di Sezione del tribunale civile e quindi di titolare di ufficio semidirettivo e che il medesimo è magistrato dal 1976, giunto alla VII valutazione, mentre la dott. Pricoco è magistrato dal 1987, giunta alla V valutazione.

Quanto ai primo aspetto, appare utile osservare come il requisito che il CSM è chiamato a valutare ai fini del conferimento di incarichi direttivi non consiste nella mera esperienza pregressa presso uffici direttivi o semidirettivi, ma piuttosto nell'attitudine allo svolgimento delle specifiche funzioni direttive da conferire (Cons. Stato, Sez. IV, 2928/2009, già citata) di guisa che, avuto riguardo a tale precipue finalità di giudizio, la carenza in capo alla dott. Pricopo del pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive non può determinare ex se un giudizio di sub valenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 120/2012).

Relativamente poi alla maggiore anzianità di servizio vantata dall'appellante che non sarebbe stata adeguatamente valutata anche tale circostanza non può far propendere per l'esistenza di un carente illegittimo giudizio valutativo, se è vero che quello dell'anzianità è un criterio residuale da valere in ipotesi di pariordinata idoneità tra i concorrenti, il che nella specie non è possibile rilevare sulla base di quanto sopra fatto presente.

Rimane da esaminare la questione del progetto organizzativo.

Il dr. Morgia contesta che l'avvenuta presentazione da parte dell'appellata possa equivalere a dimostrato possesso da parte della controinteressata di capacità organizzatorie necessarie per ricoprire l'ufficio direttivo in discorso: in realtà senza volere entrare nel merito della questione della obbligatorietà o meno di siffatta produzione, il diligente comportamento avuto dalla dott. Pricopo non ha avuto un rilievo decisivo, atteggiandosi unicamente come elemento aggiuntivo che può concorrere ad evidenziare la giustezza della nomina operata in suo favore, senza che però da solo possa aver inciso sulla prevalenza dell'attuale controinteressata.

Conclusivamente va dato atto che nel caso de quo il CSM con gli atti qui in discussione ha avuto cura di formulare un giudizio globale di maggiore idoneità della dott. Pricoco, "calibrato" rispetto alle caratteristiche e alle esigenze dell'ufficio direttivo da conferire, sulla base di elementi di giudizio oltreché fattuali e documentali idonei ad avvalorare la scelta effettuata in favore del predetto magistrato.

In forza delle suestese considerazioni, l'appello è infondato e va, pertanto, respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza dedotto è da ritenersi assorbito e comunque inidoneo a comportare il mutamento delle sopra esposte osservazioni e conclusioni.

La reiezione del gravame principale determina la improcedibilità per carenza di interesse dell'appello incidentale.

Nella peculiarità della vicenda all'esame si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposta dal dott. Elio Morgia e dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dalla dott. Maria Francesca Pricoco.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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